Si è concluso l’esame in Senato del Disegno di Legge DDL 2834 per la delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Il termine di recepimento sarà il 14 settembre 2018.
Ora il compito di varare un Decreto Legislativo per il recepimento passerà direttamente al Governo saltando tutto l’iter al Parlamento, così come fu per il Decreto Legislativo 204/2010 ed il Decreto Legislativo 121/2013.
Questa la prefazione all’Allegato A del Disegno Di Legge per la Delega Al Governo:
Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
La direttiva (UE) 2017/853 si propone di migliorare ulteriormente alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l’impegno a garantire una certa libertà di circolazione all’interno dell’Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l’uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.
La revisione della direttiva 91/477, invocata dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 28 aprile 2015 intitolata “Programma europeo sulla sicurezza”, prevede, tra l’altro:
- L’introduzione di norme comuni dell’Unione in materia di marcatura, che si applicheranno però esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (art. 4, par. 1-3));
- La previsione che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservate nell’apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (art. 4, par. 4, c. 1);
- L’istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (art. 4, par. 4, c. 2);
- L’introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l’acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate (art. 4-bis);
- La proibizione dell’uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare, come l’AK-47 e l’M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi (modifica dell’allegato A).
Si ricorda che la proposta dalla quale è scaturita la direttiva è stata esaminata dalla 1a Commissione del Senato, che nell’esprimersi in senso favorevole (Doc. XVIII n. 103) ha sottolineato che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all’adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l’utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.
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