https://www.bancoprova.it/index.php/faq.html#CARABINA223
“[…] c) La legge 110/75 all’art. 2, comma 2, prevede che la sua carabina, pur potendosi prestare all’utilizzo di munizioni da guerra, puo’ essere considerata comune se ha specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso caccia o sportivo, ed abbia limitato volume di fuoco.
[…]
Armi demilitarizzate, ove conformemente a quanto prescritto dalla C.C.C.A. limita la capacità dei caricatori a 5 colpi;
Armi somiglianti ad un arma con funzionamento automatico idonee ad utilizzare munizionamento militare, si limita la capacità dei caricatori ad un massimo di 29 colpi.”
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