In data 16 ottobre abbiamo inviato le nostre osservazioni al Banco di Prova per la questione sulle armi demilitarizzate qualificate come sportive aventi caricatori da 29 colpi.
Oggetto: Osservazioni armi lunghe sportive convertite a 29 colpi.
Egregio Ing. Girlando,
Con la presente intendo fornire alcune mie osservazioni, come da Lei gentilmente richiesto, riguardo la capacità dei caricatori delle armi demilitarizzate classificate ad uso sportivo.
Esistono delle circolari emanate dal Ministero dell’Interno.
Cronologicamente:
- Circolare 11 luglio 1994, n. 559/C.50106.D.94 (Gazzetta ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994)
[…]
In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione:
1) per “demilitarizzazione”, si deve intendere la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo;
[…]
d) Caricatore.
Dovrà contenere al massimo 5 cartucce per costruzione. Non saranno ammessi perni passanti, piastrine saldate od altro, per limitare il numero dei colpi.
- Circolare 21 luglio 1995, n. 559/C.50106.D.95
[…] individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell’11 luglio 1994, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.
1. Per la “demilitarizzazione”.
[…]
1.c. Le armi “demilitarizzate” (che otterranno l’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull’arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l’ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L’arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.
[…]
- Circolare 20 settembre 2002, n.557 (Gazzetta Ufficiale N. 234 del 05 Ottobre 2002)
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata delle problematiche inerenti la “demilitarizzazione” e la “disattivazione” delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche già impartite con le circolari n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili. Definizione e generalità.
Per “demilitarizzazione” si intende la trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
[…]
1.c. Le armi “demilitarizzate” devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l’intervento di “demilitarizzazione”. Tale verifica deve risultare dall’apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. […]
[…]
Prescrizioni tecniche.
[…]
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacita’ del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
La circolare da Lei citata, la Circolare del 20 settembre 2002, n.557 specifica quanto segue:
“d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacita’ del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;”
Appare evidente che non vi è nessun riferimento al numero di 5 colpi.
Tale indicazione trova invece riscontro nella sola circolare del 1994.
Da una attenta lettura della Circolare del 1995 si capisce che essa in parte sostituisce quella del 1994, in parte la integra, ma quella del 2002 sostituisce in pieno entrambe.
Per quanto riguarda il limite dei 5 colpi nelle armi demilitarizzate, però ,appaiono in Gazzetta Ufficiale numerosi modelli di armi catalogati dal Ministero dell’Interno sentito il parere della Commissione demilitarizzati avente capacità di ben 10 colpi !
Ne riporto qui sotto alcuni :
- Cat. 6727 fucile FAL 5 colpi, catalogato il 16.11.1990, aggiornato a 10 colpi con 186° aggiornamento G.U. del 02 febbraio 2001 n. 27.
- Cat 9806 fucile ADLER A1 (Colt M16A1) 5 colpi, catalogato il 19.09.1996, aggiornato a 10 colpi con 186° aggiornamento G.U. del 02 febbraio 2001 n. 27.
- Cat. 11936 carabina Adler AK, 10 colpi, catalogato il 25.01.2000.
- Cat. 11940 fucile SIG 57, 10 colpi; catalogato il 25.01.2000.
- Cat. 12947 carabina Adler AK, 10 colpi, catalogato il 20.07.2001.
- Cat. 12688 carabina Adler AK47, 10 colpi, catalogato il 02.02.2001.
Appare chiaro come dall’anno 2000 siano state dichiarate armi comuni armi demilitarizzate aventi più di 5 colpi come imposto nella superata circolare del 1994.(oggi esplicitamente superata da quella del 2002).
Anche la Normativa Comunitaria non ha mai trattato il limite dei colpi per queste armi, infatti nel Regolamento EU/477/91 le armi demilitarizzate sono inquadrate nella categoria B punto 7, indipendentemente dai caricatori utilizzati.
Anche la recente modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2017/853 non distingue le armi “demilitarizzate” (ora chiamate convertite) in base al numero di colpi.
Esse sono nella categoria A punto 6 sia che abbiano caricatore da 2, 5, 10, 29 o 4654 colpi.
L’indicazione legale sul capienza delle armi arriva nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n.121.
Ne riporto le parti inerenti:
“[…]
Art. 2 Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
[…]
a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «,nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e’ ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
[…]
Art. 3 Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85
1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»;[…]
[…]”
L’attuale regolamento FITDS per la categoria rifle non fa distinzione tra armi comuni o armi demilitarizzate , e non vi è nessuna limitazione sulla massima capacità del caricatore (Appendice D del Regolamento IPSC Rifle edizione Gennaio 2017 (in allegato)) .
Una volta che la FITDS ha espresso il proprio parere favorevole per la classificazione ad uso sportivo di un’arma, questa per Legge può usare caricatori prescritti nella specifica disciplina sportiva.
Sono comunque disponibili schede di armi demilitarizzate lunghe aventi caricatori con capacità superiore ai 5 colpi, alcune di esse presenti da quasi 5 anni:
- 12_02765d carabina Styer modello Stg58, 20 colpi.
- 17_00318d carabina Armi Jager modello AP 80, 15 colpi.
Si ritiene che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 121/2013 abbia d’ogni modo superato ed annullato ogni novella riguardo le capacità dei caricatori nelle armi demilitarizzate qualora esse siano state classificate ad uso sportivo, perché se il Legislatore avesse voluto limitarne la capacità avrebbe potuto farlo in più occasioni viste le frequenti modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.
Per la classificazione in specie 15_00039ds2 ovvero la carabina Zastava modello M70B1, una volta ricevuto il parere favorevole in data 14.04.2017 per la qualifica di arma sportiva, essa può essere utilizzata per l’attività sportiva indicata nella scheda stessa dalla Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, ed a norma dell’articolo 2 della Legge 26 marzo 1986,n.85 essa ha legalmente il numero di colpi indicato nel regolamento sportivo.
Nella fattispecie la versione del regolamento gennaio 2017 nell’appendice D non indica nessun limite per la capienza dei serbatoi.
In fede
Michele Schiavo
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