Abbiamo pubblicato la circolare firmata il 28 luglio 2014 inerente le disposizioni sul Dlgs 121/2013 Ovvero le disposizioni sui caricatori, sull’intermediario di armi, sul paint-ball e nonché sulle armi per uso scenico.
Clicca qui per scaricare il pdf della Circolare 577/PAS/10900(27)9 del 28 Luglio 2014 – Disposizioni Integrative Dlsg121/2013
Nulla di nuovo rispetto a quanto stabilito dal Dlgs n. 121 del 2013.
Modifiche al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – T.U.L.P.S.
- Si è modificato l’organo soggetto al rilascio della licenza di intermediario di armi, che ora è rilasciata dal Questore di competenza sul territorio oggetto della licenza.
- In modo ridicolo, viene sancita la legalità della denuncia armi presentata via PEC, come se non bastasse il D.P.R. 11.02.2005 n° 68 , G.U. 28.04.2005, ma anzi, viene confermato che le questure dovranno consultare le relative caselle a partire dal 05.11.2013 (si, avete letto bene, a partire da quasi 9 mesi fa).
- Fortunatamente viene confermato che il sequestro precauzionale delle armi deve avvenire per giustificato e motivato motivo di urgenza.
Modifiche alla LEGGE 18 aprile 1975, n. 110
- Qui viene il bello.Si specifica che i caricatori di capienza non conforme all’art.2 della Legge 110/1975, dovranno essere ridotti da persone abilitate. Resta oscuro in cosa consiste questa abilitazione, dato che restano caricatori di armi comuni, e quindi, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 527, non sono parte d’arma.
Nulla viene invece specificato riguardo le modalità tecniche di come questa modifica debba avvenire, viene però sancito che questa modifica deve essere effettuata affinché l’alterazione atta a ripristinare la capacità originaria sia indubbiamente un operazione voluta ed eseguita nell’intento di operare la modica.
Nulla si è detto riguardo alle armi tutelate dal Codice Militare. - Vengono date al Banco Nazionale di Prova le competenze per decidere quali strumenti siano o meno armi.
Si confermano i vecchi Decreti riguardo le armi a modesta capacità offensiva.
Si conferma che gli strumenti sportivi per il paint-ball non sono armi, se non automatici e non in grado di erogare un energia superiore 12,7 Juole, purché il calibro sia compreso tra i 12,7 mm ed 17,27 mm. Tali strumenti dovranno necessariamente passare dal Banco Nazionale per la verifica. Gli strumenti sportivi che risulteranno erogare un energia superiore, potranno essere utilizzati esclusivamente in attività agonistica.
Rinviate ad un Decreto Attuativo, le disposizione circa il porto di questi strumenti.
Chiunque detenga un marcatore paint-ball, dovrà necessariamente entro il 05 novembre 2014 effettuare, a proprie spese, la verifica presso il Banco di Prova. - Sempre a spese del soggetto sono da sottoporre a verifica anche gli strumenti da segnalazione acustica ed io giocattoli da soft-air riproducenti armi.
- Si sottolinea la differenza tra la marcatura CIP di un arma da sparo, e la verifica delle qualità di arma comune (classificazione) attuata dal Banco di Prova ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95.
Viene sottolineata la reciprocità dei punzoni CIP dei Banchi di Prova riconosciuti. - Viene applicato l’art. 14 della Legge 110 anche per le armi che, oltre a non aver superato la prova CIP, non abbiano superato la classificazione del Banco di Prova di Gardone Val Trompia.
- E’ permessa l’importazione temporanea di armi anche per commerciali / espositivi.
- Ci si è salvati in corner con le esportazioni
- Le armi ad uso scenico verranno provate dal Banco, ed in caso in cui superassero la verifica, verranno punzonate con un nuovo punzone.
- Le armi introdotte o prodotte in Italia, dopo il 05 novembre 2013, non classificate, dal Banco di Prova, sono da ritenersi clandestine.
Modifiche alla Legge 25 marzo 1986 n.85 (Legge LoBello o Legge della armi sportiva
- Si conferma che per le armi sportive, sono ammessi caricatori di capacità superiore a quelli definiti dall’art.2 della Legge 110, purchè vi sia il parere favorevole delle associazioni sportive affiliate o associate al CONI.
Modifiche alla disciplina transitoria del D.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204
- Si resta in attesa di un nuovo Decreto per i requisiti sanitari per il rilascio di un porto d’armi. Nell’attesa nulla cambia.
- Idem come sopra, per quanto riguarda la tenuta dei registri delle attività professionali.
Infine si sottolinea che i detentori di armi con caricatori di capienza superiore all’art.2 della Legge 110, dovranno adeguare la capienza massima solo se intenderanno cedere l’arma dopo il 05 novembre 2015, in quanto il D.Lgs 121/2013 non è retroattivo.
Rimane ambigua, per l’autorità di Pubblica Sicurezza, la collocazione di un arma catalogata dotata di serbatoio maggiore a quanto previsto dal catalogo.
Uguale per le armerie che ritirano armi già in circolazione, fino al 05 novembre 2015 non è obbligatorio l’adeguamento.
Ovviamente, quelle di nuova produzione / importazione / introduzione dovranno essere conformi. (già dal 05 novembre 2013).
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Mamma mia, e le soft-air automatiche ?