Caricatori Eccedenti Limiti di Capienza – Denucia Solo per i Privati.

E’ stata protocollata ieri una nuova cirocolare del Ministero dell’ Interno, inerenti i chiarimenti sulla denuncia dei caricatori “maggiorati”.
Denuncia, il cui termine di presentazione scade oggi 04.11.2015 a mezzanotte.

In sostanza nella Circolare 557/PAS/U/015981/10171(1) del 03 novembre 2015 Denuncia di detenzione caricatori eccedenti i limiti di capienza consentiti ai sensi dell’art. 2 qui allegata si evince che la denuncia di detenzione dei caricatori soggetti a tale obbligo, ai sensi dell’art.3 della Legge 43 2015, incomba solo nei confronti dei soli privati detentori e non anche per gli operatori sprovvisti di licenza cui all’articolo 31 del T.U.L.P.S., nell’ambito dell’attività produttiva, tengano in giacenza i caricatori medesimi in attesa di essere immessi sul mercato, secondo quanto riscontrabile dalla relativa documentazione amministrativo-contabile.
Per tali soggetti professionali basterà inviare alla propria Questura di competenza una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale l’interessato dichiari di essere impegnato stabilmente nella fabbricazione di caricatori per armi comuni da sparo, ivi compresi quelli eccedenti i limiti cui all’articolo 2, della Legge 18 aprile 1975, n.110 e, comunque non destinati ad armi automatiche o altre armi da guerra o tipo guerra.

 

© 2015, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Una risposta a “Caricatori Eccedenti Limiti di Capienza – Denucia Solo per i Privati.”

  1. Leggo sul vostro articolo che “Le armi antiche e le repliche di armi antiche, non sono soggette a restrizione generale sulla capienza del serbatoio.”, tuttavia le note all’Art. 5del D.Lgs. 104/2018 sembrerebbero sostenere il contrario nella parte in cui recitano: ” Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10″. Sarei lieto di ricevere chiarimenti al riguardo.
    Grazie
    Giovanni Rallo

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