Ultimo aggiornamento : mercoledì 10 ottobre 2018
A seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 per effetto della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), in modo forsennato, si è corsi all’acquisto, e talvolta uso, di serbatoi per armi semiautomatiche di capienza superiore a quelle fino ad allora ammessa.
A tutt’oggi molti appassionati, e non, sono all’oscuro o preferiscono ignorare quelle che sono le attuali disposizioni in termini di legge.
Per provare a fare un po’ di chiarezza, ripercorriamo le tappe normative di questi oggetti. Chi non ha interesse a leggere la storia di questi accessori, può andare direttamente alla normativa attuale cliccando qui.
Se invece siete pigri, potete andare direttamente alla tabella riassuntiva cliccando qui
Alcune FAQ sono invece disponibili qui qui
La Preistoria
Siamo prima del 18 aprile 1975. Le armi non erano pienamente regolamentate.
Non erano ammesse quelle nei calibri vietati come il 9 × 19 mm Luger, il 9 corto, il .45 ACP, il 7.62 × 39 mm, il .308 Winchester o 7.62 × 51 mm NATO.
La detenzione delle armi doveva essere denunciata, e non vi era nessun parametro che le definisse.
Queste armi, introdotte nello Stato Italiano prima del 18 aprile 1975, oggi meglio conosciute come ante-catalogo, potevano avere serbatoi di capienza non definita.
L’era del Catalogo (Settembre 1979 – Novembre 2012)
Il Catalogo Nazionale Delle Armi, perfetta complicazione burocratica italiana, aveva l’onere di elencare le armi ammesse per il mercato civile, ovvero le armi comuni.
Secondo il decreto di attuazione originario, dovevano essere catalogate tutte le armi, lunghe o corte, con canna liscia o rigata che fossero.
Negli anni successivi, purtroppo, furono emanati alcuni Decreti Attuativi, atti ad elencare le modalità di richiesta e di gestione. Fu così deciso che per le armi a canna liscia, inizialmente solo quelle con canna avente lunghezza superiore a 450 millimetri, non vi fosse la necessità di questo fardello burocratico. Poi, prima che le operazioni di catalogazione iniziassero (D.M. 18 settembre 1979), questa “esenzione” fu estese a tutte le armi aventi canna liscia (ed è da qui, purtroppo, che nacque l’errata convinzione che le armi da caccia a canna liscia fossero solo quelle con canna maggiore di 450 mm, mentre in realtà sono da caccia tutte le armi lunghe rispondenti ai criteri cui l’articolo 13 della successiva legge 157).
Per le armi a canna rigata, invece, fu anche indicato, quale parametro di distinzione, il numero di colpi presenti nel serbatoio, così facendo sorgere il vincolo del rispetto del numero massimo di colpi senza incorrere nel reato di alterazione d’arma.
Inizialmente il Ministero dell’Interno, sentito il parere della Commissione, si limitò ad ammettere come comuni solo le armi lunghe aventi capienza massima di 5 colpi, senza però che fosse stata data un’indicazione precisa riguardo alla scelta di tale numero. In seguito tale limite fu ampliato a 10 colpi, ed i vecchi decreti di classificazione vennero aggiornati.
I caricatori erano elencati tra le parti fondamentali di arma(*) qualora rispettassero la capienza massima prescritta nella scheda di catalogazione, o indicati come parte d’arma clandestina qualora avessero una capienza non riconducibile a nessuna arma catalogata. Questi ultimi, per la Cassazione, sono stati considerati come parte di arma da guerra.
(*) In realtà non vi è era una specifica enumerazione e identificazione delle parti di arma prima dell’attuazione della direttiva 2008/51/CE, ma si riteneva che le parti elencate dall’art.19 della Legge 110/1975, essendo soggette all’avviso di trasporto, potevano considerarsi come “parti essenziali” soggette al medesimo regime giuridico delle armi.
Le armi sportive ai tempi del catalogo
Nei tempi del catalogo, la detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, era limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei.
Per dare più respiro al mercato fu emanatala la Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo; detta Legge “Lo Bello”) al fine di creare una categoria di armi (prevalentemente non da caccia, ossia corte) dove il limite di detenzione fosse aumento al numero di sei armi. Per quanto riguarda la catalogazione, si decise che l’approvazione di tale classificazione andasse esclusivamente fatta al momento della richiesta di catalogazione.
Il numero massimo di colpi del serbatoio, venne di fatto, imposto al numero di 5 per le armi lunghe normali (dicasi armi comuni), e occasionalmente a 10 per le sportive; per le armi corte, tra sportive e non, non vi sono mai state grandi differenze sulla capienza massima.
Le parti di arma da guerra
Con la Legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), nel suo allegato, sono elencate le parti di arma da guerra.
Si ricorda che ogni parte esclusivamente riferibile a un’arma da guerra, è parte di arma di guerra, anche una singola vite, se questa è specifica solo per un’arma da guerra. (Gli articoli 1 e 2 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 puniscono chi detiene parti funzionali).
Nell’allegato, sono espressamente indicati i serbatoi per armi da guerra.
I caricatori espressamente costruiti per gli armamenti sono quindi considerati da guerra.
Ne deriva che un serbatoio quindi può essere parte di arma comune, oppure parte di arma clandestina, oppure parte di arma da guerra, in base alla sua capienza o arma di appartenenza.
Art.1 – Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.
Art.2 – Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
Le armi da guerra trasformate in armi comuni (Le Armi Demilitarizzate)
E’ con una serie di circolari che sono definite le operazioni tecniche per trasformare le armi da guerra in armi comuni.
In realtà le circolari in questione sono tre, una pubblicata in Gazzetta nel 1994, la seconda nel 1995, ed infine l’attuale nel 2002 (Circolare 11 luglio 1994, n. 559/C.50106.D.94; Circolare 21 luglio 1995, n. 559/C.50106.D.95; CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557 – Pubblicata Gazzetta N. 234 del 05 Ottobre 2002)
Stringendo il discorso, la circolare dice che diventano comuni i caricatori di capienza nativa per armi da guerra solo qualora questi siano ridotti al numero specifico indicato nel Catalogo per l’arma in questione, in modo irreversibile.
Caricatori, oggetti non parti
A partire dal 1 luglio 2011, con l’adeguamento alla Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, attuato dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, i caricatori per armi comuni vengono sollevati dagli obblighi legali concernenti le parti di armi comuni.
Prima dell’entrata in vigore, viene però emanato il Decreto 11 aprile 2012 che approva il nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’art. 2, comma 3, della Legge 185/90, il quale considera i caricatori (più genericamente indicati con il termine “serbatoi”) come materiale d’armamento solo se appositamente progettati per arma da guerra.
Di fatto, quindi, Il Dlgs 204/2010 ha solo reso meri oggetti i soli caricatori per le armi comuni, nulla potendo fare per quelli espressamente progettati per le armi da guerra.
E’ opportuno dire però che, a causa della standardizzazione industriale, oggi giorno è veramente raro trovare serbatoi espressamente previsti su solo armi militari.
La fine del Catalogo
E’ con la Legge 12 novembre 2011, n. 183 che è abrogato in toto l’articolo 7 della Legge 110, articolo che obbliga ogni arma a canna rigata, ad avere caratteristiche identiche al prototipo indicato nel catalogo. Da questo momento, i serbatoi per armi comuni o clandestine sono definitivamente oggetti.
Ed è da questo momento, quindi, che ogni serbatoio non esclusivamente utilizzabile solo su armi da guerra, è un oggetto non più soggetto a restrizioni legislative.
Stessa cosa per armi fino ad ora legalmente detenute, non vi è più limite di colpi.
Il Banco Nazionale di Prova
Il periodo in cui tutto era concesso durò poco.
Tralasciando il defunto Decreto Legge 79 del 2012, morto di scadenza naturale nei termini di legge, è con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 che il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia, assume il ruolo fondamentale di Ente avente il compito della verifica delle caratteristiche di arma comune secondo la Direttiva CEE 477/91.
Dato che la Direttiva EU, non prevede la capienza dei caricatori quale parametro fondamentale di classificazione, la capienza del serbatoio sarebbe prettamente superflua, ma purtroppo rimane in vigore tutt’oggi l’articolo 2 della Legge 110, il quale articolo indica come comuni le armi aventi limitato volume di fuoco. E’ inutile disquisire se sia inteso il rateo dell’arma stessa o la capacità massima, per il Banco, il volume di fuoco corrisponde alla capienza massima.
Dopo un periodo iniziale di titubanza, sono state classificate comuni le armi con serbatoio massimo da 30 colpi, purché non camerate in un calibro “militare”, mentre le armi nei “calibri militari”, il cui elenco è gestito dal Banco stesso, sono concesse con un massimo di 29 colpi di capienza del serbatoio.
Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121
A quanto pare, il terrore che potessero proliferare armi ad elevato volume di fuoco, ha indotto il Ministero ad introdurre delle modifiche al Decreto di adeguamento del Dlgs 204 / 2010.
Le modifiche apportate da questo Decreto, nell’articolo 2 della Legge 110 / 1975 e le sue norme transitorie, non sono da intendersi retroattive nel senso stretto del termine, ma disciplinano l’attività futura.
Nel dettaglio, con questo Decreto, tutte le armi introdotte nello Stato (o comunque autorizzate all’introduzione) oppure vendute dopo la sua entrata in vigore (15 novembre 2013), devono avere un serbatoio di capienza massima di 5 colpi per le lunghe, e 15 colpi per corte.
Solo le armi classificate sportive possono essere introdotte (o vendute) con un serbatoio di capienza maggiore (della capienza massima prevista per l’attività sportiva nella quale l’arma è utilizzata. Attualmente FITDS non ha un limite massimo di colpi imposto da regolamento internazionale).
Il Decreto in questione, come già anticipato, per mezzo delle disposizioni finali (Art. 6) regolamenta le attività future.
Nel dettaglio queste recitano che tutte le armi ed i caricatori introdotti in Italia prima della sua entrata in vigore (15.11.2013), possono essere vendute/cedute/acquistate nella loro capienza fino e non oltre il 15 novembre 2015. Dopo tale data, il cedente dovrà adeguare (a sue spese) la capienza massima delle armi nei limiti di legge.
Poco è detto riguardo le operazioni tecniche necessarie all’adeguamento, anche perchè si menzionano le difficoltà riscontrate dal Banco di Prova stesso a causa delle diverse forme e materiali.
Art. 2 – Dlgs 121/2013
Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, dopo la parola: «parabellum» sono inserite le seguenti: «, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e’ ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
Art. 3 – Dlgs 121/2013
Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85 1. All’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.»; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e’ redatto un apposito elenco.».
Art 6 – Dlgs 121/2013
comma 3 : Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Legge 17 aprile 2015 n.43
La legge 17 aprile 2015, detta anche decretaccio, obbliga tutti i detentori di “caricatori maggiorati” a denunciarne la detenzione ai sensi dell’Art.38 del T.U.L.P.S..
Attenzione perchè le modifiche introdotte da questa Legge, obbligano la denuncia di tutti i caricatori di armi lunghe maggiori di 5 colpi, e di armi corte maggiori di 15 colpi, ma si parla di armi genericamente, non nello specifico delle armi da fuco. Vanno quindi denuciati anche i caricatori “maggiorati” delle armi da aria compressa.
Per come sono state inserite le modifiche solo nell’articolo 38 lasciando invariato l’articolo 58 del Regolamento del T.U.L.P.S. appare evidente che la dicitura in denuncia può essere fatta in modo generico.
Si ricorda che l’elenco delle parti fondamentali di armi è rimasto invariato. I caricatori sono oggetti di libera vendita e cessione ma che aventi capienza non conforma devono andare denunciati.
Come confermato anche dalla Circolare, i soggetti con licenza cui all’articolo 31 del T.U.L.P.S. (le armerie) non devono registrarli.
Art.38 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’art. 1bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere ….. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a510 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a1520 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma,della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Art.58 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti [n.d.r. non compaiono i caricatori]; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra del territorio dello Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della Legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della Legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
Art 697 c.p.
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.104
Per le modifiche apportate dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 potete leggere l’articolo dedicato.
Sostanzialmente vengono aumentati i limiti massimi imposti dal Dlgs 121/2013: a 10 per le armi lunghe ed a 20 per le armi corte.
Vengono però contestualmente aggiunte delle limitazioni per i futuri acquisti / detenzione di caricatori sportivi. Attenzione perché la norma è retroattiva al 13 giugno 2017.
Art 3 – Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[…] il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1- bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
[…]
Art. 12 – Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104
[…]
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizio- ni di cui al comma 4 del presente articolo.
Quindi al finale…
Quindi, riassumendo (Tabella valida dal 14 settembre 2018) :
Tipo di caricatore | Detenzione / USO | Cessione | Introduzione / Produzione / Vendita |
---|---|---|---|
Esclusivo per armi da guerra | NO | NO | NO |
Arma Corta ≤20 colpi | SI | SI | SI |
Arma Lunga ≤ 10 colpi | SI | SI | SI |
Arma Corta > 20 colpi con classificazione sportiva | SI Dal 05.11.2015 vanno denunciati. Se acquisiti dopo 13.6.2017 bisogna essere sportivi (*) |
SI | SI Dal 13.6.2017 bisogna essere sportivi (*) |
Arma Lunga > 10 colpi con classificazione sportiva | SI Dal 05.11.2015 vanno denunciati. Se acquisiti dopo 13.6.2017 bisogna essere sportivi (*) |
SI | SI Dal 13.6.2017 bisogna essere sportivi (*) |
Arma Corta > 20 colpi – Non Sportiva | Solo se acquistati prima del 05.11.2013 Dal 05.11.2015 vanno denunciati |
NO Era possibile fino al 05.11.2015) |
NO Era possibile fino al 05.11.2013)) |
Arma Lunga > 10 colpi – Non Sportiva | Solo se acquistati prima del 05.11.2013 Dal 05.11.2015 vanno denunciati |
NO Era possibile fino al 05.11.2015) |
NO Era possibile fino al 05.11.2013) |
Le armi antiche e le repliche di armi antiche, non sono soggette a restrizione generale sulla capienza del serbatoio.
(*) Per sportivo si intende, ai sensi dell’Art. 12 Comma 4 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104: “tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.”
La riduzione dei caricatori a norma del Dlgs.121/2013
Chi può ridurli ?
La legge non lo dice.
La Circolare 557/PAS/10900(27)9 del 28 luglio 2014 – Dlgs 121/2013 del Ministero dell’Interno usa il termine abilitati… ma chi sono i soggetti abilitati ?
Per riparare armi conto terzi serve la licenza da armaiolo. Se avessero voluto intendere che l’operazione sia possibile solo da un’armaiolo avrebbero usato il termine “autorizzato” anziché “abilitato”.
Per riparare la propria arma? La legge non lo dice… e tutto quello che non è vietato è lecito.
La direttiva EU/477 anche recentemente modificata dice che al privato detentore è ammessa la riparazione, a patto che non modifichi la classificazione dell’arma ( in questo caso serve l’armaiolo).
Un privato può quindi riparare la propria arma ? Si.
Un privato è quindi abilitato a metter mano alla propria arma, per lo meno senza compromettere/modificare le parti soggette a chiusa o modificare le parti essenziali ? Si.
Un privato è quindi abilitato a ridursi un proprio caricatore ? Direi di sì.
La circolare inoltre non da indicazioni sul come deve essere fatta, avvisa solo che questa riduzione se tolta, deve essere il risultato di un’operazione voluta, quindi non serve che sia irreversibile (vi ricordate i fucili a pompa quando avevano dentro il serbatoio la bacchetta di riduzione a 2 colpi? Siete mai andati da un armaiolo per toglierla? Siete mai andati da un armaiolo per rimetterla se la avevate tolta per un uso in poligono?).
Il certificato non serve.
P.S. la riduzione è onere del cedente.
FAQ
Ho un arma acquistata prima del 5 novembre 2013, ho qualche limitazione sulle capienze ?
Dipende…
Con l’abrogazione del Catalogo Nazionale delle Armi tutti gli esemplari esistenti non sono più soggetti al rispettare le schede di catalogazione, tra qui il numero di colpi indicato appunto in sede di catalogazione.
I caricatori inoltre a partire dal 1 luglio 2012 non sono più considerati parte d’arma e quindi il loro uso sulle armi non ne modifica la caratteristica.
Rimane l’articolo 2 della Legge 110 che impone il fatto che le armi comuni debbano avere un limitato volume di fuoco, ed il Banco di Prova di Gardone, oggi unico ente con l’autorità di definire le armi comuni, ha preso come assodato che ad esempio i caricatori da 29 colpi siano appunto “limitato volume di fuoco.”
Le schede del Banco di Prova introdotte con il Decreto Legge 79/2012 il 21 giugno 2012 non hanno valore legale per quanto riguarda il numero di colpi indicato in scheda, dato che il caricatore non è parte d’arma e che un arma non può variare la propria classificazione semplicemente con un accessorio.
Legalmente il vincolo sul numero di colpi del caricatore è imposto solo con la Legge 121/2013, quindi possiamo affermare che le armi non soggette ai limiti della Legge 121/2013, a patto di avere un limitato volume di fuoco, possono essere usare con qualunque caricatore.
Ho un arma acquistata prima del 5 novembre 2015, ho qualche limitazione sulle capienze ?
Se l’arma era già stata introdotta in Italia prima del 5.11.2013 no. (vedi risposta sopra).
Se l’arma è entrata in Italia dopo il 5.11.2013 allora è soggetta al limite di 5 colpi qualora lunga non sportiva e 15 20 colpi qualora arma corta non sportiva.
Di fatto è come un’altra arma acquistata dopo il 5 novembre 2015.
Ho un caricatore “originale ex-ordinanza” da 30 colpi, è legale utilizzarlo/detenerlo ?
Qui la questione è più complessa.
Sono da “guerra” i caricatori esclusivi per armi da guerra, quindi se sono reperibili come surplus non sono più esclusivamente riservati alle forze armate.
Applicando un ragionamento per negazione, si può anche affermare che se fossero da guerra, l’unico modo per poterli rendere “comuni” sarebbe quello di ridurli per costruzione a 5 10 colpi, cosa che però non avviene, tant’è che molte armi oggi classificate sportive vengono approvate dal Banco di Prova di Gardone Val Trompia e vendute con caricatori originali militari con una semplice riduzione a circa 29 colpi ottenuta con il classico rivetto, o altro sistema purché richieda un intervento volontario per la rimozione. Se fossero da guerra, non sarebbero comunque ammesse riduzioni se non per costruzione.
D’altro canto la giustizia spesso travisa, poi magari con un buon avvocato si può riuscire ad averla vinta ma il nostro consiglio rimane quello di evitarli, ed accontentarsi di quelli ridotti a 29 colpi.
Posso usare un caricatore da 29 colpi su di un’arma demilitarizzata ?
Sebbene le armi sportive non abbiano un limite sul numero di colpi (in quanto le discipline sportive non lo prevedono), dal punto di vista prettamente legale si può fare se l’arma su cui monto tale caricatore è sportiva.
Non è possibile usare caricatori di capacità maggiore di 5 10 colpi per le armi non sportive lunghe acquistate dopo il 5.11.2015, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, siano esse demilitarizzate o meno.
tutti i caricatori da 29 o più colpi sono sportivi ?
No, sono sportivi solo i caricatori per cui l’uso è ammesso nella disciplina sportiva, così come sancito dall’articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85 modificata dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121.
Ho acquistato un caricatore per arma corta con capienza di 23 colpi, devo denunciarlo ? Lo ho acquistato ma non ho nessun foglio di cessione come posso fare ?
Si, i caricatori per arma corta avente capacità superiore ai 15 20 colpi e quelli per arma lunga con capacità superiore ai 5 10 colpi vanno denunciati, così come detto dalla Legge 17 aprile 2015 N.43 (Decreto Antiterrorismo).
Si ricorda che è permessa le cessione/vendita/introduzione nello Stato solo di caricatori “maggiorati” idonei all’uso nelle armi sportive nel limite massimo previsto dalla disciplina sportiva, così come detto dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013 N. 121 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204).
I caricatori non sono più parte d’arma per gli effetti del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 e loro cessione è libera.
Come confermato anche dalla Circolare 557/PAS/U/015981/10171(1) del 03-11-2015 (Denuncia Caricatori) i caricatori non sono parte d’arma e non è richiesta la loro registrazione sui registri di carico/scarico delle armerie. L’armiere non ha quindi nessun l’obbligo per la pubblica sicurezza di registrare nessun atto di vendita, così non vi è per nessun privato cittadino. Si ricorda infine che anche il famoso foglio di cessione è un puro favore che l’armiere fa al cliente in quanto gli unici suoi obblighi sono quelli di registrare la movimentazione sul registro di carico/scarico, compilare il Mod.38 e comunicare mensilmente le movimentazioni alla propria Questura.
Essendo di libera vendita qualora detenessi caricatori “maggiorati” e non li denunciassi cosa rischio ?
I caricatori sono di libera vendita, ma il loro possesso deve essere denunciato se aventi capacità superiori a quanto stabilito dall’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975 n.110.
Si rischia una denuncia penale con l’arresto da 3 a 12 mesi.
Si ricorda inoltre che ogni reato commesso inerenti le armi, ai sensi dell’art. 73 del T.U.L.P.S. può preclude ogni possibilità di poter detenere armi o avere autorizzazioni inerenti le armi.
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