Considerazioni sulla bozza del recepimento della Direttiva UE 2017/853

In data odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza del Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva EU 2017/853 che verrà emanato entro il 14 settembre 2018.
Qui il riferimento sui lavori alla Camera.
Qui il riferimento sui lavori al Senato.

(Il testo definitivo è stato approvato il 10 agosto 2018. Qui c’è un notro articolo: “Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 – Cosa cambia”)

Facendo una premessa che il testo avrebbe potuto essere molto peggio, tutto sommato non è molto penalizzante.
Noi però preferiamo dire che poteva anche essere meglio….
Perché a nostro avviso perdere anche una sola virgola è comunque perdere un qualcosa.
D’accordo si poteva perdere molto di più, ma mai ci si guadagna qualcosa nonostante i numeri sui reati commessi dai legali possessori siano dalla nostra parte, perdere un pezzettino ogni volta è sempre perdere qualcosa.
D’ogni modo a nostro avvisto dovrebbe essere migliorato su alcuni punti:

Armi in grado di sparare munizionamento militare

Non è stato modificato il secondo comma nell’art. 2 della Legge 110/75 in cui sono comuni le armi lunghe in grado di sparare munizionamento militare solo se idonee all’attività venatoria o sportiva.
Per questa questione vi invitiamo a leggere il nostro vecchi articolo L’ era delle B7 in calibro militare sportive.

Limite di 5 colpi

Purtroppo resta in essere il limite dei 5 colpi per le armi lunghe. Peccato, spostandolo il limite a 10 colpi si sarebbe allineata la nostra normativa con quella Europea. Si potrà trasferire un’arma lunga di categoria B da uno Stato membro dell’Unione Europea, ma questa potrebbe essere vietata nel nostro territorio qualora ad esempio avesse capacità di 8 o 10 colpi.
Non verranno salvaguardate alcune tipologie di armi storiche quali ad esempio il Johnson M41, l’SKS, gli Enfiled e gli Smidth Rubin perché il caricatore dovrà essere ridotto, pur essendo armi protette dal Codice dell’Amministrazione Militare.

Caricatori

Lone Wolf G9
Una conversione per carabina Lone Wolf G9 in 9mm compatibile con caricatori per pistola Glock. In questo caso un caricatore sfuso da 15 colpi come deve essere inquadrato ?

Non viene modificato l’art. 2 della Legge 110/1975 per cui le armi corte ammesse resteranno quelle con capacità fino a 15 colpi, e le lunghe fino a 5.
I caricatori maggiori andranno denunciati come già accade oggi.
Però per quelli oltre i 20 colpi per le corte e 10 colpi per le armi lunghe ci sarà anche l’obbligo di cessione solo a persone iscritte ad un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI.
Avremmo quindi ben 3 inquadramenti distinti per degli accessori… liberi, soggetti a denuncia, soggetti a denuncia e con restrizioni sulla cessione/vendita.
Poi il cosa si dovrà richiedere all’eventuale nuovo proprietario per dimostrare l’iscrizione al CONI non si sa.
Rimane comunque la problematica tecnica sul come definire se un determinato caricatore sia per arma lunga o corta in quanto ormai oggi giorno, grazie alla standardizzazione industriale, lo stesso caricatore può essere usato indifferentemente sia su armi corte sia su armi lunghe; anzi, talvolta lo stesso caricatore può ospitare 30 munizioni in calibro .223 Remington che 7 munizioni in calibro .50 Beowulf

Visiti e rinnovi

Ormai questo si sapeva che la durata delle autorizzazioni sarebbe stata ridotta a 5 anni anziché a 6. Un modo subdolo per aumentare del 25% i costi ai privati cittadini. Ma pazienza, questo lo chiede tassativamente l’Europa.
La licenza di porto pistola però resta valida per un anno. Non andava armonizzata anche questa scadenza ?

Cfr.
Art.6 punto 7. Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni;

Armi convertite – Cat. A punto 6 (Le armi demilitarizzate)

Un’estratto dei fucili FAL L1A1 dall’elenco delle armi classificate dal Banco di Prova. Si notano sia versioni comuni, che demilitarizzate che sportive della stessa arma.

Secondo la nostra normativa le operazioni di conversione di un’arma automatica sono irreversibili, cosi come stabilito dalla Circolare 577/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 – Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo.
In Italia il Banco di Prova non ammette armi demilitarizzate aventi caricatore con più di 5 colpi, quindi esse non rientrano neppure nella premessa 23.
Le armi demilitarizzate “a norma della circolare”, anche sportive, quindi potrebbero non dover rientrare nel punto 6 o 7 della categoria A.
Non sarà poi facile capire quali poi siano tali armi. Ad esempio il FAL L1A1 è classificato sia come arma demilitarizzata sia come arma non demilitarizzata dal Banco di Prova. Pure alcune armi introdotte ai tempi del Catalogo Nazionale con lo stesso numero possono essere sia modelli sottoposti alle operazioni di demilitarizzazione sia modelli nati civili (vedi Nuova Jager modello AK dove sono stati utilizzati receiver di armi automatiche come gli AKM ma anche modelli civili come receiver di SAR-1 o Type-56S1.

Cfr. Premesse 22 e 23 della Direttiva

(22)  Le armi da fuoco progettate per uso militare, come l’AK47 e l’M16, che sono dotate di selettore di fuoco, per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, dovrebbero rientrare nella categoria A delle armi da fuoco e pertanto dovrebbe esserne proibito l’uso civile. Nel caso in cui siano trasformate in armi da fuoco semiautomatiche esse dovrebbero rientrare nel punto 6 della categoria A.

(23)  Alcune armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l’uso civile delle armi da fuoco semiauto­ matiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte non determina la classificazione dell’arma da fuoco in una categoria.

Cessione armi convertite – Cat. A punto 6 (Le armi demilitarizzate)

Con il recepimento chi oggi detiene un’arma convertita da un’arma automatica, una demilitarizzata insomma, potrà cederla solo ad un tiratore sportivo.
Anche qui la cosa è strana in quanto anche un tiratore di tiro volo iscritto alla F.I.T.A.V. potrà acquistare un’arma demilitarizzata, mentre un collezionista no. Dovrà praticare sport anche un collezionista di armi ex-ordinanza, magari titolare di licenza di collezione, in cui vige il divieto di detenzione delle munizioni.
Sarebbe opportuno poter estendere la possibilità di cessione ed acquisto di armi A6 anche ai collezionisti, oppure permettere senza oneri ai collezionisti di poter utilizzare le armi in collezione, magari consentendo la detenzione delle relative munizioni.

Cfr. Direttiva 91/477/CEE

Art.6 punto 6 della Direttiva : 6. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detener armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni[…]

Art 7 della Direttiva : 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consigli.

Armi Categoria A punto 8 – Salvaguardia

Le armi classificate A punto 8, che leggendo la descrizione dell’allegato, sono le carabine che possono essere ridotte a pistole senza l’uso di strumenti. Pur essendo “vietate” in quanto dovrebbero essere appunto pistole avendo una misura inferiore ai 600mmm può essere che qualche esemplare sia stato introdotto e regolarmente denunciato nel periodo che va dall’abrogazione del catalogo e l’introduzione della classificazione presso il Banco di Prova.
Comunque a prescindere dal loro stato giuridico, dovrebbero essere comunque tenute in salvaguardia, permettendone anche la cessione a privati. Restano comunque armi legalmente introdotte ed il loro possesso è sempre registrato.

Cfr.

Art. 7 comma 4 bis
Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Cat. A punto 8 dell’allegato
8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

 

Armi Disattivate

Le armi disattivate, con regolare nuovo certificato del Banco di Prova, dovranno essere denunciate. Però rimangono libere dalla denuncia le repliche (funzionanti) di armi antiche. Si può capire che non sia necessario il porto d’armi per poter acquistare una replica di un’arma antica, ma la grandissima differenza di trattamento rispetto ad un’arma disattivata è veramente assurda.
Personalmente sono d’accordo che le armi disattivate siano soggette a denuncia, così forse almeno il mercato si ridurrà e la gente preferirà a questo punto detenerle funzionanti, dato che anche per le disattivate, essendo armi nella categoria C, i detentori dovranno fare la visita medica ogni 5 anni.

Munizioni

La definizione di munizione nel recepimento è identica a quella della Direttiva modificata con la Direttiva 2008/51/CE; sarebbe il caso di aggiornala con l’attuale: “[…] ‘munizione’, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;[…]“.

Cfr. Direttiva 91/477/CEE

Art 1 Direttiva :  “munizione’, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

Armi B9 ed attività venatoria

Si poteva escludere dall’attività venatoria solo le armi dotate di caricatore maggiore di 5 colpi invece di utilizzare come discriminante il solo aspetto esteriore dell’arma (armi somiglianti ad un’arma automatica).
Rimangono infatti vietate le attuali armi B7, che diventeranno B9, per l’attività venatoria, oltre alle nuove armi A6,A7,A8.
Rimarrà la gran confusione tra i distinguere un’arma B4 da una B9, differenziazione a volte molto labile in cui spesso anche molti distributori giocano in maniera non proprio corretta. Spesso basta togliere un’impugnatura pistola ad una carabina per richiedere la classificazione come B4.
Se si fosse modificato il divieto di uso venatorio solo alle armi A7 si sarebbe semplificata la norma, rendendo anche i controlli molto più precisi e meno contestabili.

Autocertificazione sulla comunicazione ai conviventi

Certo che l’autocertificazione sull’avvenuta comunicazione ai conviventi sul rilascio di un titolo per poter acquistare armi ha tolto al Ministero la patata bollente del dover fare il Regolamento previsto dal Decreto Legislativo 204/2010, però alla fine sarà un’arma per i detentori, in quanto magari una ex-mogile giusto per dispetto potrebbe dire di non essere stata informata.. E l’onere della prova non sarà facile.
Rimane anche da considerare l’eventuale problematica in cui magari una persona vittima di stalking da parte del convivente debba obbligatoriamente avvisare l’altra parte della propria intenzione di acquistare un’arma.

Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza

Le modiche all’articolo 17 della Legge 18 aprile 1975, n.110 sono tutt’altro che comprensibili. La ratio della Direttiva era quello di proibire l’acquisto on-line di armi e parti di armi a soggetti non autorizzati. Il risultato è alquanto deludente. Si vieta addirittura di stipulare un contratto a distanza non preoccupandosi che alla fine quello che conta è il controllo sulla consegna dell’arma ad una persona abilitata. Inoltre non viene vietata la vendita di parti di arma. Se un malvivente volesse acquistare un’arma, può acquistarne le parti on-line e poi assemblarle.

9 × 19 Parabellum (alias 9 × 19 Luger)

Si sarebbe potuto liberalizzare il calibro 9 × 19 mm, i tempi ormai sono maturi, ed il calibrò è già diffuso nelle armi lunghe. Liberalizzarlo avrebbe eliminato la produzione specifica per il nostro mercato di armi in 9 × 21 mm I.M.I.

Armi qualificate ad uso sportivo

La direttiva non prevede una specifica categoria di armi sportive, però autorizza l’acquisto e la detenzione delle armi della categoria A agli sportivi regolarmente iscritti ad una società riconosciuta dal CONI. Si potrebbe quindi far rientrare tra le armi sportive le armi di tale categoria.
Si risolverebbe così il problema di cui ne abbiamo parlato nell’articolo I pasticci delle armi sportive dove, attualmente, un detentore può vedersi classificare sportive armi che ha già in detenzione, rischiando così di superare il numero massimo di armi detenibili.
Rimodulare il numero di armi detenibili in maniera congrua, tirare un riga per quelle che oggi erano armi sportive, ed eliminare l’attuale prassi amministrativa per la richiesta di sportività, che ricordiamo, avviene tramite una richiesta dell’importatore inviata alla società sportiva tramite il Banco di Prova. Renderla automatica per una certa categoria avrebbe il vantaggio di snellire la burocrazia oltre a quello di definire in maniera chiara quali armi siano sportive o meno.

 

© 2018 – 2019, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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4 risposte a “Considerazioni sulla bozza del recepimento della Direttiva UE 2017/853”

  1. ciao grazie per gli aggiornamenti costanti , non leggo nulla a riguardo le modalita’ di custodia e le numeriche detenibili restano invariate oppure verranno ulteriormente inasprite come dalla proposta di legge che ho avuto modo di leggere in passato ?

    1. dare la discrezionalita’ ai questori vuol dire creare tante italie quante sono le questure sul territorio anche se a buon senso io credo e spero manterranno la normativa attuale anche e soprattutto sul concetto di munizioni: provate a pensare a chi ricarica quanti bossoli palle ecc puo’ avere che fa le deve contare e denunciare tutte e quando le spara o i bossoli per vetusta’ vengono scartati che fa una consegna per la distruzione con tanto di pratica alla locale stazione cc o commissariato competente per territorio ?

  2. E non potevano questi, anche liberalizzare i vecchi archibugi del “700” come abbiamo in tutto il resto d’Europa. Che fatica in questo paese lavorare con un briciolo di buon senso!

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