Armi Militari

D.Lgs 104/2018 – Tra infrazioni e penali incertezze

Incertezza

Incertezza

Per gli sportivi ed appassionati del settore continua la navigazione in un mare tempestoso: non è bastato superare lo scoglio del D.Lgs. n°104/2018 e conseguente denunzia contro lo Stato italiano per inadempimento alla Direttiva sulle armi n° 2017/853 proposta dal Giudice Edoardo Mori (per chi non ne fosse a conoscenza, rimandiamo al video della sua audizione presso il Parlamento del 18 luglio scorso per chiarimenti sul suo pensiero, riportato alla fine di questo articolo assieme alle memorie depositate presso le Commissioni Parlamentari) ora ci giunge notizia che anche il Banco di Prova di Gardone Val Trompia non abbia idea di come risolvere la questione per le armi classificate A6 ed A8, ed abbia pertanto chiesto lumi al Ministero.

Il sito del Banco di Prova infatti è chiuso per manutenzione, non per aggiornare tutte le schede presenti, ma per aggiungere il supporto nella loro applicazione per poter accettare le nuove richieste riguardo le armi di modesta capacità offensiva. Le recenti modifiche apportate all’articolo 11 infatti prescrivono che i produttori e gli importatori siano tenuti a immatricolare anche gli strumenti da sparo la cui energia cinetica non superi i 7,5 joule.

Mentre infatti per le armi A7 la definizione è chiara, per le A8 il problema sta nell’ambiguità della definizione stessa fornita nella Direttiva Europea (confermata anche dalla circolare del Ministero dell’interno) dove sembra lasciar intendere che queste armi siano quelle imbracciabili che possono essere ridotte, senza perdere funzionalità, sotto il 600 mm di lunghezza totale.
Per quanto riguarda le A6, sorge il dubbio in merito a quelle che non sono state sottoposte alla procedura di demilitarizzazione per essere nate semiautomatiche o realizzate solo con alcuni componenti che originariamente erano specifici per uso militare. (Per comprendere meglio questa problematica consigliamo la lettura dell’articolo: Le armi A6 – Quali sono? Esistono?)
Indiscussa la necessità di termini oggettivi di riferimento per le fattispecie punite da norme penali, non dobbiamo dimenticare che la classificazione delle armi operata dal Banco di Prova di Gardone Val Trompia, come sancito dalla Legge 7 agosto 2012,n. 135 , deve operare in piena trasparenza e parità di trattamento , in quanto lo stesso dovrà notificare le variazioni delle schede di classificazione al produttore/importatore che la richiese in base alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Banco di Prova parrebbe aver chiesto lumi al Ministero per poter aver una linea guida interpretativa unica, ma si dubita che il Ministero si assumerà una tale responsabilità, in quanto, nel caso in esame, l’aspetto tecnico cede il passo alla discrezionalità e prerogative del legislatore.
Una opzione possibile per il Banco prevede che siano siano gli stessi produttori / importatori a richiedere una rettifica delle domande di classificazione da loro inviate e firmate in atti, con richiesta d’inserimento in una delle classi previste dalla Direttiva Europea; il Banco accoglierebbe la domanda di variazione della scheda senza obiettare palesi contrasti con la norma d’incerta lettura ed esaurendo le proprie competenze, fatto comunque salvo il diritto successivo di rettifica.
Insomma, uno stallo molto preoccupante, perché gli odierni detentori, oggi, vivono nell’incertezza della situazione giuridica delle armi possedute, in quanto esposti al superamento dei limiti numerici di detenzione in base alla diversa interpretazione degli uffici di polizia e pubblica sicurezza.
Si rammenta che tutti possessori di armi A6, A7, A8 hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per adeguarsi alle nuove regole (tranne i detentori ante 13 Giugno 2017) diventando tiratori sportivi (secondo le indicazione che il CONI dovrà rilasciare) oppure per richiedere la particolare licenza  di collezione ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 103/2018.
Le possibili ripercussioni legali ricadranno maggiormente su chi, ad esempio, cedesse oggi, senza saperlo, quella che magari tra 30 o 40 giorni verrà riclassificata come arma A8, categoria il cui porto/trasporto/cessione è già vietato dal 14 settembre scorso.

Art. 12-sexiesdecies – Legge 135/2012
A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi
della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco.
Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11 – Legge 526/1999
[…]
la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in
particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;
[…]

 

 

 

Denunzia alla Commissione Europea contro lo Stato italiano E.Mori

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