Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 – Cosa cambia

È stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 08 settembre 2018 il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, l’ attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Vediamo quali sono le modifiche rispetto all’attuale situazione legislativa oggi in vigore:

In riassunto, cosa cambierà dal 14 settembre 2018:

  • Le armi comuni non sportive possono avere ora al massimo 10 colpi per le lunghe, 20 per le corte. Salvaguardate molte armi storiche.(Come era prima della Legge 17 aprile 2015, n.43)
  • Le attività professionali (art. 31 del T.U.L.P.S.) di fabbricazione, riparazione, vendita possono inviare l’avviso di trasporto via PEC. Sono esclusi gli intermediari (art. 31 Bis del T.U.L.P.S.) che tra l’altro ora possono ricevere armi per corrispondenza e consegnarle ai privati titolati
  • Confermato  l’obbligo di sollecito da parte dell’Autorità di PS per la presentazione della certificazione medica per i detentori di armi senza porto d’armi da più di 5 anni ed estensione da 30 a 60 giorni del termine. (prima erano 6 anni)
  • Aumentato il limite di detenzione per le armi sportive da 6 a 12. Non dimentichiamo però che prima del 21 aprile 2015 (Legge 43/2015) molte armi ora sportive erano armi venatorie ovvero detenibili in numero illimitato. È una parziale miglioria.
  • Titolari di licenza di collezione senza porto d’armi potranno usare, con delle limitazioni, le armi in collezione. In realtà il divieto di utilizzo delle armi in collezione non è mai esistito dal punto di vista legale, ma solo tramite prescrizioni.
  • La denucia potrà essere fatta via PEC anche ai Carabinieri. In realtà era già possibile.
  • Modificate le parti d’arma soggette a denuncia. Gli upper sono da denunciare. Hanno tolto i silenziatori dalle parti d’arma, ma la loro introduzione e vendita in Italia resta vietata in forza all’articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110. Rimane da capire, per chi li detiene, come poter dimostrare di averli avuti prima del 4 novembre 2013.
  • Ora sono soggetti a denuncia i caricatori avente capacità maggiore di 10 per le armi lunghe e 20 per le armi corte.
  • Nulla di nuovo sull’informare i conviventi quando si richiede o si rinnova un titolo di acquisto armi. Si attenderà ancora il Regolamento, in attesa dal 2010.
  • La riabilitazione ai reati ostativi potrà permettere il rilascio del porto d’armi, il rifiuto non sarò più automatico.
  • Armi disattivate. In Italia nulla cambia, ma attenzione se portate armi semiautomatiche in qualche Paese membro dell’Unione Europea, potrà essere necessario inserirlo nella Carta Verde Europea.
  • Durata porto d’arma sportivo e caccia: da 6 a 5 anni.
  • Obbligo visita medica per i detentori di armi comuni: da 6 a 5 anni. Esonerati possessori di licenza di collezione armi antiche, e soggetti art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S.
  • Basta licenza prefettizia per i privati per la spedizione di armi sul suolo nazionale. Sono vietate anche le spedizioni effettuate presso i TSN.(La Direttiva permette la spedizione a privati a patto che sia verificata l’idoneità del destinatario)
  • Le armi A8 non sono più detenibili né cedibili. Deroga a chi le deteneva prima del 13 giugno 2017.
  • Le armi cammuffate sono ora vietate. Niente deroga. Chi possiede la penna-pistola o bastoni fucile non potrà più detenerli.
  • Le armi demilitarizzate (A6) e le armi sportive (A7) con numero di colpi oltre 10/20 saranno acquistabili solo da sportivi (*) e collezionisti di armi A6,A7,A8. Potrà essere rilasciata una nuova licenza per queste armi. Deroga a chi le deteneva prima del 13 giugno 2017. Le armi A7 non sono automaticamente qualificate sportive, è sempre necessario richiederne la qualifica tramite il Banco di Prova.
  • Caricatori per armi sportive (oltre 10/20 colpi) solo ai tiratori sportivi(*). Deroga a chi li deteneva prima del 13 giugno 2017.
  • Limite sull’acquisto di munizioni imposto sul porto d’armi dovrà essere rinnovato annualmente, ma nulla cambia sulle modalità

(*) La condizione per essere tiratore sportivo dovrà essere rispettata per sempre a meno che non si riesca ad avere la particolare collezione. L’iscrizione va fatta entro il 31.12.2018.
Si sottolinea l’assoluta incertezza sui requisiti necessari per essere definito tiratore sportivo.

In dettaglio:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

Parti d’armi

Vengono semplificate le definizioni di parti d’arma. Vengono semplificate ed unite le due vecchie definizioni di parte e parte fondamentale.
Sostanzialmente vengono aggiunti gli upper o castelli superiori, vengono tolti i silenziatori o moderatori di suono.
Ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono instal- lati o sono destinati ad essere installati.
Hanno tolto i silenziatori dalle parti d’arma, ma la loro introduzione e vendita in Italia restano vietati in forza all’articolo 2 della Legge 18 aprile 1875, n.110. A rigor di legge non vanno più inseriti in denuncia armi.

Armi da fuoco camuffate

Le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto.

Munizione

Con 10 anni di ritardo, recepiamo correttamente, come da Direttiva, la definizione di munizione, ovvero l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione.
Tale definizione venne aggiornata nella 91/477/CEE con la Direttiva 2008/51/CE, ma il Decreto Legislativo  26 ottobre 2010 n. 204 non recepì tale modifica.

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Demolizione di parti di arma da parte dei possessori di licenza ex. Art. 31

Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi  è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi.

Intermediari

L’operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative anno- tazioni concernenti le operazioni eseguite

Avviso di trasporto

Per il trasporto di armi e parti d’arma, tra soggetti muniti della licenza di cui all’articolo 31, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.
Niente PEC invece per i soggetti titolari di licenza all’articolo 31-Bis ovvero gli intermediari di armi, che però può trasportarle fuori dal locale oggetto di licenza senza darne avviso.

Denuncia armi, parti d’arma e materiale esplodente

Viene indicato chiaramente che la denuncia può essere inviata via PEC anche al locale comando dell’Arma dei carabinieri.
Andranno denunciati i caricatori avente capacità maggiore di 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte.
Rimane il dubbio qualora lo stesso caricatori sia utilizzabile sia su di un’arma lunga sia corta.

Visita medica per i detentori di armi

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza [n.d.r. Vedi Art.73 Reg. T.U.L.P.S.: Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all’ufficio di istruzione]  e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Reati ostativi alla detenzione di armi

L’articolo 43 del T.U.L.P.S. risulta aggiornato così:
Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Chi ha suito in passato condanne per furto, rapina ed ora è riabilitato non avrà l’esclusione automatica dei titoli per la detenzioen di armi, ma questi potranno essere rilasciati a discrezione dell’autorità di Pubblica Sicurezza.

Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323

Durata licenza “tiro volo” (porto d’armi sportivo)

Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo, la durata per i nuovi titoli rilasciati sarà ridotta da 6 a 5 anni.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110

Articolo 1, le armi camuffate sono considerate armi tipo guerra

Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
Dal 14 settembre le armi camuffate saranno obbligatoriamente vietate.

Art. 2, numero di colpi nelle armi comuni

Modificati i limiti di capacità per le armi comuni non sportive: 10 colpi per le armi lunghe e 20 colpi per le armi corte.
Ci siamo adeguati alle normative europee, e per lo meno ora abbiamo solo due tipologie di caricatori: quelli liberi e quelli maggiorati consentiti solo ai tiratori sportivi.
La denuncia dei caricatori sarà obbligatoria per quelli aventi le nuove capacità ovvero 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte.

Art. 10 – Detenzione, Collezione armi comuni

La detenzione delle armi sportive è aumentata a 12 pezzi rispetto ai precedenti 6.

Chi possiede una licenza di collezione armi comuni e ha conseguito il maneggio (quindi si da per scontato che sia sprovvisto di porto d’armi) può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto
Non ci si spiega perché 62 munizioni, quando le confezioni di vendita sono generalmente da 20, 25, 50 o 180 pezzi. Non si sa neancora come ci si dovrà comportare qualora l’arma durante la prova non funzioni e risultasse quindi impossibile poter sparare le munizioni appena acquisite.
Tale possibilità ad interpretare com’è scritta la Legge sembra essere prevista per i detentori di licenza di collezione sprovvisti di porto d’armi. Infatti chi è titolare di una licenza di porto d’armi può comunque trasportare le armi. Nelle attuali collezioni non esiste l’espresso divieto di utilizzo, ma questo viene generalmente inserito nelle prescrizioni.
(P.S. La libretta della prova delle armi di reparto, a quel che dice il Dipartimento, prevede 62 colpi ogni 6 mesi)

Art. 11 – Tracciabilità

Tutte le parti sfuse di armi (quindi ora non solo le canne) dovranno avere la matricola ed i segni distintivi per la tracciabilità.

Art. 17 – Compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza

È consentita la compravendita a distanza, o per corrispondenza, ai titolari di licenze professionali. Ai privati viene permessa a condizione che la consegna venga effettuata da un armaiolo o da un intermediario, muniti di licenza ex artt. 31 e 31 bis RD 773/1931.
Non viene più prevista la possibilità per i privati di richiedere un nulla osta  prefettizio che li autorizzi all’acquisto per corrispondenza.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

Armi non venatorie

Vengono vietate all’attività venatoria le armi di categoria A, in particolare le A6, A7, A8 e le armi di categoria B9 ovvero le armi semiautomatiche di capacità inferiore a 10 colpi ed assomiglianti a delle armi automatiche.
Resteranno i problemi legati al riconoscimento di un’arma nella categoria B9 dove molti importatori cercheranno di evitare tale classificazione al fine di poter vendere armi venatorie per poter godere di un numero di detenzione superiore. Infatti le armi B9 non sportive resteranno detenibili in massimo 3 pezzi mentre le armi venatorie resteranno detenibili in numero illimitato.

Durata licenza caccia

Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo, la durata del porto d’armi uso caccia è ridotta a 5 anni dai precedenti 6.

Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

Limitazione acquisto munizioni sul porto d’armi o nulla osta

La sola modifica riguarda il limite temporale di tale limitazione che ora potrà essere rinnovata di anno in anno.
Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509

Imballaggi di vendita delle munizioni

Ora gli imballaggi delle munizioni devono per legge riportare il calibro ed il tipo di munizione.

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526

Certificazione armi sparo con potenza inferiore ai 7.5J

La verifica di conformità delle armi ad aria compressa di modesta capacità offensiva è ora legalmente affidata al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia.

Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

Tracciabilità delle armi e delle munizioni

Anche per gli intermediari sarà obbligatoria la tracciabilità di armi e materiali esplodenti.

Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni

Viene istituita una banca dati presso il Ministero dell’Interno dove vengono registrate tutte le movimentazioni di armi da fuoco, munizioni ed armi da sparo anche di modesta capacità offensiva. (per queste ultime saranno registrati solo i dati del primo acquirente, comunicati dall’armeria, in quanto le armi a modesta capacità offensiva sono escluse dalla denuncia per i privati cittadini)
Il sistema sarà consultabile dalle forze di polizia.
I dati saranno inseriti dagli uffici atti a ricevere le denunce di detenzione armi da parte dei privati cittadini.

Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore delle nuove durate dei titoli

Le nuove durate dei titoli autorizzativi alla detenzione delle armi saranno in vigore per le nuove licenze rilasciate dal 14 settembre 2018.

Visite mediche

L’adempimento per la presentazione di un certificato medico per i detentori di armi, o i richiedenti un porto d’armi, fino all’adozione del Regolamento, può essere assolto presentando un certificato medico rilasciato un medico legale, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Caricatori maggiorati, Armi A6, A7 ed A8.

Qui è da leggere con attenzione !!!
Il problema è chi la 14 settembre detiene un’arma A8 acquistata dopo il 13 giugno 2017 non può detenerla, dal 1 gennaio 2019, senza la collezione speciale che però potrà essere rilasciata solo dal 14 settembre.
Chi detiene armi A6, A7 e caricatori acquistati dopo il 13 giugno entro il 31 dicembre 2018 dovrà iscriversi ad un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI.
Ma quando si saprà quando un’arma è A6 oppure A8 ? Quanto ci metterà il Banco di Prova ad aggiornare le classificazioni?

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché gli iscritti alle Federazioni di altri Paesi UE, agli iscritti alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.

Quindi dal 14 settembre, per chi ha acquistato armi A6, A7 e caricatori maggiorati dovrà essere tiratore sportivo iscritto ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONi o un’associazione dilettantistiche affiliata al CONI.

5. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizio- ni di cui al comma 4 del presente articolo.

Chi deteneva Armi A6, A7 e caricatori maggiorati prima del 13 giugno 2017 non cambia nulla.

6. A coloro che, alla data del 13 giugno 2017, detenevano legalmente armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Mini- stero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a far- ne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.

Chi detiene armi A8 acquisite prima del 13 giugno 2017 non cambia nulla ai fini dell’uso e detenzione, ma non potrà più cederle.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte.

Chi acquisirà armi A6, A7, A8 dopo il 14 settembre 2018 potrà richiedere la particolare nuova collezione. Non si potranno denetere caricatori maggiorati se non si sarà sportivi.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.

Le armi A6, A7, A8 sono considerate armi comuni.

9. I detentori di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, e loro parti adempiono alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.

Si avrà tempo fino al 31 dicembre 2018 per diventare tiratore sportivo o richiedere la licenza particolare di collezione.

Entrata in vigore

Le modifiche legislative entreranno in vigore il 14 settembre 2018.

Ora non resta che attendere la Circolare del Ministero dell’Interno per risolvere talune criticità ed il tanto atteso Regolamento sui poligoni privati.

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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15 risposte a “Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 – Cosa cambia”

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