Decreto Legislativo 104/2018 – Ed ora…

Bene.. ora che è in vigore il Dlgs 104/2018 vogliamo ricordare quando questa direttiva venne approvata a Strasburgo il 14 marzo 2017.

Seppur l’attuale Governo sia riuscito a sistemare i molti punti critici della bozza di partenza, bisogna ricordare che su molti altri punti il Ministero aveva le mani legate.
E’ infatti la Direttiva stessa che presenta molte ambiguità sia nella classificazione delle armi sia nelle possibilità di detenzione delle stesse a patto di rispettare certi requisiti.

D’ogni modo volgiamo ringraziare tutte le associazioni, tutti i membri del Parlamento, e del Governo che in questo periodo hanno permesso un dialogo con il mondo di noi appassionati affinché certe modifiche legali siano fatte sia nel rispetto della Legge e sia nel rispetto dei diritti dei legali possessori di armi.

Volgiamo però ricordare quel 14 marzo 2017, data di approvazione della Direttiva UE 2017/853 e chi già allora si oppose. Riproponiamo quindi il nostro vecchio articolo: Approvata a Strasburgo la modifica alla Direttiva Armi 91/477/CEE.

Vi lasciamo solo con delle note, rivolte a chi ha orecchie per intenderci…

L’infrazione

La direttiva 91/477/CEE, così come modificata dalla direttiva 2017/853, prevede all’art. 4 bis che gli Stati membri possono consentire l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso di specifica licenza. L’articolo 5 par. 2 dispone che gli Stati membri devono costituire un sistema di monitoraggio per la valutazione, tra l’altro, delle “informazioni mediche e psicologiche pertinenti” dei soggetti titolari dell’autorizzazione.
In relazione a tali norme non sono previste deroghe, se non in modo maggiormente restrittivo (art. 3 direttiva).
La direttiva 2017/853 è stata appena attuata, mediante il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
Il testo nella ultima stesura (modificata in sede di Consiglio dei Ministri di definitiva approvazione) non solo conferma che, tra gli altri (collezionisti di armi antiche), i magistrati di ogni ordine e grado – compresi i giudici di pace – non devono avere la licenza per acquisire, detenere e portare armi, ma li esenta – assieme ad altre categorie privilegiate – dalla presentazione della certificazione quinquennale dei requisiti psicofisici.
Quindi un giudice pazzo potrà essere esentato dall’attività accusatoria o giudicante, e messo in un ufficio. Ma nessuno potrà impedirgli di comprarsi, detenere e portare una pistola o un fucile, e non dovrà neanche denunciarla (art. 38 TULPS).
Si solleverà la procedura d’infrazione?

Articolo 3
Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legisla­zioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall’articolo 12, paragrafo 2.

Art. 5 punto 2 – Direttiva UE 2017/853
Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell’autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale.

Art. 38  – TULPS
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

La data del 13 giugno 2017

La data del 13 giugno 2017 è indicata nella Direttiva in quanto è la data in cui la direttiva europea è entrata in vigore.
A partire da questa data la classificazione europea delle armi da fuoco è stata aggiornata.
Ma nel nostro ordinamento, la classificazione delle armi non è mai stata recepita all’interno del nostro codice, ma sono sempre stati utilizzati dei rinvii statici.
Si sarebbe dovuto fare un Decreto Legge che apportasse già le modifiche legislative al 13 giugno 2017. La direttiva era già pubblicata nella Gazzetta Europea da 20 giorni, quindi ufficialmente si sapeva come modificare la classificazione e far si che un privato non acquistasse un’arma che 15 mesi dopo non avrebbe più potuto utilizzare, come ad esempio le A8.

La retroattività

Art. 7 punto 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Appare chiaro che il Decreto Legislativo 104/2018 ha deciso di confermare le autorizzazioni per la detenzione delle armi denunciate prima del 13 giugno 2017.
Il rimando a tale articolo appare anche nella definizione della categoria A punto 6 presente nell’allegato della Direttiva.
Quindi almeno le armi introdotte nel territorio fino al 13 giugno 2017 e registrate, non solo dai privati ma anche nei registri di carico delle armerie, dovrebbero essere confermate.

L’eccesso di delega sulla licenza prefettizia per la spedizione a privati

L’aggiornamento della Direttiva Europea è stato recepito nel nostro ordinamento con il  Decreto Legislativo tramite una legge delega varata dal Parlamento a favore del Governo.
Tale delega però prevedeva di non applicare in maniera ulteriormente restrittiva quanto non palesemente modificato dalla Direttiva Europea.
La Direttiva permetteva la spedizione di armi a favore dei privati a patto che questi fossero stati verificati idonei a poter possedere armi.
Fino al 13 settembre 2018 un privato, con una licenza rilasciata dal Prefetto poteva farsi spedire le armi. Il fatto che il privato richiedesse un’apposita licenza garantiva sia l’identità del richiedente sia l’esistenza dei requisiti per poter posseder un’arma.
Ora, post recepimento non è più possibile per un privato poter far spedire direttamente un’arma (fatto salvo l’accordo preventivo di trasferimento comunitario di armi). Questa modifica all’ art.17 della Legge 18 aprile 1975, n.110 è fuori delega in quanto applica una restrizione non richiesta dalla UE 2017/853.

Art.30 – Legge 24 dicembre 2012, n. 234
2. La legge di delegazione europea, al fine dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, reca: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all’attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell’ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

Articolo 5 ter – Direttiva UE 2017/853
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante “contratto a distanza” ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’identità e, ove richiesto, l’autoriz­zazione della persona che acquisisce l’arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:
a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o
b) un’autorità pubblica o un suo rappresentante.

Art. 17 Legge 110/1975 in vigore al 13.09.2018 – Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza
Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

Art. 17 Legge 110/1975 in vigore al 14.09.2018 – Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e’ consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita’ industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. 2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.

La collezione chiusa e la ½ salvaguardia delle armi A6, A7 ed A8

La Direttiva parla di salvaguardia “completa” per collezionisti di armi ora appartenenti alla categoria A (armi vietate).
Il recepimento invece permette la salvaguardia a collezionisti delle sole armi della categoria A acquistate tra il 13 giugno 2017 ed 14 settembre 2018.
Se un collezionista tiratore sportivo acquistasse un’arma dopo il 14 settembre 2018, ed in futuro smettesse di praticare l’attività con quell’arma, cosa dovrà fare ? cederla obbligatoriamente ? Anche in questo caso il recepimento è andato oltre la delega del Parlamento.

La collezione di armi da guerra (art. 28 del T.U.L.P.S.)

Art 6 punto 3. Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

L’articolo 6 punto 3 fa espresso riferimento a tutte le armi della Categoria A. Anche le armi A2 (armi automatiche) non solo le armi A6,A7,A8 che fino al 12 giugno erano armi della categoria B.
Quindi la “particolare licenza di collezione”, per la Direttiva, qualora concessa è traslata nel nostro ordinamento nella licenza di collezione cui all’articolo 28 del T.U.L.P.S., vietata dal 1975.
Nulla centra con la “nuova collezione” introdotta dall’articolo 12 del Dlgs 105/2018.

Il CONI

Art. 6 punto 6. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall’applicazione dell’ar­ticolo 5, paragrafo 2;
  • fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un’organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e
  • rilascio, da parte di un’organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:
    • che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e
    • che l’arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

 

  • Il rinnovo del porto d’armi per uso sportivo che ogni 5 anni prevede la visita medica ed il controllo della condotta del tiratore sportivo.
  • E’ chiaro che se una persona è iscritta ad una società di tiro, questa utilizzi pure le armi, altrimenti sarebbe un puro collezionista. La direttiva non prescrive gare internazionali o altro, basta che il tiratore si alleni.
  • rilascio, da parte di un’organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:
    • vedi il punto b qui sopra.
    • Attualmente le armi demilitarizzate o quelle con caricatori “maggiorati” nel nostro sistema sono sportive.
      Affiché tali armi siano sportive devono essere approvate da una federazione sportiva riconosciuta o affiliata al CONI. Quindi quanto punto nella nostra legislazione è automaticamente soddisfatto dal fatto che l’arma sia sportiva.

Inoltre se la ratio della Direttiva era quello di limitare la circolazione di armi A6,A7,A8 i divieti/controlli andavano posti sulla vendita/cessione non sull’acquisto/detenzione.
Come può un armiere controllare la qualifica di tiratore sportivo prima di vendere l’arma ?
Ma soprattutto, si può delegare tale qualifica di tiratore sportivo ad un regolamento di un Comitato senza delle minime linee guida ?
Ma poi, perché solo al CONI ? Cosa può saperne il CONI dei regolamenti del Tiro Dinamico, delle frequenze delle gare ? delle date del Campionato ?
E costa sta aspettando il CONI a rilasciare questo regolamento per definire quando un’inscritto può definirsi tiratore sportivo ? Il tempo passa ed il 31 dicembre si avvicina.

Probabilmente Saviano, la Repubblica ed altri avevano in parte ragione quando affermavano che aveva vinto la Lobby… Lobby si, ma non quella della armi…

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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