E’ stata resa nota, dalla redazione della rivista del settore Armi e Tiro, in data 01 ottobre 2013, da fonti non precisate, la Bozza del Decreto Legislativo correttivo della 204/2010, pronta per essere mandata alla firma del PDR.
Ancora non si sa se sia vermanete la versione definitiva, se sia già stata firmata o meno.
Noi, per completezza riportiamo anche il parere del Senato del 18 settembre 2013, riportato poi anche dal parere della Camera del 25 settember 2013, espressi per quanto riguarda la prima bozza del testo del Decreto Correttivo per il Decreto 204/2010 datata 26 giungno 2013.
Da una prima lettura del nuovo provvedimento mandato alla firma del Presidente della Repubblica si evince una sostanziale modifica all art.2 della LEGGE 18 aprile 1975, n. 110, inserendo il divieto di commercio ed importazione per tutte le armi corte con capacità del serbatoio maggiore di 15 colpi, e di 5 colpi per le lunghe. Il regime transitorio permette la cessione tra privati entro il primi 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto senza apportarvi modifiche, ma oltre tale temine, le armi oggi in detenzione potranno essere cedute solo previa modifica del caricatore.
Tale riformulazione dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975 numero 110, senza la tutela delle posizioni già acquisite sulla base della normativa vigente appare indubbiamente contro i principi dettati dal Senato.
Citazione :”sia introdotta, nel medesimo articolo 6, una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l’importazione, la detenzione, l’acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n.110″
Analizzando ulteriormente il testo del Decreto mandato alla firma, ci si rende anche conto che anche le modifiche all’articolo 39 del T.U.L.P.S. sono state apportate, anche se dichiarate fuori delega.
Citazione : “all’articolo1, comma 1, lettera d), considerato che si tratta di provvedimenti ablatori (ritiro cautelare delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne) – appare comunque necessario riformulare la disposizione, chiarendo che la procedura ivi prevista deve attivarsi nei soli casi d’urgenza e disciplinando in dettaglio le fasi ed i tempi della medesima. Non sembra tuttavia che, nella legge di delega, sia presente una norma che autorizzi, anche implicitamente, la riformulazione del potere di cui all’articolo 39 del T.U.L.P.S.;”
Staremo ora a vedere se potrà essere emanato un Decreto Legislativo scitto in netto contrasto con le disposizioni del Parlamento.
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