Elenco Emandamenti del Correttivo della Direttiva Sul Controllo delle Armi

Ecco l’elenco degli emendamenti che verranno proposti il prossimo 14 marzo durante l’Assemblea Plenaria :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&reference=A8-2016-0251&format=PDF&language=IT&secondRef=001-106

Vista l’agenda del Parlamento però ci pare di intuire che tutti gli emendamenti saranno non accettati.
Sebbene il testo risultante è migliore rispetto a quello iniziale proposto dalla Commissione a novembre 2015, sono purtroppo ancora molti secondo il nostro puntosi vista i punti penalizzanti per i regolari detentori di armi.
Innanzitutto le armi demilitarizzate saranno appunto bandite, resteranno detenibili, usabili e cedibili solo gli esemplari che al momento dell’emanazione della Direttiva saranno in possesso ai utenti finali ma non alle armerie o in giacenza presso i distributori. Nel testo della Direttiva infatti la grandfathering clausole è riferita solo ai possessori.
Dubbiosa rimane la questione sui caricatori in quanto vista la modularità delle armi “moderne” è difficile stabilire con certezza se un caricatore appartiene ad un arma lunga o corta, basta pensare ad esempio agli Stubby che utilizzano gli stessi caricatori delle carabine AR-15. Altro inghippo che esce dall’applicare una regola generale è quella che lo stesso caricatore può essere utilizzato per contenere munizionamento diverso, magari con capacità finale sostanzialmente differente, vedi ad esempio i caricatori per il calibro .50 Beowulf che sono gli stessi caricatori da 30 colpi per le armi AR-15 in calibro .223 Remington.
Ricordiamo che i caricatori “maggiorati” saranno detenibili solo da tiratori sportivi “attivi”.
Le repliche di armi da avancarica dovranno essere denunciate.
Le armi disattivate, dovranno essere messe in denuncia.
La patata bollente a questo punto passerà ai vari Governi nazionali che dovranno recepire la Direttiva entro i 15 mesi dalla sua approvazione.
Sebbene il testo iniziale fosse molto più restrittivo rimane la magra consolazione ,come molti ultimamente dicono, del consolarsi con un “Poteva andare peggio…”.
Speriamo il recepimento nazionale sia in grado di colmare parzialmente le profonde lacune che ancor oggi sono presenti.

Qui nel dettaglio l’elenco degli emendamenti che verranno valutati il prossimo martedì 14 marzo 2016:

9.3.2017 A8-0251/ 001-106

EMENDAMENTI 001-106

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione
Vicky Ford A8-0251/2016 Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Proposta di direttiva (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In risposta ai recenti atti terroristici, che hanno evidenziato lacune nell’applicazione della direttiva 91/477/CEE, in particolare per quanto riguarda la disattivazione delle armi, la convertibilità e le norme sulla marcatura, il “programma europeo sulla sicurezza”, adottato nell’aprile 2015, e la dichiarazione dei ministri al Consiglio Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l’utilizzo da parte dei criminali.
Emendamento
abrogato
PE598.517/ 1
IT
Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

(2 bis) La gestione e lo scambio di informazioni a norma della presente direttiva sono soggetti al rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

_____________________

1 bis
Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento
(2 ter) Occorre tenere conto del fatto che il terrorismo e i reati gravi non si contrastano efficacemente frapponendo inutili ostacoli a cacciatori e sportivi che rispettano la legge.

Emendamento

(3) Alcuni aspetti derivanti dalla direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo appropriato, al fine di contrastare il traffico di armi da fuoco a scopi criminali o terroristici e al fine di promuovere

PE598.517/ 2
IT
Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)
(3 ter) Le forze di difesa nazionale di uno Stato membro, quali definite dalla legislazione nazionale, possono includere, oltre all’esercito, unità quali la guardia nazionale, i riservisti e le forze di difesa volontarie che partecipano ai sistemi di difesa nazionale sotto il comando delle forze di difesa nazionale.

PE598.517/ 3
un’applicazione armonizzata delle norme applicabili da parte degli Stati membri, onde garantire il buon funzionamento del mercato unico nonché un elevato livello di sicurezza in tutta l’Unione.
(3 bis) È opportuno chiarire la definizione del termine “arma da fuoco” e migliorare il controllo dei componenti essenziali, includendo nella definizione qualsiasi oggetto portatile che condivida un componente essenziale con un’arma da fuoco. Un componente essenziale contenuto in un siffatto dispositivo dovrebbe essere considerato idoneo a essere utilizzato in un’arma da fuoco quando il componente essenziale in questione può essere trasferito da tale dispositivo all’arma da fuoco senza una modifica sostanziale.
IT
Testo della Commissione
Emendamento

(3 quater) Alcune persone hanno un legittimo interesse ad accedere alle armi da fuoco rientranti nella categoria A, a condizione che le deroghe siano concesse in casi eccezionali e debitamente motivati. Tali persone possono includere, in particolare, gli armaioli, i centri di prova, gli esperti certificati, i produttori, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a una produzione cinematografica.

Emendamento

(3 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco proibite e loro parti essenziali a fini di difesa nazionale, come nel contesto dell’addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto degli Stati membri.

Emendamento

(4) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare i musei e i collezionisti riconosciuti ad acquistare e a detenere armi da fuoco e munizioni proibite, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio, a condizione che dimostrino, prima che sia loro concessa l’autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la sicurezza o

PE598.517/ 4
Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Gli organismi interessati al carattere culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti, che detengono armi da fuoco della categoria A acquisite prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbero poter mantenere tali armi da fuoco in loro possesso con l’autorizzazione dello Stato membro interessato e a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.
IT
Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Poiché i collezionisti sono stati identificati come potenziale fonte del traffico di armi da fuoco è opportuno farli rientrare nel campo d’applicazione della presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione
l’ordine pubblico, compresa la custodia in condizioni di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe tenere conto e riflettere la situazione specifica, compresa la natura della raccolta e la sua finalità.

Emendamento

(5) I collezionisti hanno gli stessi diritti degli altri utilizzatori oggetto della direttiva 91/477/CE e pertanto dovrebbero rientrare nel suo campo di applicazione.

Emendamento
(6)
degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere oggetto dalla presente direttiva ed essere soggetti agli stessi obblighi degli armaioli in tutti gli aspetti pertinenti.

Emendamento
Poiché offrono servizi simili a quelli
(6 bis)
precisare che le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la sostanziale modifica o la conversione di un’arma da fuoco, come l’accorciamento di un’arma da fuoco completa, che determini un cambiamento di categoria o di sottocategoria, nonché la modifica o la

PE598.517/ 5
La presente direttiva dovrebbe
IT
Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 7
Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e
all’uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

PE598.517/ 6
conversione di componenti essenziali di armi da fuoco e di munizioni. Pertanto, solo gli armaioli autorizzati dovrebbero poter svolgere tali attività. La ricarica manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato non dovrebbero essere ritenute una modifica sostanziale.
(6 ter) Come nel caso del meccanismo di segnalazione di operazioni sospette di cui al regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, un’operazione per l’acquisizione dell’insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo dovrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguarda quantità inusuali per l’uso privato ipotizzato, o se l’acquirente sembra avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se è restio a esibire un documento d’identità. Quando l’armaiolo o l’intermediario non possono verificare l’identità dell’acquirente, il pagamento totale in contanti per l’acquisizione di armi da fuoco dovrebbe essere proibito.

_____________________

1 bis
IT
Testo della Commissione

(7) Tenendo conto dell’elevato rischio di riattivazione di armi disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l’Unione, è opportuno che le armi da fuoco disattivate rientrino nel campo d’applicazione dalla presente direttiva. Per le armi da fuoco più pericolose occorre inoltre introdurre norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati la detenzione e gli scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi anche alle armi da fuoco di tale categoria, anche una volta disattivate. Nei casi in cui tali norme non vengano rispettate gli Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso, compresa la distruzione di tali armi da fuoco.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)
abrogato
Emendamento

(7 bis)
di armi da fuoco dovrebbero essere permesse soltanto a persone che abbiano un motivo valido. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco per, ad esempio, la caccia, il tiro sportivo, le associazioni folcloristiche e tradizionali, gli organismi culturali e storici, le attività scientifiche, tecniche, di sperimentazione e rievocazione di eventi storici, la produzione cinematografica o gli studi storici, costituiscono un valido motivo.

PE598.517/ 7
L’acquisizione e la detenzione
IT
Testo della Commissione
Emendamento

(7 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’attuazione di un sistema efficace per il controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Tale sistema, che può essere continuo o non continuo, dovrebbe essere basato su una valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti al momento del rilascio o del rinnovo di un’autorizzazione, ovvero su un sistema alternativo efficace di controllo continuo che tenga conto dei rischi in questione e di qualsiasi elemento pertinente, proveniente ad esempio dal personale medico, che indichi che le condizioni richieste per autorizzare la detenzione non sono più soddisfatte.

Emendamento

(7 quater) Le armi da fuoco e munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a un controllo immediato. I criteri per la custodia e il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della natura delle armi da fuoco interessate.

Emendamento

(8) Al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei componenti essenziali nonché di agevolare la loro libera circolazione, le armi da fuoco assemblate e tutti i loro componenti

PE598.517/ 8
Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire la tracciabilità delle armi da fuoco disattivate esse dovrebbero essere registrate in registri nazionali.
IT
Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione
essenziali venduti separatamente dovrebbero essere provvisti di marcatura inamovibile nel momento in cui sono fabbricati o immediatamente dopo la loro importazione nell’Unione. I requisiti di tracciabilità non dovrebbero essere applicati alle armi da fuoco che sono state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento
Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di evitare che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell’Unione in materia di marcatura.
(9 bis)
l’attuazione e il riconoscimento in tutti gli Stati membri della carta europea d’arma da fuoco quale principale documento di cui necessitano i cacciatori e gli sportivi provvedendo a che gli Stati membri non subordinino il rilascio, il rinnovo e l’accettazione della carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative o a costi altrimenti ingiustificati ovvero a ulteriori procedure amministrative.

Emendamento

(10) Al fine di impedire che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti deve essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell’Unione in materia di marcatura. Dette norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali venduti separatamente che sono immessi sul mercato a decorrere dalla data entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

PE598.517/ 9
È opportuno migliorare
IT
Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione.
amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni essenziali della presente direttiva.

Emendamento

(11) Le armi da fuoco possono essere usate per ben più di 20 anni. Per garantirne la tracciabilità i dati registrati relativi alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali dovrebbero essere conservati per un periodo di tempo indeterminato, fino a quando non venga certificata la loro distruzione o disattivazione. L’accesso a tali dati e a tutti i dati personali connessi dovrebbe essere limitato alle autorità competenti. L’obbligo di continuare a registrare le armi da fuoco e i componenti essenziali dopo la disattivazione dovrebbe applicarsi solo alle armi da fuoco e ai componenti essenziali già registrati e alle persone che li detengono al momento della disattivazione. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai successivi trasferimenti di tali armi da fuoco disattivate o loro componenti essenziali o alle armi da fuoco e ai componenti essenziali che, conformemente alle norme nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, sono stati cancellati dal registro dopo la loro disattivazione.

Emendamento

(12) La commercializzazione di armi da fuoco, di componenti essenziali e di munizioni su Internet o mediante altri canali di comunicazione a distanza, ad

PE598.517/ 10
Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La vendita di armi da fuoco e loro componenti mediante canali di comunicazione a distanza può rappresentare una grave minaccia per la
IT
sicurezza, in quanto è più difficile da controllare rispetto ai metodi di vendita tradizionali, in particolare per quanto riguarda la verifica online della legittimità delle autorizzazioni. Risulta pertanto opportuno limitare ad armaioli ed intermediari la vendita di armi e componenti mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet.
esempio cataloghi di aste online o annunci pubblicati, e l’organizzazione di una vendita o altra operazione, ad esempio per telefono o per e-mail, dovrebbero essere possibili, se autorizzate dal diritto nazionale, purché sia possibile procedere alla verifica dell’identità e del diritto di effettuare questo tipo di operazione. Risulta pertanto opportuno assicurare che le condizioni per l’acquisto di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni mediante canali di comunicazione a distanza, segnatamente Internet, siano tali da consentire la verifica, al più tardi al momento della consegna, almeno dell’identità dell’acquirente e, ove richiesto, della loro autorizzazione ad acquisire un’arma da fuoco, da parte dell’armaiolo o dell’intermediario o di un’autorità pubblica o un suo rappresentante.

Emendamento

(12 bis) Le attività degli armaioli e degli intermediari autorizzati, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva, dovrebbero comprendere l’acquisto, la vendita, l’importazione, l’esportazione, l’esposizione, l’assemblaggio, la modifica, la conversione, la manutenzione, la custodia, il trasporto, la spedizione, la distribuzione, la consegna, lo scambio o la locazione di un’arma da fuoco o di un suo componente essenziale. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero vendere, trasferire o consegnare un’arma da fuoco e i suoi componenti essenziali solo a persone che possiedono un’adeguata autorizzazione o licenza, tenere registri delle vendite e informare le autorità competenti degli Stati membri di qualsiasi vendita, trasferimento o consegna.

PE598.517/ 11
Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione
IT
Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il rischio che armi a salve siano convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti è inoltre elevato e in alcuni atti terroristici sono state utilizzate armi convertite. È pertanto essenziale affrontare il problema dell’impiego di armi da fuoco convertite per commettere reati, in particolare inserendole nel campo di applicazione della direttiva. È opportuno adottare specifiche tecniche relative alle armi d’allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d’informazioni tra Stati membri, la Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri. La valutazione della Commissione può essere all’occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.
Emendamento

(13) Inoltre, per evitare il rischio che armi a salve siano fabbricate in modo che possano essere convertite in armi da fuoco a tutti gli effetti, è opportuno adottare specifiche tecniche in modo da garantire che risulti impossibile convertirle in armi da fuoco.
Emendamento
(14)
funzionamento dello scambio d’informazioni tra Stati membri e la tracciabilità delle armi da fuoco, potrebbero essere utilizzati vari meccanismi esistenti, singoli punti di contatto o nuovi sistemi di scambio, a seconda della natura dell’informazione che deve essere scambiata. La Commissione dovrebbe valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri e consentire l’accesso obbligatorio da parte degli Stati membri. La valutazione della Commissione dovrebbe essere all’occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni. Oltre alla necessità di tenere traccia delle armi da

PE598.517/ 12
Al fine di migliorare il
IT
Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 bis

Testo in vigore

1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.
fuoco, tale sistema di scambio d’informazioni dovrebbe garantire la tracciabilità delle armi da fuoco sequestrate dalle autorità, consegnate alle autorità competenti o confiscate dagli Stati membri, assicurando in questo modo che il loro percorso sia verificato fino all’eventuale distruzione, successivo utilizzo o reimmissione sul mercato.

Emendamento
(-a)
seguente comma:
(-a bis) abrogato.
Emendamento

Il paragrafo 1 bis è
al paragrafo 1 è aggiunto il
“Inoltre, è considerato un’arma da fuoco qualsiasi dispositivo portatile che contiene un componente essenziale che può essere utilizzato in un’arma da fuoco.”
PE598.517/ 13
IT
Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per “componente essenziale” si intende la canna, la carcassa, il fusto, il carrello o tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 sexies

Testo della Commissione

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, per “intermediario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell’acquisto, nella vendita o nell’organizzazione del trasferimento all’interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell’esportazione verso un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro parti e munizioni.
Emendamento

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per “componente essenziale” si intende la canna, la carcassa, il fusto, comprese sia la parte superiore sia quella inferiore, se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.
Emendamento
1 sexies.
per “intermediario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi agente o rappresentante di tale persona, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell’acquisto, nella vendita, nel noleggio, nella concessione in leasing o nell’organizzazione del trasferimento all’interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro Stato membro o nell’esportazione verso un paese terzo o nell’importazione in uno Stato membro da un paese terzo di armi da fuoco completamente assemblate, loro componenti essenziali e munizioni.

PE598.517/ 14
Ai fini della presente direttiva,
IT
Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 septies

Testo della Commissione

1 septies. Ai fini della presente direttiva, per “armi d’allarme o da segnalazione” si intendono i dispositivi portatili con alloggiamento del caricatore e sfogo dei gas verso la parte anteriore, laterale o superiore, che sono progettati e fabbricati specificamente per lanciare allarme o inviare un segnale e che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 octies

Testo della Commissione

1 octies. Ai fini della presente direttiva, per “armi da saluto e acustiche” si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 nonies
Emendamento
1 septies.
per “armi d’allarme o da segnalazione” si intendono i dispositivi con alloggiamento del caricatore che sono destinati esclusivamente a sparare proiettili a salve, contenenti sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche e che non possono essere convertiti per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile.
Ai fini della presente direttiva,
Emendamento
1 octies.
per “armi da saluto e acustiche” si intendono armi da fuoco specificamente convertite per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate, ad esempio, in spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.
Ai fini della presente direttiva,
PE598.517/ 15
IT
Testo della Commissione

1 nonies. Ai fini della presente direttiva, per “riproduzioni di armi da fuoco” si intendono gli oggetti che hanno l’apparenza fisica di un’arma da fuoco, ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere convertiti per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile.
Emendamento
Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 decies

Testo della Commissione

1 decies. Ai fini della presente direttiva, per “armi da fuoco disattivate” si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un’eventuale riattivazione.
Emendamento
Motivazione
Qualsiasi oggetto che abbia l’apparenza fisica di un’arma da fuoco e che possa essere convertito in un’arma da fuoco è coperto dall’articolo 1 della direttiva, ulteriormente rafforzato con l’inclusione di qualsiasi oggetto che contiene un componente essenziale (emendamento 23). Gli oggetti che non possono essere convertiti in armi da fuoco non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione.
abrogato
1 decies.
per “armi da fuoco disattivate” si intendono armi da fuoco che sono state modificate al fine di renderle definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare in vista di un’eventuale riattivazione, in conformità dell’articolo 10 ter.

In caso di armi da fuoco di rarità o valore storico riconosciuti, gli Stati membri possono decidere che, ai fini della disattivazione, le armi che possiedono tale valore possono essere disattivate mediante la rimozione di uno o più componenti essenziali dell’arma, rendendola impossibile da utilizzare. In caso di

PE598.517/ 16
Ai fini della presente direttiva,
IT
Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 decies bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

Al paragrafo 1 è aggiunto il
Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c ter (nuova) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 1 decies ter (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

Al paragrafo 1 è aggiunto il
applicazione di tale procedura, i componenti essenziali rimossi sono affidati in custodia alle autorità competenti dello Stato membro.
(c bis) seguente:
“1 decies bis. Ai fini della presente direttiva, per “museo” si intende un’istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro.”
(c ter) seguente:
“1 decies ter. Ai fini della presente direttiva, per “collezionista” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione delle armi da fuoco o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi, estetici o legati al patrimonio e riconosciuta come tale da uno Stato membro.”

PE598.517/ 17
IT
Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione

i) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto ii

Testo della Commissione

ii) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di parti di armi da fuoco;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto iii

Testo della Commissione

iii) fabbricazione, commercio, scambio o trasformazione di munizioni.
Emendamento
i)
fabbricazione, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio, scambio, locazione o riparazione di armi da fuoco;
ii)
Emendamento
fabbricazione, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio, scambio, locazione o riparazione di componenti essenziali di armi da fuoco;
iii)
Emendamento
fabbricazione, diversa dalla ricarica manuale e dalla ricarica di munizioni ad uso privato, comprese le modifiche diverse da quelle ad uso privato che non determinano un cambiamento di categoria o di sottocategoria, o trasformazione, commercio o scambio di

PE598.517/ 18
IT
Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore

“3. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell’indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d’identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all’atto di un controllo della detenzione o al momento dell’acquisizione.”
Emendamento

(d ter) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell’indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d’identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o a un intermediario all’atto di un controllo della detenzione o al momento dell’acquisizione. Se l’indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d’identità, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.”
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:31991L0477)
Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo in vigore

“1. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro
Emendamento
munizioni.
(1 bis)
sostituito dal seguente:
All’articolo 2, il paragrafo 1 è
“1. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo, né di disposizioni nazionali più

PE598.517/ 19
IT
sportivo.” rigorose sulle vendite illegali di armi da fuoco.”

Motivazione

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire l’adozione di misure attive per la lotta contro il traffico illegale di armi.
Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 91/477/CEE Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica all’acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, della polizia, delle autorità pubbliche. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.
Emendamento
Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva.
1.
momento dell’immissione sul mercato, le armi da fuoco assemblate o i loro componenti essenziali venduti separatamente siano stati provvisti di marcatura e registrati in conformità della presente direttiva, oppure siano stati

PE598.517/ 20
2.
all’acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze di difesa nazionale, della polizia e di altre autorità pubbliche. Il termine “forze di difesa nazionale” comprende tutte le unità, inclusi i riservisti, e le forze di difesa volontarie nel quadro dei sistemi di difesa nazionale sotto il comando di tali forze di difesa nazionale, inclusi l’esercito e i sistemi di sicurezza pubblica interna. La presente direttiva non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Emendamento
La presente direttiva non si applica
Gli Stati membri garantiscono che, al
IT
Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco o al momento dell’importazione nell’Unione, una marcatura unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l’apposizione del marchio del produttore.
disattivati nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 ter e registrati in conformità della presente direttiva. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità della presente direttiva, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

Emendamento
Al fine di identificare e rintracciare
2.
ogni arma da fuoco assemblata e ogni componente essenziale venduto separatamente, gli Stati membri esigono, al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco e di ogni componente essenziale destinato a essere venduto separatamente, o immediatamente dopo l’importazione nell’Unione dell’arma da fuoco o componente in questione, che essi siano contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie. Questo non pregiudica l’apposizione del marchio del produttore e non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali considerati oggetti d’antiquariato ai sensi della normativa nazionale o destinati a soggetti provvisti di autorizzazione in conformità dell’articolo 6, primo o secondo comma, purché questi siano dotati delle marcature originali che ne consentono la piena tracciabilità. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per poter essere provvisto di una marcatura contenente tutte queste informazioni, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un
PE598.517/ 21
IT
La marcatura deve essere apposta sul fusto dell’arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento.
codice alfanumerico o digitale. Tale obbligo non si applica alle armi da fuoco o ai componenti essenziali venduti separatamente fabbricati prima … [della data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

In caso di arma da fuoco assemblata, la marcatura deve essere apposta sul fusto o sulla carcassa dell’arma da fuoco.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri decidono di applicare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica che consente agli Stati di identificare facilmente il governo che effettua il trasferimento. Le armi da fuoco classificate nella categoria A devono essere state preventivamente disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 ter, o convertite in modo permanente in armi semiautomatiche conformemente alle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 ter bis, salvo nel caso dei trasferimenti effettuati a soggetti provvisti di autorizzazioni in conformità dell’articolo 6, primo o secondo comma.
Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 – paragrafo 3
PE598.517/ 22
IT
Testo della Commissione

3. Gli Stati membri prescrivono che l’esercizio dell’attività di armaiolo o di intermediario sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell’integrità privata e professionale e delle competenze dell’armaiolo o dell’intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l’impresa.
Emendamento

3. Gli Stati membri regolamentano l’esercizio dell’attività di armaioli o intermediari sul proprio territorio, subordinandolo alle seguenti misure:

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli;

(c) verifica dell’integrità privata e professionale e delle competenze dell’armaiolo o dell’intermediario interessato, nonché un controllo della trasparenza dell’attività commerciale. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l’impresa.
Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 – seconda frase

Testo della Commissione

Tale archivio registra, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco, comprese quelle disattivate, sono conservati fino a quando le autorità competenti non ne
Emendamento

Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione. Queste informazioni includono, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie come pure qualsiasi trasformazione o modifica apportate

PE598.517/ 23
IT
certifichino la distruzione.
all’arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificata e la relativa data, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e di ciascun acquirente o detentore dell’arma da fuoco, comprese le date dell’acquisizione e, ove applicabile, della fine della detenzione o del trasferimento a un’altra persona, a meno che tale trasferimento non riguardi un’arma da fuoco che è stata registrata come disattivata. I dati aggiornati relativi a ciascuna arma da fuoco e al relativo detentore sono accessibili a tutte le autorità autorizzate. Tutti i dati relativi a un’arma da fuoco sono conservati in un formato consultabile elettronicamente per un periodo indeterminato.

Emendamento

Ogni Stato membro garantisce che gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel suo territorio segnalino all’autorità nazionale competente le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i loro componenti essenziali entro un termine non superiore a 10 giorni.

Emendamento
Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Ogni Stato membro garantisce che i registri degli armaioli e degli intermediari stabiliti nel suo territorio siano collegati all’archivio computerizzato delle armi da fuoco.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione
(4 bis)
seguente paragrafo:
All’articolo 4 è inserito il
PE598.517/ 24
IT
Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 91/477/CEE Articolo 4 ter

Testo della Commissione

(5) L’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

“Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari e degli armaioli. Tale sistema può comportare una o più delle seguenti misure:

(a) registrazione degli intermediari e degli armaioli che operano sul loro territorio;

(b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di intermediari e armaioli.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 include almeno un controllo dell’integrità privata e professionale e delle competenze dell’armaiolo o dell’intermediario. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona che dirige l’impresa.”
Emendamento
“Nessun armaiolo, intermediario o altro soggetto è autorizzato a vendere o comunque commerciare, cedere o trasferire a qualsiasi titolo armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni, sulla base di una un’autorizzazione o licenza rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri in cui esso è stabilito, a una persona che non sia in possesso di un’autorizzazione o licenza per l’acquisizione e la detenzione dell’arma da fuoco, del componente essenziale o delle munizioni in questione.”
abrogato
PE598.517/ 25
IT
Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 4 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

È inserito il seguente articolo: “Articolo 4 ter bis
Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri autorizzano ad acquisire e detenere armi da fuoco soltanto persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l’autorizzazione parentale oppure siano
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’accorciamento di un’arma da fuoco lunga mediante modifica di uno o più dei suoi componenti essenziali in modo da renderla un’arma da fuoco corta sia considerato come fabbricazione e sia quindi illecito a meno che non sia effettuato da un armaiolo autorizzato.”

Emendamento
(5 bis)
1.
membri consentono di acquisire e detenere armi da fuoco soltanto alle persone che abbiano un motivo valido e che:

Emendamento
Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati
(a)
per l’acquisizione, con mezzi diversi dall’acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni

PE598.517/ 26
abbiano almeno 18 anni, tranne che
IT
sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione
abbiano l’autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che tale adulto si assuma la responsabilità della custodia conformemente

all’articolo 5 bis; e

Emendamento
(b)
costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

1 bis. Nel caso dell’acquisizione di armi da fuoco o munizioni per via successoria, l’acquirente è tenuto a informare immediatamente l’autorità competente del suo Stato membro. In assenza di un motivo valido dimostrabile, le armi da fuoco e le munizioni soggette ad autorizzazione sono rese inutilizzabili mediante disattivazione conformemente alla presente direttiva, oppure sono vendute o consegnate a una persona fisica o giuridica autorizzata.

PE598.517/ 27
non possano verosimilmente
IT
Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono limitare il numero delle armi da fuoco detenute dai collezionisti per tutte le categorie elencate nell’allegato I. Tale restrizione non si applica nel caso in cui le armi da fuoco in questione siano state disattivate in conformità della presente direttiva.

Emendamento
Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri prevedono esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e revocano le autorizzazioni qualora le
1 quater.
un motivo valido per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di collezionisti che abbiano almeno 18 anni e che non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stessi o per gli altri, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un sistema di monitoraggio per l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, su base continua o non continua, che preveda tra

PE598.517/ 28
Il collezionismo può costituire
IT
condizioni in base a cui erano state rilasciate non sussistano più.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione
l’altro la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti conformemente alla legislazione nazionale, e revocano le autorizzazioni qualora le condizioni in base a cui l’acquisizione o la detenzione erano state autorizzate non sussistano più.

Emendamento

Purché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti sia effettuata seguendo la procedura corretta, la persona incaricata della valutazione non ha alcuna responsabilità in merito alle azioni di una persona sottoposta a tale valutazione.

Emendamento

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un’arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l’acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.
Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un’arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l’acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 bis (nuovo)
PE598.517/ 29
IT
Testo della Commissione
Emendamento

Articolo 5 bis

Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente durante la loro custodia. In questo caso “sorveglianza” significa che la persona che detiene l’arma da fuoco o la munizione ne ha il controllo durante il trasporto e l’utilizzo. Il livello di controllo in relazione alle modalità di custodia è commisurato alla categoria di arma da fuoco in questione.

Emendamento

Articolo 5 ter

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni rientranti nelle categorie A, B, C e D di cui all’allegato I mediante comunicazione a distanza, quale definita all’articolo 2 della direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*), l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona che acquisisce l’arma da fuoco, suoi componenti essenziali o sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da parte di:

(a) un armaiolo o intermediario

PE598.517/ 30
Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione
IT
Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate.
autorizzati; o

(b) un’autorità pubblica o un suo rappresentante.

_____________________

* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento

Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni rientranti nella categoria A e di distruggere o disattivare le armi da fuoco e munizioni detenute in violazione della presente disposizione e sequestrate. In casi eccezionali e debitamente motivati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza, l’ordine pubblico o la difesa nazionale.
Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 2
PE598.517/ 31
IT
Testo della Commissione

Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi interessati all’aspetto culturale e storico delle armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti a detenere armi da fuoco della categoria A acquisite prima [della data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate nel rispetto delle disposizioni di attuazione dell’articolo 10 ter.
Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di concedere autorizzazioni a musei e collezionisti per le armi da fuoco e le munizioni della categoria A purché il museo o il collezionista in questione dimostri alle autorità nazionali competenti di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico e purché l’arma da fuoco o le armi da fuoco interessate siano custodite con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato alle stesse.

Gli Stati membri istituiscono un registro di tutti i musei e i collezionisti autorizzati. Tali musei e collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute, e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali musei e collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 91/477/CEE Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

L’acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali definite all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), è autorizzata unicamente per gli armaioli e gli intermediari ed è sottoposta al rigoroso controllo degli Stati membri.
Emendamento
abrogato
PE598.517/ 32
IT
Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -7 (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo in vigore

“(b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e”
Emendamento
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

I limiti massimi non sono superiori a cinque anni. L’autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo in vigore

“2. I venditori, gli armaioli o i privati
Emendamento

La durata massima di un’autorizzazione non è superiore a cinque anni, a meno che gli Stati membri non abbiano attuato un sistema di monitoraggio continuo a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma. L’autorizzazione può essere rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

Emendamento
(-7)
b), è sostituito dal seguente:
All’articolo 7 il paragrafo 4, lettera
“(b) la verifica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e”
(7 bis)
sostituito dal seguente:
All’articolo 8 il paragrafo 2 è “2. I venditori, gli armaioli, gli
PE598.517/ 33
IT
informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell’acquirente e dell’arma da fuoco. Se l’acquirente risiede in un altro Stato membro, quest’ultimo viene informato dell’acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l’operazione e dall’acquirente stesso.
intermediari o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell’acquirente e dell’arma da fuoco. Se l’acquirente risiede in un altro Stato membro, quest’ultimo viene informato dell’acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l’operazione e dall’acquirente stesso.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&from=IT)
Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10
Testo in vigore

“Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.”
(7 ter) seguente:
Emendamento

L’articolo 10 è sostituito dal
“Articolo 10

Le norme relative all’acquisizione delle munizioni e alla detenzione delle munizioni che contengono un solo proiettile sono identiche a quelle previste per le armi da fuoco alle quali sono destinate. L’acquisizione di munizioni è consentita solo alle persone cui è permesso detenere un’arma da fuoco della rispettiva categoria o cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6, secondo comma.

Gli intermediari e gli armaioli possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all’acquisizione dell’insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tale transazione o il tentativo di transazione alle autorità competenti. Gli intermediari

PE598.517/ 34
IT
e gli armaioli non sono autorizzati a portare a termine una transazione relativa all’acquisizione di un’arma da fuoco se non sono in grado di verificare l’identità dell’acquirente nell’archivio istituito a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, e se è previsto il pagamento integrale in contanti.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d’allarme e da segnalazione nonché le armi da saluto e acustiche non possano essere convertite in armi da fuoco.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta specifiche tecniche relative alle armi d’allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco.
Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi d’allarme e da segnalazione non possano essere convertite in armi da fuoco.
Emendamento

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche tecniche relative alle armi d’allarme e da segnalazione nonché alle armi da saluto e acustiche, in modo da garantire che non possano essere convertite in armi da fuoco. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il … [inserire la data].

PE598.517/ 35
IT
Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 bis – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 ter – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile.
Emendamento
abrogato
Emendamento
1.
disattivazione delle armi da fuoco sia effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato III.
Gli Stati membri garantiscono che la
La presente disposizione non si applica alle armi da fuoco disattivate prima dell’8 aprile 2016, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato.

La disattivazione delle armi da fuoco è effettuata da organismi pubblici o privati o da persone abilitate a farlo in conformità della legislazione nazionale.

Gli Stati membri designano un’autorità competente (“organismo di verifica”) per verificare che la disattivazione dell’arma da fuoco in questione sia stata effettuata

PE598.517/ 36
IT
Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 8 Direttiva 91/477/CEE Articolo 10 ter – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato III.

Qualora la disattivazione dell’arma da fuoco sia stata effettuata conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato III, l’organismo di verifica provvede a:

(a) apporre una marcatura unica comune su tutti i componenti modificati per la disattivazione dell’arma da fuoco; e

(b) rilasciare un certificato di disattivazione al proprietario dell’arma da fuoco.

Se l’arma da fuoco è registrata nell’archivio computerizzato di cui all’articolo 4, paragrafo 4, la sua disattivazione è inserita tra i dati ad essa relativi.

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori misure per la disattivazione delle armi da fuoco nel loro territorio, che vanno oltre le specifiche tecniche di cui all’allegato III.

Emendamento
2.
potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis per modificare l’allegato III nell’ottica di aggiornarlo, tenendo conto, se necessario, di qualsiasi ulteriore misura introdotta dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, settimo comma.

PE598.517/ 37
Alla Commissione è conferito il
IT
Testo della Commissione
Emendamento

2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono modelli per la marcatura unica comune e il modello di certificato per le armi da fuoco disattivate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 2.

Emendamento

2 ter. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, identifica quali norme e tecniche di disattivazione nazionali applicate dagli Stati membri prima dell’8 aprile 2016 abbiano garantito che le armi da fuoco fossero rese definitivamente inutilizzabili e inservibili e riconosce le disattivazioni certificate effettuate in conformità delle medesime norme e tecniche di disattivazione.
Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 10 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento

È inserito il seguente articolo:

“Articolo 10 ter bis
(8 bis)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le armi da fuoco automatiche convertite in armi da fuoco semiautomatiche dopo il … [data di entrata in vigore della presente direttiva di

PE598.517/ 38
IT
Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

“1 Fatto salvo l’articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un’arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.”
modifica] non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche tecniche per garantire che le armi da fuoco semiautomatiche convertite da armi da fuoco originariamente automatiche non possano essere nuovamente convertite in armi da fuoco automatiche. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il … [31 dicembre 2017].”

Emendamento
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore
Emendamento

All’articolo 11, paragrafo 2, il

PE598.517/ 39
(8 ter)
sostituito dal seguente:
(8 quater)
All’articolo 11 il paragrafo 1 è
“1. Fatto salvo l’articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un’arma da fuoco in seguito a vendita mediante comunicazione a distanza.”
IT
“Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.”
secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli o intermediari.”
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

“3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.”
Emendamento
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)
(8 quinquies)
paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli o agli intermediari il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo o un intermediario stabilito in un altro Stato membro senza l’autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.”
All’articolo 11,
PE598.517/ 40
IT
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo in vigore

“Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.”
Emendamento

(8 sexies) All’articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Prima della data del trasferimento, gli armaioli o gli intermediari comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli o dagli intermediari e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli o dagli intermediari entro un termine che conceda tempo sufficiente.”
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 septies (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

“Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.”
Emendamento
(8 septies)
secondo comma è sostituito dal seguente:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)

PE598.517/ 41
All’articolo 11, paragrafo 4, il
“Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli e agli intermediari in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.”
IT
Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 octies (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

“2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.”
Emendamento
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0477)
Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 nonies (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

“Gli Stati membri non possono subordinare

l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.”
Emendamento
(8 octies)
primo comma è sostituito dal seguente:
All’articolo 12, paragrafo 2, il
“2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie A, B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.”
(8 nonies)
secondo comma è sostituito dal seguente:
All’articolo 12, paragrafo 2, il
“Gli Stati membri non possono subordinare:

(a) il rilascio o il rinnovo di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti superiori alle spese amministrative sostenute per il rilascio della carta; e

PE598.517/ 42
IT
(b) l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco, direttamente o indirettamente, al pagamento di tasse o diritti o alla concessione di un’approvazione amministrativa.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 decies (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo in vigore

“3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un’arma da fuoco.”
Emendamento
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01991L0477- 20080728&qid=1457684409643)
Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 91/477/CEE Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui all’articolo 7.
Emendamento
(8 decies)
è sostituito dal seguente:
4.
All’articolo 12, il paragrafo 3
“3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, o mediante il riconoscimento reciproco dei dati inseriti nell’archivio computerizzato di cui all’articolo 4, paragrafo 4, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un’arma da fuoco.”
Gli Stati membri garantiscono, entro … [data], uno scambio efficiente di informazioni per via elettronica, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, direttamente o tramite sportelli unici, sulle autorizzazioni rilasciate per il trasferimento di armi da fuoco verso un

PE598.517/ 43
IT
Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 9 Direttiva 91/477/CEE Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 13 bis riguardanti le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse e rifiutate.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 91/477/CEE
Articolo 13 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)
altro Stato membro nonché di informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate conformemente all’articolo 7, per motivi di sicurezza o relativi all’affidabilità della persona interessata, entro … [data].

Ogni Stato membro scambia, previa richiesta da parte di un altro Stato membro, le informazioni rilevanti per una valutazione degli eventuali precedenti penali delle persone che presentano la richiesta o che beneficiano delle deroghe in conformità dell’articolo 6 o alle quali sono state concesse autorizzazioni conformemente all’articolo 7. Tali informazioni si riferiscono a qualsiasi decisione corrispondente di un organismo giudiziario o di un’autorità pubblica competente, ove applicabile.

Emendamento
5.
in conformità dell’articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dello scambio di informazioni in merito alle autorizzazioni concesse o rifiutate per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro. La Commissione adotta il primo dei citati atti delegati entro il … [inserire la data].
La Commissione adotta atti delegati
PE598.517/ 44
IT
Testo della Commissione
Emendamento

3 bis. Prima dell’adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 10 Direttiva 91/477/CEE Articolo 13 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L’atto delegato adottato in forza dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento
5.
dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, dell’articolo 10 ter, paragrafo 2, dell’articolo 10 ter bis, paragrafo 2, o dell’articolo 13, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(11 bis)
Emendamento

È inserito il seguente articolo: “Articolo 16 bis
L’atto delegato adottato in forza
1. Gli Stati membri possono decidere di confermare le autorizzazioni per le

PE598.517/ 45
IT
Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, corredata all’occorrenza da proposte, in particolare per quanto riguarda le categorie delle armi da fuoco
armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A e legalmente acquisite e registrate prima … [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] e di rinnovarle per il proprietario legale alla data in questione, fatte salve altre condizioni di cui alla presente direttiva, e possono altresì autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono autorizzare gli sportivi ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A, fatte salve le seguenti condizioni:

(a) lo sportivo partecipa a gare di tiro organizzate da un’organizzazione di tiro sportivo ufficiale riconosciuta da uno Stato membro o da una federazione di tiro sportivo internazionale ufficialmente riconosciuta; e

(b) lo sportivo è membro di un club di tiro riconosciuto e pratica regolarmente il tiro sportivo da almeno 12 mesi.

Gli sportivi autorizzati ad acquisire e detenere le armi semiautomatiche di cui al punto 6 o 7 bis della categoria A possono far figurare tali armi da fuoco su una carta europea d’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.”

Emendamento

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell’adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all’occorrenza da

PE598.517/ 46
IT
di cui all’allegato I e le questioni connesse alle nuove tecnologie come la stampa 3D. La prima relazione è presentata due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 91/477/CEE Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Entro il [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell’archivio computerizzato di cui all’articolo 4, paragrafo 4. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6

Testo della Commissione

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche;
proposte concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all’allegato I e le questioni connesse all’attuazione del sistema per la carta europea d’arma da fuoco, alla marcatura ed alle nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D. La prima di tali relazioni è presentata entro … [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Emendamento

Entro il … [data] la Commissione valuta gli elementi necessari di un sistema di scambio tra gli Stati membri delle informazioni contenute nell’archivio computerizzato di cui all’articolo 4, paragrafo 4, inclusa la possibilità di consentire a ciascuno Stato membro di accedere a tale sistema. La valutazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che tiene conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.
Emendamento

6. Armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi semiautomatiche, a meno che la Commissione non abbia adottato specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 10 ter bis, nel qual caso ciò non si applica alle armi da fuoco che sono state convertite in conformità dei requisiti

PE598.517/ 47
IT
Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7
Testo della Commissione

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche;

Emendamento 94
Emendamento
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento

7 bis. Armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale e caricatori, con una o più delle seguenti caratteristiche:

(a) armi da fuoco lunghe (ossia armi da fuoco originariamente progettate per essere appoggiate alla spalla) la cui lunghezza può essere ridotta a meno di 60 cm, senza perdere la funzionalità, per mezzo di una cassa pieghevole o telescopica;

(b) armi da fuoco che consentono di

PE598.517/ 48
stabiliti;
Emendamento

6 bis. Armi da fuoco semiautomatiche che sono state convertite in armi da fuoco automatiche;
abrogato
IT
Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 8

Testo della Commissione

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione.

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 13 – lettera a – punto i ter (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 ter (nuovo)
sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se un caricatore che può contenere più di 20 cartucce è parte dell’arma da fuoco o vi è inserito.

Al fine di acquisire un caricatore, occorre presentare, al momento dell’acquisizione, l’autorizzazione dell’arma da fuoco corrispondente.”
Emendamento

8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica.
(i bis) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

“6 bis. Armi da fuoco semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche.”
PE598.517/ 49
IT
Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i quater (nuovo)
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria B – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 5
Testo della Commissione

5. Armi d’allarme e da segnalazione, armi da saluto e acustiche nonché riproduzioni;

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii
Emendamento
(i ter) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

“6 ter. Armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare di calibro 22 o inferiore.”
(i quater) nella categoria B, è aggiunto il seguente punto:

“6 quater. Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica.”
5.
Qualsiasi arma da fuoco classificata in tale categoria dopo essere stata convertita in arma a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o in arma da saluto o acustica;

PE598.517/ 50
IT
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 6
Testo della Commissione

6. Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la disattivazione.

Emendamento 101
Emendamento
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte II – lettera A – categoria D

Testo in vigore

“Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.”

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera b (nuova)
Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte III – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione
Emendamento
abrogato
nella categoria D, il testo che
(iii bis)
segue il titolo è sostituito dal seguente:
“Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia, comprese quelle che sono state convertite in armi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche o in armi da saluto o acustiche.”
(b)
seguente punto:
Emendamento
al primo comma è aggiunto il
“c bis) sono armi da fuoco disattivate, a condizione che la disattivazione sia stata eseguita:

(i) conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato III; oppure

(ii) prima … [della data di applicazione della presente direttiva di modifica] conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato I del regolamento di

PE598.517/ 51
IT
Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 – lettera b Direttiva 91/477/CEE
Allegato I – parte III – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

sono concepiti per salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
esecuzione (UE) 2015/2403; oppure (iii) prima dell’8 aprile 2016:

– conformemente a qualsiasi norma e tecnica nazionale di disattivazione applicata dagli Stati membri e stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 ter; oppure

– conformemente alle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate dagli Stati membri, a condizione che l’arma da fuoco disattivata non sia trasferita in un altro Stato membro o immessa sul mercato; oppure

– conformemente a una procedura per il taglio di un’apertura, in modo che sia stata tagliata un’apertura larga almeno 4 mm lungo la parete della camera e lungo almeno il 50 % della lunghezza della canna, e che la canna sia stata fissata o saldata alla carcassa/fusto, e che la trasformazione per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile non sia possibile;”

Emendamento
(b)
allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione, per impieghi industriali e tecnici, o concepiti unicamente per poter espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di aria compressa o altro gas non generato dall’azione di un propellente combusto, oppure sono concepiti come dispositivi “airsoft” o ad aria compressa di qualsiasi tipo in grado di espellere soltanto piccole pallottole di plastica con una potenza limitata, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi

PE598.517/ 52
sono concepiti per fungere da
IT
Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Allegato II – lettera f

Testo in vigore

“(f) le seguenti menzioni:

“il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un’arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un’autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria C o D per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria B, C o D per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d’arma e di poter fornire il motivo del viaggio.”

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l’arma … [identificazione] è vietato.”

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l’arma … [identificazione] è soggetto
specifici e non possano essere trasformati in modo tale da renderli in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combusto;

Emendamento
(14 bis)
sostituita dalla seguente:
All’allegato II, la lettera f) è
“(f) le seguenti menzioni:

“il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un’arma o armi delle categorie A, B, C e D menzionate sulla presente carta è subordinato ad un’autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria C o D per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria A, B, C o D per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d’arma e di poter fornire il motivo del viaggio.”

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie A, B, C o D è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l’arma … [identificazione] è vietato.”

“Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l’arma … [identificazione] è soggetto

PE598.517/ 53
IT
ad autorizzazione.”
ad autorizzazione.”
Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo) Direttiva 91/477/CEE
Allegato III (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
(14 bis) È aggiunto il seguente allegato:
“Allegato III
Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco

Le operazioni di disattivazione da effettuare al fine di rendere le armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabili sono definite sulla base di tre tabelle:

Tabella I, che elenca i diversi tipi di armi da fuoco;

Tabella II, che descrive le operazioni da effettuare per rendere ogni componente essenziale delle armi da fuoco irreversibilmente inutilizzabile;

Tabella III, che stabilisce quali operazioni di disattivazione devono essere effettuate per i vari tipi di armi da fuoco.
TABELLA I: Elenco dei tipi di armi da fuoco
TIPI DI ARMI DA FUOCO
1
Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche)
2
Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo)
3
Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)
4
Armi da fuoco a canna basculante (per esempio a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente/ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe)
5
Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)
6
Armi da fuoco lunghe semi-automatiche (a canna liscia o rigata)
7
Armi da fuoco (completamente) automatiche, ad esempio fucili d’assalto scelti, mitra, pistole completamente automatiche (non mitragliatrici che richiedono più di una persona per funzionare)
8
Armi da fuoco ad avancarica
PE598.517/ 54
IT
TABELLA II: Operazioni specifiche per componente
COMPONENTE
PROCEDIMENTO
1. CANNA
1.1 Se la canna è fissata al telaio (1), bloccarla con un perno in acciaio temprato (diametro > 50 % della camera, almeno 4,5 mm) che passi attraverso la camera e il telaio. Il perno deve essere saldato (2).
1.2 Se la canna è libera (non fissata), tagliare un’apertura longitudinale su tutta la lunghezza della camera (larghezza > 1⁄2 calibro, al massimo 8 mm) e saldare in modo sicuro un perno o una barretta nella canna partendo dall’inizio della camera (L ≥ 2⁄3 della lunghezza della canna). Per armi a canna liscia, solo la camera necessita di essere bloccata in modo definitivo con un perno della stessa lunghezza della camera.
1.3 Nel primo terzo della canna a partire dalla camera, praticare dei fori (di diametro pari ad almeno 2⁄3 del diametro dell’anima per le armi a canna liscia e all’intero diametro dell’anima per tutte le altre armi, uno dietro l’altro, 3 per le armi corte, 6 per le armi lunghe) oppure tagliare, dopo la camera, un’apertura a V (angolo 60 ± 5°), che renda parzialmente aperta la canna, oppure tagliare, dopo la camera, un’apertura longitudinale (di larghezza pari a 8-10 mm ± 0,5 mm e di lunghezza ≥ 52 mm) nella stessa posizione dei fori, oppure tagliare un’apertura longitudinale (di larghezza pari a 4-6 mm ± 0,5 mm) dalla camera alla bocca, lasciando 5 mm alla bocca.
1.4 Per le canne con rampa di alimentazione, rimuovere la rampa di alimentazione.
1.5 Impedire la rimozione della canna dal telaio mediante perni di acciaio temprato o mediante saldatura.
1.6. Fissare una barra nel cono di forzamento della canna (L>2⁄3 della lunghezza della canna). Saldare nel cono di forzamento. Fissare la canna (attraverso il cono di forzamento) al fusto e saldare. Trapanare un foro con un diametro interno di 2⁄3 nel primo terzo della canna dal cono di forzamento e saldare la barra alla canna attraverso il foro.
2. BLOCCO DI CULATTA, TESTA DELL’OTTURATORE
2.1. Rimuovere o accorciare il percussore.
2.2. Limare il lato anteriore dell’otturatore con un angolo di almeno 45 gradi che occupi una superficie di oltre il 50 % della superficie della culatta.
2.3. Saldare il foro del percussore.
3.1. Eliminare tutte le pareti interne del tamburo per almeno 2⁄3 della sua lunghezza limando un anello con un diametro pari a metà del diametro del bossolo.
3. TAMBURO
PE598.517/ 55
IT
3.2. Ove possibile, saldare per impedire la rimozione del tamburo dal telaio oppure adottare misure adeguate come la fissazione per rendere impossibile la rimozione.
4. CARRELLO
4.1. Limare o rimuovere più del 50 % della superficie della culatta con un’angolazione tra 45 e 90 gradi.
4.2. Rimuovere o accorciare il percussore.
4.3. Limare e saldare il foro del percussore.
4.4. Eliminare almeno i 2⁄3 dei tenoni nel carrello.
4.5. Se possibile, limare l’interno del bordo anteriore superiore della finestra di eiezione nel carrello creando un angolo di 45 gradi.
5. TELAIO (PISTOLE)
5.1. Rimuovere la rampa di alimentazione.
5.2. Eliminare almeno 2⁄3 delle guide del carrello su entrambi i lati del telaio.
5.3. Saldare il dispositivo di blocco del carrello o ricorrere a misure appropriate se la saldatura non è possibile.
5.4. Impedire lo smontaggio delle pistole con telaio in polimero mediante saldatura, l’incollatura o ricorrendo a misure appropriate se la saldatura o l’incollatura non sono possibili.
6. SISTEMA AUTOMATICO
6.1. Distruggere il pistone e il sistema di recupero del gas mediante taglio o saldatura.
6.2. Rimuovere il blocco di culatta, sostituirlo con un pezzo di acciaio e saldare quest’ultimo, oppure ridurre il blocco di almeno il 50 % e rimuovere mediante taglio i tenoni di chiusura dalla testa dell’otturatore.
6.3. Saldare il meccanismo del grilletto in un pezzo unico e, se possibile, saldarlo al telaio. Qualora non sia possibile saldare il meccanismo del grilletto al telaio, rimuoverlo e riempire lo spazio vuoto in modo adeguato (ad esempio incollandovi un pezzo che si incastri perfettamente o colandovi resina epossidica).
7. AZIONE
7.1. Limare un cono di almeno 60 gradi (angolo al vertice), al fine di ottenere una base di diametro pari ad almeno 1 cm o al diametro della superficie della culatta.
7.2. Rimuovere il percussore, allargare il foro del percussore portandolo a un diametro minimo di 5 mm e saldare detto foro.
8.1. Saldare il caricatore su diversi punti o utilizzare misure appropriate, a seconda del tipo di arma e di materiale, per impedirne la rimozione.
8.2. In caso di assenza del serbatoio, mettere punti di saldatura nella sede del serbatoio oppure fissarvi una chiusura
8. CARICATORE (se del caso)
PE598.517/ 56
IT
in modo da impedire in modo definitivo l’inserimento di un serbatoio.
8.3. Inserire un perno di acciaio temprato attraverso il serbatoio, la camera e il telaio. Fissare mediante saldatura.
9. AVANCARICA
9.1. Rimuovere o saldare il luminello, saldare il foro.
10. SILENZIATORE
10.1. Impedire la rimozione del silenziatore dalla canna usando un perno di acciaio temprato o saldarlo qualora il silenziatore faccia parte dell’arma.
10.2. Rimuovere tutte le parti interne e i punti di fissaggio del silenziatore in modo tale che resti solo un tubo. Praticare due fori con un trapano nell’astuccio (5 mm di diametro) vicino al punto in cui il silenziatore si attacca alla canna.
Durezza degli inserti
Perno o barretta di acciaio temprato
1.5
TABELLA III: Operazioni specifiche per componenti essenziali di ciascun tipo di arma da fuoco
TIPO 1 2 3 4 5 6 7 8
PROCEDIMENTO Pistole (eccetto

quelle automatiche)
Rivoltella
Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante)
Armi da fuoco a canna basculante (a canna liscia, a canna rigata, combinate)
Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata)
Armi da fuoco lunghe semi- automatiche (a canna liscia o rigata)
Armi da fuoco automatiche: fucili d’assalto, pistole mitragliatrici
Armi da fuoco ad avancarica
1.1 XXXX
1.2 e 1.3 X X X X X X X
1.4X XX
1.6 X
2.1 XXXX
2.2 XXXX
2.3 XXXX
3.1 X
3.2 X
4.1 X X (per pistole

automatiche)
PE598.517/ 57
IT
4.2 X 4.3 X 4.4 X 4.5 X 5.1 X 5.2 X 5.3 X

5.4 X (telaio in
X
X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)

X (per pistole automatiche)
6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.3
X X X
XX XX X X

XXX

XX (serbatoio (serbatoio tubolare) tubolare)
o 8.2 X
polimero)
9.1X X 10.1 X X XXX

PE598.517/ 58
IT
10.2
X
X
X
X
X
X
(1) Canna fissata al telaio tramite viti o morsetti o in altro modo.
(2) La saldatura è un processo di fabbricazione o di scultura in cui vengono uniti materiali,
solitamente metallici o termoplastici, grazie alla fusione.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [3 mesi dalla pubblicazione nella GU]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
PE598.517/ 59
IT

© 2017 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Non sei ancora iscritto alla newsletter ?

Con una semplice notifica via email ti aggiorniamo sulle ultime novità!
Unisciti alle altre persone che già lo hanno fatto.

Iscriviti al blog tramite email

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.

Unisciti a 9.371 altri iscritti

Per leggere la nostra informativa sulla privacy, la puoi trovare qui: Privacy Policy.

Subscribe!