Appare oggi sul sito del Senato il dettaglio dell’attività legislativa per il recepimento delle Direttiva UE 2017/853.
Il documento è sostanzialmente identico a quello pubblicato sul sito della Camera nella data di ieri, 18 maggio 2018.
La prima preoccupazione riguarda la Commissione alla quale il parere è stato assegnato.
I Decreti Legislativi hanno bisogno di un parere da parte del Senato prima di essere posti alla firma del Presidente della Repubblica, ma in questo caso, con la mancanza di un Governo, le Commissioni Parlamentari non sono ancora state istituite, ed il Governo dimissionario si è ben preoccupato di accelerare i tempi e spingere il testo affinché questo venga approvato al più presto e senza interferenze.
Non essendo ancora costituite le Commissioni, l’atto è stato assegnato con urgenza alla Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti del Governo, la cui presidenza è rappresentata dal Senatore Crimi Vito Claudio (M5S), forza politica di cui noi appassionati ben conosciamo l’orientamento ideologico nei confronti delle armi e dei legali possessori.
Purtroppo la nostra speranza che un testo ritenuto anti-costituzionale (riporta nell’articolo 13 delle disposizioni transitorie antecedenti alla data di futura emanazione, precisamente al 13 giugno 2017) possa ricevere un parere negativo con codizioni è giorno dopo giorno sempre più esile. Ad essere sinceri, visto il precedente iter del Dlgs 121/2013, che venne approvato nonostante un forte parere contrario del Senato, siamo anche delusi. Nulla vieta nella Direttiva di recepire una data diversa.
Abbiamo provato a sensibilizzare i membri della Lega-Salvini Premier e Fratelli d’Italia. Ricordiamo infatti che alcuni candidati firmarono presso la fiera HIT SHOW una assunzione pubblica di impegno a tutela dei detentori legali di armi, su iniziativa del Comitato Direttiva 477.
Ma proviamo a riassumere i punti contorti di questo recepimento:
Art. Rec. | Descrizione | Testo 477/91 | Attuale Legislazione Italiana | Legislazione Italiana Post recepimento | Criticità |
Art. 2 | Definizione di munizione diversa dalla 477 | Art. 1 punto 1.3 “munizione”, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato; |
Dlgs 527/92 Art. 2 “munizione”: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;
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Dlgs 527/92 Art. 2 “munizione”: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;
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Si possono avere limitazioni sull’acquisto di parti inermi quali bossoli vuoti e pallottole.
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Art. 3 | Rottamazione parti d’arma da parte delle aziende | Non presente. Nella direttiva si parla solo di tenere registrate le armi/parti demolite. | – | R.D. 773/31 Art.31 dopo il primo comma. | Se si demolisce un’arma/parte già matricolata e la si sostituisce con una uguale, si perde la tracciabilità. |
Art. 3 | Comunicazione ai conviventi. | Art. 5 Solo per i minorenni. | Introdotto da 88/2009 ma mai pubblicati Decreti Attuativi | R.D. 773/31 Art. 35 | Privacy; una persona magari vittima si stalking dovrà avviare il molestatore. Un familiare convivente potrà in seguito smentire di essere stato avvisato con ripercussioni penali sulla persona che ha chiesto l’autorizzazione |
Art. 5 | Contratti a distanza | Art. 5 Ter
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante “contratto a distanza” ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona che acquisisce l’arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da: a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o b) un’autorità pubblica o un suo rappresentante. |
Legge 110/1975 Art. 17
Alle persone residenti nello Stato non e’ consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita’ industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. […] |
Legge 110/1975 Art. 17
Alle persone residenti nello Stato non e’ consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, o mediante contratto a distanza come definito … salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita’ industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. […] |
Mentre all’Europa interessa che, nell’ipotesi di contratto a distanza, il titolo di acquisto sia semore verificato da un armaiolo o da un’autorità pubblica, nel recepimento si stravolge il concetto e si nega del tutto la possibilità, chiaramente ammessa dalla Direttiva, di effettuare trattative a distanza, rendendole illegali. |
Art. 6 | Armi B9 vietate nell’attività venatoria | Non presente nella direttiva | Legge 157/92 Art 13 Comma 2-Bis In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attivita’ venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert |
Legge 157/92 Art 13 Comma 2-Bis In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, […], l’attivita’ venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 9, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert |
Il divieto permane tramite un criterio di “somiglianza” e non viene solo aggiornato alle sole armi di Cat. A invece facilmente ed oggettivamente riconoscibili. Limitazioni sull’attività venatoria presenti nella Direttiva solo per le armi della categoria A. (*) |
Art. 13 | diritto di salvaguardia applicato in modo retroattivo | Art. 7.4 Bis Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio |
Oggi sono armi comuni. | Art 13 Dlgs Recepimento. | Articolo retroattivo. Le armi che saranno di categoria A6,A7,A8 oggi sono considerate armi comuni, ed acquistate anche da collezionisti, i quali hanno l’obbligo di non detenere munizioni nei calibri delle armi in collezione e sono quindi impossibilitati ad esercitare attività sportiva con le armi in collezione. Utilizzare un’arma in collezione è anche oneroso in quanto si richiedono 2 marche da bollo dal 16.00 Euro per il reinserimento in collezione dell’arma che eventualmente si desidera utilizzare. |
Art. 13 | diritto di salvaguardia applicato in modo retroattivo. Definizione della Direttiva delle armi di categoria A punto 8 ambigua. “Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.” |
come sopra | come sopra | come sopra | Per le armi della categoria A punto 8 non sono previsti diritti di salvaguardia in caso di cessione a privati. Inoltre, la definizione della Direttiva delle armi A.8 è molto ambigua, parlando prima di armi lunghe, poi specificando che si tratta di quelle concepite all’uso in imbracciata, ma possono essere anche pistole del modello AR-15 dotate di canna corta. |
(*) Per i criteri di classificazione delle armi B9 (ex B7) si veda il sito del Banco di Prova, dove si riferimento anche al colore dell’arma.
© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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Salve. Per quello che riguarda la definizione di munizione evidenziata in giallo nell’art.2 più su, e che cita: “…..a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;—–“, mi risulta essere già presente nella direttiva europea approvata il 21 maggio 2008.
Chiedo scusa; proprio ora mi sono reso conto che proprio la frase “…..a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;….“ è stata depennata sul nuovo recepimento.