Il Caso delle Demilitarizzate Sportive: AUDA chiede lumi al Banco di Prova

Anche AUDA vuole fare chiarezza sul caso dell’arma sportiva demilitarizzata prima approvata dal Banco con caricatore da 29 e colpi e subito dopo ritrattata.
Pubblichiamo la lettera inviata stamani al Banco di Prova:

“Oggetto: armi demilitarizzate classificate per uso sportivo e capacità caricatori

1) La qualifica di arma per uso sportivo viene assegnata dal BNP, previa acquisizione di parere tecnico delle associazioni sportive associate / affiliate CONI di riferimento. Detto procedimento appare compiutamente istruito ed esaurito nella pratica in oggetto; ci troviamo di fronte – dunque – ad arma lunga semiautomatica demilitarizzata per uso sportivo.
2) La circolare del 2002 sulle demilitarizzazione delle armi da fuoco portatili nulla prescrive riguardo al numero di colpi nel caricatore. Si limita a dire che “Il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell’iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti”. 
3) E’ la legge, fonte superiore e prevalente su ogni tipo di circolare amministrativa, rectius il decreto legislativo n.121 del 29 Settembre 2013 al suo art. 3 (che modifica la legge istitutiva delle armi sportive / L. 25-03-1986) che disciplina tale aspetto tecnico. Come segue “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 L. 110/1975 – se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.”

Non sembra dunque sussistere alcun motivo, men che meno disposizioni legislative impeditive, contro l’utilizzo di caricatori di capacità superiore a 5 colpi nelle armi suddette (demilitarizzate per uso sportivo). Alla data odierna il regolamento FITDS non distingue demilitarizzate da non demilitarizzate ed limite è di 29 colpi.

Unico onere: il detentore dovrà denunciare il possesso dei suddetti caricatori, come già avviene in tutti gli altri casi di armi da fuoco con caricatori ad alta capacità.

Di ciò si era accortamente avveduto l’organo in indirizzo – dandone atto nella scheda di classificazione della carabina Zastava Arms  modello M70B1 n. 15_00039ds2 (limite di 29 colpi nel caricatore) 

Peccato che a distanza di un giorno la scheda sia stata modificata, inserendo il limite di 5 colpi, a nostro avviso non pertinente, data la classificazione a uso sportivo.

A.U.D.A. (Associazione Utilizzatori Delle Armi) desidera a questo punto ricevere ulteriori chiarimenti, visto che l’operato originario era quello corretto e aderente al dettato normativo, mentre quello successivo sembra non trovare alcun fondamento normativo. 

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste. 

AUDA
Il presidente
Maurizio Piccolo
Milano, 3.10.2017″

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