Ultimo aggiornamento : martedì 25 settembre 2018
Per poter importare o trasferire da un Paese comunitario armi comuni da sparo, è necessario ottenere la licenza del questore prevista all’art. 31 del T.U.L.P.S..
In questo articolo ci dedicheremo al trasferimento comunitario.
Introduzione Legale
Come tutte le licenze di Pubblica Sicurezza, anche questa è riferita espressamente al soggetto che ne fa richiesta e quindi non è cedibile a terzi o non la si può richiedere per conto terzi.
Le armi richieste, ai sensi dell’art. 12 della Legge 18 aprile 1975 n.110, devono essere preventivamente autorizzate dal Banco di Prova di Gardone Val Trompia.
Per i privati cittadini possono essere importate (e trasferite) fino a 3 armi comuni all’anno. Se si intende oltrepassare tale limite, va richiesta anche la licenza al Prefetto.
Le armi introdotte devono poi rispettare tutti i requisiti imposti dall’art.11 della Legge 110/75, quali la tracciabilità e la verifica della prova forzata a norma CIP.
Qualora l’arma avesse già una prova CIP di un banco di prova riconosciuto, non verrà eseguita un’altra prova, ma verrà solo verificata la presenza degli altri dati necessari previsti appunto dall’articolo 11.
Infine, si specifica che è assolutamente vietato introdurre nello Stato armi di cui non sia permesso il porto, quali ad esempio: mazze ferrate, bastoni ferrati, baionette(*), sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrolocuzione (art. 49 Reg. T.U.L.P.S., art. 4 L. n. 110/1975 e Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.10157-10176(1) del 11.7.2006).
Potrà, quindi, essere autorizzata esclusivamente l’importazione definitiva delle armi comuni da sparo per le quali il Banco di Prova abbia “verificato” tale qualità, ai sensi della richiamata normativa, escludendo, conseguentemente, la possibilità di importare armi che non abbiano superato tale accertamento, ivi comprese le armi comuni da sparo già catalogate e recanti i punzoni di prova di uno dai banchi riconosciuti per legge in Italia.
(*) L’importazione/introduzione nello Stato di baionette non è vietata in modo assoluto ma è concessa per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche. (Art. 49 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza “).
Si ricorda infine che le baionette vanno denunciate.
La Procedura in Pratica – per un privato
- Sul lato pratico bisogna innanzitutto sentire se il venditore comunitario è disposto a eseguire le pratiche per il trasferimento e informarsi sui costi per la pratica e la successiva spedizione.
- Successivamente bisogna verificare se l’arma che si vuole trasferire in Italia è già classificata dal Banco di Prova di Gardone Val Trompia: in caso non lo fosse, occorre richiederne la classificazione in qualità di importatore. Per la procedura di classificazione potete consultare l’articolo dedicato “La Classificazione Delle Armi“.
- Successivamente si compila il modulo “Accordo preventivo per trasferimento definitivo in Italia di armi Allegato A“. Il modulo va presentato in carta bollata con una marca da bollo del valore di € 16.00.
Chiedete sempre un congruo periodo di tempo, generalmente gli accordi vengono restituiti vidimati con una validità di 3 mesi.
Il modulo va accompagnato con una richiesta, sempre con bollo da € 16.00, nella quale si richiede al Questore della propria provincia di residenza la licenza di trasferimento dell’arma in oggetto.
La matricola dell’arma non è espressamente richiesta.
Per l’Italia la categoria è sempre la B, anche se si sta trasferendo un’arma di categoria C1, quale una carabine bolt action, in quanto nel nostro Paese tutte le armi comuni richiedono un’autorizzazione per poter essere acquistate.
Se si chiedesse un accordo per un numero superiore alle 3 armi, va richiesta anche l’autorizzazione al Prefetto. - Una volta ottenuta la licenza, che consiste nell’allegato A timbrato e firmato dalla propria Questura, questa va spedita in originale al venditore.
Quest’ultimo compilerà a sua volta l’allegato B e lo farà vidimare dalla propria autorità di pubblica sicurezza, o comunque seguendo le proprie norme in materia di armi. Una volta che anche il venditore ha ottenuto la sua licenza, procederà alla spedizione dell’arma, allegando gli originali. - Una volta che vi viene consegnata l’arma, avete l’obbligo di denunciarla ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S. ovvero entro le 72 ore.
Se non lo avete ancora fatto, date una letta all’articolo La denuncia armi e materiale esplodente
Controllate che siano presenti i segni distintivi ex art. 11 della Legge 18 aprile 1975, n.110 (produttore, matricola, e che sia indicato il calibro almeno sulla canna). Controllate anche la presenza dei punzoni della verifica forzata dell’arma a prova CIP. - Qualora questi manchino, prendete appuntamento con il Banco di Prova per programmare la prova forzata e munitevi di Avviso di Trasporto per il giorno in cui andrete a Gardone. Ricordate di portare presso il Banco anche la copia dell’accordo. Una volta completata la prova, notificate l’esito alla Questura.
Si possono trasferire armi sia da armerie sia da privati.
Ovviamente, nel caso di cessione dall’Italia ad un Paese comunitario vale lo stesso discorso ma inverso.
E’ qui disponibile un modello dell’Allegato A in formato Excel © e Numbers © .
Riferimenti Normativi
Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Art. 11 Marcatura delle armi comuni da sparo – Legge 18 aprile 1975, n. 110
Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Puo’, altresi’, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformita’ del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.Oltre ai compiti previsti dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.
Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformita’ secondo le modalita’ di cui all’articolo 14.
Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’estero. Si osservano a tal fine le modalita’ di cui al successivo articolo 13.
Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l’apposizione di quest’ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui e’ consentita la detenzione.Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita’ previste dall’articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facolta’ del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.
All’onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980, all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome’.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. Legge 110/75
Importazione definitiva di armi comuni da sparo.
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l’interessato ha la propria residenza anagrafica. La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata. Il rilascio delle licenze d’importazione e’ subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
Art. 17. Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. – Legge 110/1975
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.
Art. 7 Dlgs 30 dicembre 1992, n. 527
Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorità nazionali italiane per l’autorizzazione, da parte delle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, all’acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all’acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Ultimo aggiornamento : martedì 25 settembre 2018Art. 8 Dlgs 30 dicembre 1992, n. 527
1. Il rilascio della licenza prevista dall’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunità europee, è subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.
2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall’art. 46 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:
a) il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l’indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l’identificazione di ciascuna arma ed inoltre l’indicazione che l’arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l’arrivo.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita’ degli Stati membri.
© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.