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(UE) 2017/853,  .224 Valkyrie,  .300 AAC Blackout,  .50 Beowulf,  12 ga,  2017/853/CEE,  29 colpi,  5.45 × 39 mm,  5.56 × 45 mm NATO,  6.5 Grendel,  6×2,  7.62 × 39 mm,  7.62 × 51 mm NATO,  7.62 × 54 mm Russian,  91/477/CEE,  9mm Largo,  9x23mm Bergmann Bayard,  9×19 Para,  AK,  AKK,  AKK-47,  AKK-M1,  AKKM,  AKKMS,  AKKS,  AKKS-47,  AKKS-M1,  AMD-65,  ANPAM,  AR-1,  AR-10,  AR-15,  AR-1F,  AR-F,  AR-M1,  AR-M1F,  Armata Rossa,  Armi A6,  Armi A7,  Armi A8,  Armi B4,  Armi B7,  Armi B9,  Armi Disattivate,  Armi Spagnole,  Armi Sportive,  Arsenal,  Arsenale 10,  Art 697 c.p.,  Art. 1 - Decreto 362/2001,  Art. 1 - Legge 895/1967,  Art. 1 Bis - Dlgs 527/1992,  Art. 10 - Legge 110/1975,  Art. 11 - Legge 110/1975,  Art. 12 - Legge 110/1975,  Art. 12-sexiesdecies Legge 135/2012,  Art. 13 - Legge 157/1992,  Art. 13 Bis - Legge 110/1975,  Art. 15 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 17 – Legge 110/1975,  Art. 2 - Legge 110/1975,  Art. 2 - Legge 85/1986,  Art. 2 - Legge 895/1967,  Art. 20-bis Legge 110/1975,  Art. 21 - Legge 157/1992,  Art. 26 - Legge 110/1975,  Art. 28 - T.U.L.P.S.,  Art. 3 - Legge 85/1986,  Art. 30 - T.U.L.P.S.,  Art. 31 - T.U.L.P.S.,  Art. 38 - T.U.L.P.S.,  Art. 39 - T.U.L.P.S.,  Art. 4 - Legge 110/1975,  Art. 44 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 45 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 49 – Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 57 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 58 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 59 - Reg. T.U.L.P.S.,  Art. 697 Codice Penale,  Art. 7 - Dlgs 527/1992,  Art. 7 D.M. 14/04/1982,  Art. 8 - Dlgs 527/1992,  Art. 97 – Reg. T.U.L.P.S.,  AssoArmieri,  ATAC,  ATAC DAY,  AUDA,  B.n.p.,  Banco di Prova,  Beretta Knife,  C.I.P.,  carabina destroyer,  Caricatori,  CETME model C,  Chiusura metastabile a rulli,  CIP,  coltelli beretta,  coltelli Pietro Beretta,  coltello Beretta,  coltello caccia,  coltello da caccia,  coltello multiuso,  coltello tascabile,  Comitato D-477,  CONARMI,  CONI,  Decretaccio,  Decreto 7/2015,  Demilitarizzate,  Denuncia Armi,  destroyer carbine,  Dlgs 104/2018,  Dlgs 121/2013,  Dlgs 204 / 2010,  E.Mori,  ECHA,  EU,  F.I.T.D.S.,  F.N. Browning,  Fabbrica 10,  FAL,  FEG,  FENAVERI,  FR7,  FR8,  Guardia Civil,  GunPassion95,  HIT-Show,  HK G3,  HK MP5,  IMCO,  Infrazione Europea,  IWA,  Kalashnikov,  Kazanlak,  knife,  La Coruña,  Lead,  Legge 110/1975,  Legge 135/2012,  Legge 157/1992,  Legge 183/2011,  Legge 43/2015,  Legge 85/1986,  Legge 895/1967,  M-16,  M24/52č,  M43,  M48,  M59,  M67,  M70,  M70.A,  M70.AB,  M70.AB2,  M72,  M76,  Makarov,  matteo picone,  Mauser,  Mauser 1893,  Mauser 1916 Guardia Civil,  Mauser FR7,  Mauser FR8,  Mauser M1943,  mauser spagnolo,  Mauser Spagnolo 1916,  MIL-SPEC,  Munizioni,  NATO,  Nuova Jager,  Otturatore Oscillante,  Paolo De Nardis,  Picatinny,  Piombo,  PK,  PKT,  Raccolta Legislativa,  Roberta Iannone,  Rousse,  RPG-7,  SAAMI,  Saive,  she,  SHOT Show,  Simonov,  SKS,  spanish destroyer,  spanish destroyer 9mm largo,  Spanish Destroyer Carbine 9 largo,  spanish mauser,  Spanish mauser FR8,  Spanish Mauser La Coruña,  spanish mauser m43,  SPG-9,  Stgw57,  T.U.L.P.S.,  TAR Brescia,  Trizio,  UNARMI,  Vietnam,  WaA,  Zastava

(UE) 2017/853

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017L0853


.224 Valkyrie

La cartuccia .224 Valchiria è una cartuccia per fucile intermedio, sviluppata dalla Federal Premium Ammunition per rivaleggiare con le prestazioni del . 22 Nosler, ancora compatibile con i moderni fucili sportivi.


.300 AAC Blackout

.300 BLK – Advanced Armament Corporation
Il .300 AAC Blackout, noto anche come 7.62 × 35mm è una cartuccia del fucile sviluppata negli Stati Uniti da Advanced Armament Corporation (AAC ) per l’uso nella carabina M4. Il suo scopo è quello di ottenere una balistica simile alla cartuccia sovietica 7,62 x 39 mm in un AR-15 mentre si usano caricatori standard AR-15 alla loro capacità normale.


.50 Beowulf

Il .50 Beowulf è una cartuccia da fucile sviluppata da Bill Alexander della Alexander Arms per l’uso in un fucile AR-15 modificato.


12 ga

La cartuccia calibro 12 è la munizione più utilizzata per i fucili a canna liscia semiautomatici, basculanti (sovrapposti e doppiette) e a pompa.


2017/853/CEE

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi


29 colpi

Limite imposto arbitrariamente dal Banco di Prova per esulare il “ridotto volume di fuoco” imposto dall’art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n.110


5.45 × 39 mm

La 5,45 × 39 mm è una cartuccia per fucile d’assalto e fucili mitragliatori utilizzata dalle forze armate russe


5.56 × 45 mm NATO

La 5,56 × 45 mm NATO è attualmente la cartuccia standard per i fucili d’assalto e mitragliatrici leggere in dotazione alle truppe NATO.


6.5 Grendel

La munizione Grendel da 6,5 mm (6,5×39mm) è una munizione intermedia progettata da Arne Brennan, Bill Alexander e Janne Pohjoispää come munizione a basso rinculo ad alta precisione specificatamente per la piattaforma AR-15 a medio/lungo raggio (200–800 metri).
Si tratta di una variazione migliorata del PPC 6.5mm.
Fin dalla sua introduzione, ha dimostrato di essere un design versatile e si sta ora espandendo in altre armi da fuoco tra cui fucili ad azione bullonata e il sistema Kalashnikov.


6×2

Baionetta a coltello per il fucile d’assalto Kalashnikov AK47.
Prodotto nel 1953-59 all’arsenale di Izhevsk, a Izhevsk, in Russia.

Il motivo per la presa insolita e il secondo anello di muso parziale era che la baionetta era un ripensamento, l’AK47 non è stato inizialmente progettato per accettare una baionetta.

Il fodero in acciaio è un clone del successivo fodero M1940 SVT. I foderi russi hanno in genere un foro di scarico sul lato anteriore del fodero. Ha un gancio per cintura in rete integrale con un elastico in pelle. Il gancio per cintura con nastro verde oliva misura 4,15 pollici (105 mm) di lunghezza per 19 mm di larghezza.


7.62 × 39 mm

Il 7,62 × 39 mm è uno dei due calibri standard delle munizioni da guerra di produzione sovietica.


7.62 × 51 mm NATO

La 7,62 × 51 mm NATO è una cartuccia per fucile d’assalto sviluppata dai paesi NATO.


7.62 × 54 mm Russian

7,62 × 54 mm R è una cartuccia russa, pensata originariamente per il fucile Mosin-Nagant, utilizzata dal periodo zarista fino ai giorni nostri, sia in mitragliatrici che fucili bolt-action che semiautomatici (SVT 40, Dragunov).


91/477/CEE

Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi


9mm Largo


9x23mm Bergmann Bayard


9×19 Para

9 mm NATO, 9 × 19 mm Parabellum +P, 9 × 19 mm 7N21 +P+, 9 × 19 mm 7N31 +P+


AK

L’AK-47 (nome ufficiale in russo: А(втомат) К(алашникова) 1947 года?, Avtomat Kalašnikova (Kalashnikov) 1947 goda) è un fucile d’assalto sovietico a fuoco selettivo operato a gas, camerato per il proiettile 7,62 × 39 mm.


AKK

Denominazione dell’AK Bulgaro.


AKK-47

Denominazione dell’AK Bulgaro.


AKK-M1

Versione dell’AK Bulgaro.


AKKM

Versione dell’AK Bulgaro.


AKKMS

Versione dell’AK Bulgaro.


AKKS

Versione dell’AK Bulgaro.


AKKS-47

Versione dell’AK Bulgaro.


AKKS-M1

Versione dell’AK Bulgaro.


AMD-65

FEG AMD-65


ANPAM

L’ANPAM è l’Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili . Ha sede in Roma, presso la Confindustria, in Viale dell’Astronomia 30.


AR-1

Versione dell’AK Bulgaro.


AR-10

L’AR-10 è un fucile da battaglia progettato da Eugene Stoner a metà degli anni ’50 del XX secolo negli USA dalla ArmaLite, divisione della Fairchild Aircraft Corporation.


AR-15

L’AR-15 è un fucile semiautomatico statunitense, sviluppato e prodotto dalla Armalite. Il nome sarebbe un acronimo di “Armalite rifle, design 15.


AR-1F

Versione dell’AK Bulgaro.


AR-F

Versione dell’AK Bulgaro.


AR-M1

Versione dell’AK Bulgaro.


AR-M1F

Versione dell’AK Bulgaro.


Armata Rossa

L’Armata Rossa dei Lavoratori e dei Contadini (in russo: Рабоче-крестьянская Красная армия?, Raboče-krest’janskaja Krasnaja armija in sigla RKKA), più comunemente Armata Rossa, fu il nome dato alle forze armate russe dopo la disintegrazione delle forze zariste nel 1917. L’aggettivo “rossa” fa riferimento al colore tradizionale del movimento socialista e comunista. L’Armata Rossa fu istituita su decreto del Consiglio dei commissari del popolo della RSFS Russa nel 1918 e divenne l’esercito dell’URSS al momento della fondazione dello Stato stesso, nel 1922. Lev Trockij, commissario del popolo per la guerra dal 1918 al 1924, ne è considerato il fondatore.


Armi A6

Le armi A6 – Quali sono? Esistono?

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
A.6 Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.
«Articolo 7 paragrafo 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione


Armi A7


Armi A8


Armi B4


Armi B7


Armi B9


Armi Disattivate


Armi Spagnole


Armi Sportive

Le armi rientranti nell’elenco delle armi classificate per uso sportivo ai sensi della Legge 85/1986.
Il limite detentivo per le armi sportive, imposto dall’art.10 della Legge 18 aprile 1975, n.110, è di 12 unità.


Arsenal

Arsenal AD (bulgaro: Арсенал АД) è una società per azioni bulgara con sede a Kazanlak, impegnata principalmente nella produzione di armi da fuoco e attrezzature militari. È il più antico fornitore di armi della Bulgaria.


Arsenale 10

Storico arsenale militare bulgaro con sede a Kazanlak, impegnata principalmente nella produzione di armi da fuoco e attrezzature militari. È il più antico fornitore di armi della Bulgaria.


Art 697 c.p.

Chiunque detiene (1) armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità (2), quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.
ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO
Note
(1) Rileva il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dall’animus detinendi.
(2) Viene considerato presupposto del reato in esame l’obbligo di denuncia alla P.S. di ogni armata ex art. 38 del T.u.l.p.s., il quale tuttavia considera da questo esenti i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.


Art. 1 - Decreto 362/2001

Art. 1 – Decreto 9 agosto 2001, n. 362
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita’ offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.


Art. 1 - Legge 895/1967

Art. 1 – Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Chiunque senza licenza dell’autorita’ fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.((5))

———— AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) che “all’articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro””.


Art. 1 Bis - Dlgs 527/1992

Art. 1-bis. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se:
1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,
2)come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere cosi’ trasformato;
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’ stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
c) “armi da fuoco camuffate”: le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
d) “munizione”, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
e)”tracciabilità”, il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all’acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;
f)”intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un’attività professionale consistente integralmente o in parte:
1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
2) nell’organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all’interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) “armaiolo”, qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un’attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:
1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.


Art. 10 - Legge 110/1975

Art. 10 – Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra – Collezione di armi comuni da sparo)
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi e’ tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma e’ punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.(16)

È punito con l’ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.(16)

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, e’ consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all’esercizio di attivita’ di carattere storico o culturale nonche’ ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che gia’ detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all’articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l’effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall’acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l’ammenda fino a 1.000 euro.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.(16)

————
AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) che al presente articolo: “1) al comma 3, le parole: “da 206 euro a 2065 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 euro a 20.000 euro”; 2) al comma 4, le parole: “fino a 103 euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 1.000 euro”; 3) al comma 10, le parole: “da euro 206 a euro 1032” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.500 euro a 10.000 euro””.


Art. 11 - Legge 110/1975

Art. 11 Marcatura delle armi comuni da sparo – Legge 18 aprile 1975, n. 110
Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Puo’, altresi’, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformita’ del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.

Oltre ai compiti previsti dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.

Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformita’ secondo le modalita’ di cui all’articolo 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari adempimenti.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’estero. Si osservano a tal fine le modalita’ di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l’apposizione di quest’ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui e’ consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita’ previste dall’articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facolta’ del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.

All’onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980, all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome’.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12 - Legge 110/1975

Art. 12. – Legge 18 aprile 1975, n. 110
(Importazione definitiva di armi comuni da sparo)
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l’interessato ha la propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.
Il rilascio delle licenze d’importazione è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.


Art. 12-sexiesdecies Legge 135/2012

Articolo 12-sexiesdecies Legge 7 agosto 2012, n. 135 A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 13 - Legge 157/1992

Art. 13. – Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)
1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu’ di due cartucce durante l’esercizio dell’attivita’ venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (9)
2. E’ consentito, altresi’, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche’ l’uso dell’arco e del falco. 2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attivita’ venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi e’ vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu’ di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e’ autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

————— AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 6, comma 6) che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche’ i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e’ di altezza inferiore a millimetri 40. “


Art. 13 Bis - Legge 110/1975

Art. 13-bis – Legge 18 aprile 1975, n. 110
(Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative)

1. Le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.
4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed alla questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.


Art. 15 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 15 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l’obbligo dell’avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto.
L’autorità competente rilascia l’esemplare in bollo alla parte con l’annotazione del provvedimento, e conserva l’altro negli atti di ufficio.


Art. 17 – Legge 110/1975

Art. 17. Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. – Legge 110/1975
Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell’arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.


Art. 2 - Legge 110/1975

Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con  caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le  armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare  il  rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate ‘da bersaglio da sala’, o ad emissione di gas, nonché le  armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia  corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi  gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27  millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi  dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a  7,5  Joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma,  si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano  nei riguardi degli strumenti  lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come  strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.


Art. 2 - Legge 85/1986

Art. 2. – Legge 25 marzo 1986, n. 85
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita’ sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e’ redatto un apposito elenco.


Art. 2 - Legge 895/1967

Art. 2. – Legge 2 ottobre 1967, n. 895

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.((5))

———— AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) che “all’articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro””.


Art. 20-bis Legge 110/1975

Art. 20-bis Legge 18 aprile 1975, n. 110 – Omessa custodia di armi –
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arrresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell’ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e’ commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell’articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.


Art. 21 - Legge 157/1992

Art. 21 – Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Divieti)
1. E’ vietato a chiunque:
a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita’ sportive;
b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell’articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorita’ militare, o dove esistano beni monumentali, purche’ dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove e’ vietata l’attivita’ venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu’ di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche’, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc- cessive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita’ previste dalla presente legge;
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonche’ nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche’ loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita’ previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio.(1)
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e’ vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia e’ vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

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AGGIORNAMENTO (1) IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 2) che “Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.


Art. 26 - Legge 110/1975

Art. 26 – Legge 18 aprile 1975, n.110 – Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.
E’ soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.


Art. 28 - T.U.L.P.S.

Art. 28 – Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, ((l’assemblaggio,)) la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita’ commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)

La licenza e’ altresi’ necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche’ per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche’ per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. ((La validita’ della licenza e’ di 2 anni.))(83)

Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato e’ necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire mille a quattromila.(83) ((99))

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AGGIORNAMENTO (7)

Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Durante l’attuale stato di guerra e’ sospesa l’applicazione dell’art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all’equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell’autorita’ militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilita’ delle ditte medesime”.

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AGGIORNAMENTO (83)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha disposto (con l’art. 1-ter, comma 3, lettera d)) che “al quarto comma, le parole: “con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila””.

Ha inoltre disposto (con l’art. 1-ter, comma 5) che “Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia’ esercitano le attivita’ di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data”.

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AGGIORNAMENTO (99)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) che “al quarto comma, le parole: ” e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro””.


Art. 3 - Legge 85/1986

Art. 3 – Legge 25 marzo 1986, n. 85
Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva.


Art. 30 - T.U.L.P.S.

Art. 30 – Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.


Art. 31 - T.U.L.P.S.

Art. 31 – Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’articolo 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell’ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all’articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, e’ immediatamente annotata nel medesimo registro.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni


Art. 38 - T.U.L.P.S.

Art. 38 – Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita’, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e’ tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalita’ disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. ((128))

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (119) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 3, comma 3-novies) che “Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”.

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AGGIORNAMENTO (128) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e’ affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita’ di intendere e di volere”. Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e’ sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.


Art. 39 - T.U.L.P.S.

Art.39 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.


Art. 4 - Legge 110/1975

Art. 4 – Legge 18 aprile 1975, n.110
(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.La pena e’ aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.((16))
E’ vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e’ punito con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e’ dell’arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e’ commesso da persona non munita di licenza.((16))
Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e’ punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.((16))
La pena prevista dal terzo comma e’ raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne’ gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

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AGGIORNAMENTO (16) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) che al presente articolo: “3) al terzo comma, le parole: “con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da euro 51 a euro 206” sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro”; 4) al quarto comma sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1) al secondo periodo le parole: “con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413,” sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro”; 4.2) al terzo periodo, le parole; “La pena e’ dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 206 a euro 413” sono sostituite dalle seguenti: “La pena e’ dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro”; 5) al quinto comma le parole: “e’ punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413” sono sostituite dalle seguenti: “e’ punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro””.


Art. 44 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 44 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Sono considerati armi comuni da sparo, ai sensi dell’articolo 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o piu’ canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purche’ non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purche’ non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d)i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte.


Art. 45 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 45 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.


Art. 49 – Reg. T.U.L.P.S.

Art. 49 – REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635
E’ vietata l’introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge.


Art. 57 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 57 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
L’obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.


Art. 58 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 58 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita’.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una localita’ all’altra del Regno, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella localita’ dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denunzia, un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.


Art. 59 - Reg. T.U.L.P.S.

Art. 59 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalita’ e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all’autorità di P. S. competente per territorio.


Art. 697 Codice Penale

Articolo 697 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)
Detenzione abusiva di armi

Chiunque detiene (1) armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità (2), quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.

(1) Rileva il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dall’animus detinendi.
(2) Viene considerato presupposto del reato in esame l’obbligo di denuncia alla P.S. di ogni armata ex art. 38 del T.u.l.p.s., il quale tuttavia considera da questo esenti i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.


Art. 7 - Dlgs 527/1992

Art. 7 – Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorità nazionali italiane per l’autorizzazione, da parte delle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, all’acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all’acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.


Art. 7 D.M. 14/04/1982

DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982 – Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
7. Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere: 1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi; 3) l’epoca alla quale sono attribuite; 4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.


Art. 8 - Dlgs 527/1992

Art. 8 – Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

1. Il rilascio della licenza prevista dall’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunità europee, e’ subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta.
2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall’art. 46 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:
a) il nome e l’indirizzo del venditore o cedente e dell’acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l’indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l’identificazione di ciascuna arma ed inoltre l’indicazione che l’arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1› luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l’arrivo.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.


Art. 97 – Reg. T.U.L.P.S.

Art.97 – Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.


AssoArmieri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI, INTERMEDIARI E APPASSIONATI DI ARMI COMUNI DA SPARO
Fondata nel 1947, Assoarmieri aderisce alla Confcommercio ed ha come obiettivo primario quello di promuovere e tutelare l’attività commerciale di armi e munizioni sotto il profilo economico, tecnico e normativo.

L’associazione oltre ad essere il naturale interlocutore delle istituzioni che determinano l’applicazione delle regole del commercio di armi e munizioni nella Commissione consultiva centrale delle armi e per la funzione degli esplosivi.

È presente inoltre nell’Associazione Europea del Commercio delle Armi Civili (A.E.C.A.C.).
Gli associati di assoarmieri coprono il 90% del mercato nazionale.

Assoarmieri difende ogni giorno i valori e la dignità della categoria. Informa e forma gli operatori del settore perché siano dei professionisti sempre migliori


ATAC


ATAC DAY


AUDA

Associazione Utilizzatori delle Armi


B.n.p.

Il Banco di Prova italiano venne istituito con il Regio Decreto del 13 gennaio 1910 come consorzio tra Enti pubblici, ma cominciò a funzionare solo dal 1920 con i laboratori di Gardone e Brescia (chiuso poi nel 1930). Nel 1925 un’altra sezione, a Camerlata (CO) ebbe vita per un solo anno.
Si occupa, oltre di eseguire le prove CIP su tutte le armi prodotte e commercializzate in Italia, della verifica di commerciabilità delle armi in Italia.


Banco di Prova


Beretta Knife


C.I.P.

La Commission internationale permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (Commissione Internazionale Permanente per l’uso e la manutenzione delle armi portatili, comunemente abbreviata in C.I.P.) è un’organizzazione fra Stati il cui compito è definire degli standard di sicurezza sulle armi da fuoco civili. Conta 14 membri, per la maggior parte europei.


carabina destroyer


Caricatori


CETME model C


Chiusura metastabile a rulli


CIP


coltelli beretta


coltelli Pietro Beretta


coltello Beretta


coltello caccia


coltello da caccia


coltello multiuso


coltello tascabile


Comitato D-477


CONARMI

Il ConArmI è un’associazione di produttori di armi e aziende dell’indotto attiva dalla metà degli anni Settanta..


CONI


Decretaccio


Decreto 7/2015


Demilitarizzate


Denuncia Armi


destroyer carbine


Dlgs 104/2018

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, l’ attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.


Dlgs 121/2013

Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU n.247 del 21-10-2013 )


Dlgs 204 / 2010

Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.204
“Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010


E.Mori


ECHA


EU


F.I.T.D.S.

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) è un organismo sportivo facente parte delle discipline sportive associate al CONI dal 19 maggio 2010. La FITDS si occupa di promuovere tutte le iniziative al fine di incrementare e diffondere il tiro dinamico sportivo (conosciuto anche come IPSC Shooting) in italia, sostenendo le società affiliate e curando la preparazione tecnico-atletica per tutte le competizioni internazionali.


F.N. Browning


Fabbrica 10

Storico arsenale militare bulgaro con sede a Kazanlak, impegnata principalmente nella produzione di armi da fuoco e attrezzature militari. È il più antico fornitore di armi della Bulgaria.


FAL

Il Fusil Automatique Léger (in acronimo FAL, in italiano “fucile automatico leggero”) è un fucile da battaglia in calibro 7,62 × 51 mm NATO, prodotto a Liegi dalla Fabrique Nationale de Herstal a partire dal 1953.


FEG

Fegyver- és Gépgyártó Részvénytársaság (“Fabbricante di armi e macchine”), noto come FÉG, è un conglomerato industriale ungherese fondato il 24 febbraio 1891 a Csepel (ora parte di Budapest). La società è passata sotto la proprietà di MPF Industry Group nel 2010.


FENAVERI

La Federazione delle Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute


FR7


FR8


Guardia Civil


GunPassion95


HIT-Show

HIT Show è la fiera internazionale per caccia, tiro sportivo e outdoor. L’evento che informa sui nuovi trend e promuove la pratica sicura degli sport da tiro.


HK G3

L’Heckler & Koch G3 (da “Gewehr mod. 3”) è un fucile da battaglia realizzato dall’industria tedesca Heckler & Koch, dal 1959 al 2001. Prodotto attualmente su licenza da altre aziende, è una delle armi più diffuse tra le forze armate di diversi Stati del mondo.


HK MP5

La Heckler & Koch MP5, o più comunemente MP5 (Maschinenpistole Model 5), è una pistola mitragliatrice sviluppata dal produttore tedesco Heckler & Koch (HK). L’arma originale è in realtà un mitra, in quanto dotata di un calcio, che consente quindi il tiro imbracciato.


IMCO

Commissione del Parlamento europeo – Mercato interno e protezione dei consumatori


Infrazione Europea

La procedura di infrazione (chiamata anche ricorso per inadempimento, nella fase contenziosa della procedura) è un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.


IWA

Fiera per la caccia, tiro sportivo, attrezzature all’aperto e di sicurezza. Qui puoi comodamente ordinare i tuoi biglietti online! Attività naturali Proteggere le persone. Sport di destinazione.


Kalashnikov

I fucile d’assalto Kalašnikov (nome ufficiale in russo: А(втомат) К(алашникова) 1947 года?, Avtomat Kalašnikova (Kalashnikov) 1947 goda) è un fucile d’assalto sovietico a fuoco selettivo operato a gas, camerato per il proiettile 7,62 × 39 mm.


Kazanlak

Kazanlăk (in bulgaro: Казанлъ̀к, traslitterazioni alternative: Kazanlak, Kazanlâk, Kazanluk, in tracico: Σευθοπολης (Seuthopolis)) è una città ed un comune bulgaro nella regione di Stara Zagora, situata nella pianura omonima, ai piedi della catena dei monti Balcani, all’estremità orientale della Valle delle rose.
La città è tra i 15 centri industriali più grandi della Bulgaria, con una popolazione di 47.325 persone al febbraio 2011.[1][2][3]

La città è il centro dell’estrazione dell’olio di rose e le rose di Kazanlăk sono uno dei simboli nazionali più conosciuti al mondo. Il comune di Kazanlăk conta 89.091 abitanti (dati 2009).

Sede dell’arsenale militare bulgaro


knife


La Coruña

A Coruña (in castigliano La Coruña, 243 978 abitanti nel 2016) è un comune della Spagna nordoccidentale, capoluogo della provincia omonima nella comunità autonoma della Galizia, sede dell’arsenale militare spagnolo “La Coruña”


Lead


Legge 110/1975


Legge 135/2012


Legge 157/1992


Legge 183/2011


Legge 43/2015

Legge 17 aprile 2015, n. 43 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche’ proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00060) (GU Serie Generale n.91 del 20-04-2015)


Legge 85/1986


Legge 895/1967


M-16

M16 (nome completo U.S. Colt Model 16) è una famiglia di fucili d’assalto fabbricata dalla Colt’s Manufacturing Company e derivata dalla linea AR (e in particolare dall’AR-15) prodotta dall’Armalite.

Adottati in modo ufficiale dall’esercito statunitense nel 1967, rimpiazzarono completamente gli M14 nel 1969 ma vennero gradualmente sostituiti a loro volta dall’M4 a partire dal 1994.


M24/52č


M43

– Designazione originale della munizione sovietica 7.62 × 39mm.


M48


M59

Versione slava della carabina SKS.


M67


M70


M70.A


M70.AB


M70.AB2


M72


M76


Makarov


matteo picone


Mauser


Mauser 1893


Mauser 1916 Guardia Civil


Mauser FR7


Mauser FR8


Mauser M1943


mauser spagnolo


Mauser Spagnolo 1916


MIL-SPEC


Munizioni


NATO


Nuova Jager


Otturatore Oscillante

L’azione dell’otturatore oscillante è un metodo di chiusura dell’otturatore nelle armi da fuoco.
Essenzialmente, il design consiste in un otturatore mobile guidato da un pistone mosso dalla pressione del gas di combustione.
L’otturatore in chiusura scende nella rientranza del castello e ne assicura la chiusura.
Il meccanismo è utilizzato in fucili come FN FAL, SKS, VZ-52, SVT-40, ecc…


Paolo De Nardis

Professore ordinario di Sociologia e Decano nazionale di sociologia (Settore Scientifico Disciplinare SPS/07)

Incarichi di insegnamento presso istituti e atenei esteri e internazionali di alta qualificazione

Ha insegnato Tecniche Organizzative e Sociologia giuridica presso la New York University, l’Università del Saarland (Saarbrucken) e l’Università di Rotterdam.

Incarichi didattici

Ha insegnato e insegna presso i seguenti atenei: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università del’Aquila, Università S. Pio V (Roma), Università Suor Orsola Benincasa (NA), Libera Università Mediterranea – LUM (Bari), Università Kore (Enna), Università di Macerata.

Tra i corsi tenuti si segnalano: Sociologia corso avanzato, Filosofia del Novecento, Fondamenti di scienze sociali, Partecipazione e comunicazione politica, Scienza dell’Amministrazione e Sociologia del Diritto; altresì docente di discipline manageriali e amministrative presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione; ha insegnato presso la Scuola Superiore di Polizia/Accademia di Polizia.

Incarichi Istituzionali Accademico-gestionali

Già Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 1999 al 2002; – già Direttore del Dipartimento di Sociologia (1989-1995) e Presidente del Corso di Laurea in Sociologia (1995-1999), dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

già membro del Consiglio Universitario Nazionale e Presidente del Comitato per le Scienze politiche e sociali 1997-2006;

già membro dei Comitati consultivi del C.U.N. per la ricerca scientifica 1984-1990; – già Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi;

già Presidente del C.A.T.T.ID. (Centro per le applicazioni della televisione e delle tecniche di istruzione a distanza) – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 1999-2010;

già coordinatore del dottorato “Teoria e ricerca sociale” nel periodo 2000-2002 presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

già Direttore del Master in “Management pubblico, sanitario e dei servizi” presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

già Direttore del Corso di Alta Formazione in Etica pubblica;

co-fondatore e docente della Scuola Superiore dell’Interno;

attualmente Presidente della Commissione paritetica della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;

attualmente Presidente del Comitato scientifico dell’Eurispes.
Direzione di riviste scientifiche e partecipazione al consiglio scientifico di riviste collane scientifiche

Direttore scientifico della “Rivista trimestrale di Scienza dell’amministrazione”;
membro del comitato scientifico delle seguenti riviste:
“Rivista delle Politiche Sociali”,
“Sociologia e Ricerca sociale” (fino al 2012), – “Salute e Società”,
“Disembedding”.
Direzione di collane scientifiche e partecipazione al consiglio scientifico di collane

Direttore delle seguenti collane scientifiche: “Confini Sociologici” (Franco Angeli), “Cultura e società” (Bonanno Editore), “Sociologica” (Meltemi, fino al 2010);

membro del comitato scientifico delle collane: “Il riccio e la volpe” (Franco Angeli), “In Limine” (Progedit), “Teoria e ricerca sociale” (Nuova cultura), “Disembedding” (Aracne), “Quodlibet studio. Scienze umane e sociali” (Quodlibet).

Attività di ricerca recente

Direttore di varie ricerche sulla gestione delle risorse umane e sull’organizzazione del lavoro per conto di enti pubblici e privati come pure di indagini sul territorio romano. Si interessa, più di recente, alle ricadute sul tessuto urbano del capitale culturale nelle sue varie dimensioni empiriche, alle dinamiche di inclusione sociale.

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

Il capitale culturale della Capitale: aspettative e realizzazione dei dottori di ricerca della Sapienza, Ricerca di Ateneo, 2013

5° FWP Responsabile scientifico progetto ETHICATT Systematic Study of General Ethical Principles involved in End of Life Decisions for Patients in European Intensive Care Units. Metodologia di ricerca: analisi quantitativa. 01/03/2000 30/09/2003
– Responsabile scientifico progetto CLEMIT Developing an operational ethical framework to analyze and monitor the ethics of creating and redesigning human beings. Integrated Project proposal for the top ic 6.1.1 of the Priority 7 WP the 6th FWP – new approaches to security and the role of Europe: Enha ncing violence prevention and facilitating conflict transformation. Metodologia di ricerca: analisi quali-quantitativa. 01/10/2003 30/04/2007

Attività congressuale recente

Ha presieduto e partecipato a numerosi convegni scientifici tra cui si segnalano (negli ultimi anni):

convegno internazionale “Le metamorfosi dell’humanitas nell’Europa della migrazione: tra letteratura, medicina e società”, promosso dall’INMP, dall’Italien-Zentrum dell’Università di

Innsbruck (Austria) e dall’Università di Bucarest (Romania), 20-21 settembre 2010, Roma

convegno nazionale “Ecoincentriamoci”, riqualificazione dei centri storici e architettura sostenibile, Viterbo 13 ottobre 2011 Palazzo dei Priori Sala Regia

convegno internazionale “Migrazioni e trasformazioni sociali: esperienze di ricerca a confronto” – 21 ottobre 2013 – Monastero degli Olivetani- Lecce

convegno internazionale “Pierre Bourdieu e l’epistemologia del pensiero sociologico. Campi di riflessione e ruolo dei movimenti sociali: tra struttura e individualità” , 21-22 ottobre 2015, Sapienza – Università degli Studi di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Via Salaria, 113, Roma, 00181

convegno “La democrazia liberale e i suoi critici. Dall’età della Restaurazione al dibattito contemporaneo”. Associazione italiana degli Storici delle Dottrine Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Pisa 10-12 dicembre 2015;

Altri incarichi istituzionali

Consigliere comunale a Roma (1993-1997) e delegato del sindaco per le politiche universitarie;

Dal 1998 al 2000 Consigliere del Sindaco di Roma per le politiche universitarie.

Principali Pubblicazioni scientifiche

“Diritto e Sociologia in Talcott Parsons” in De Homine, nn.51-51, 1974, pp.91-128;
“Filosofia e sociologia del diritto nel pensiero di Antonio Labriola” in Rivista di sociologia, 1974
“Legalità e giustizia in R.K. Merton” in Sociologia del diritto, n.1, 1977;
“Teoria Sociale e Analisi Istituzionale”, Carucci, Roma, 1978;
“Orientatività o inefficacia del diritto? Ricerca sull’efficacia delle leggi in Italia” (con R. Bettini, F.P. Castello, S. Petilli) in Sociologia e ricerca sociale, vv.11-12, pp.7-27, 1983;
“Teoria sociale, analisi del linguaggio e strutture istituzionali” in Sociologia e ricerca sociale, v.17-18, 1984;
“L’equivoco sistema”, Franco Angeli, Milano, 1988;
“Regolazione istituzionale e sfida delle nuove etiche: il caso del volontariato in Italia” in Sociologia e ricerca sociale, v.42, pp.5-46, 1993;
“Individualismo metodologico, semantica dei sistemi e logica dell’indagine” in Sociologia e ricerca sociale, v.43, pp.118-133, 1994;
“Il Muro d’Ombra. I medici e gli altri: mutamenti strutturali tra scienza, etica e comunicazione” (1997);
“Le Nuove Frontiere della Sociologia”, Carocci, Roma 1998;
“Profondo Centro. La mancata promessa nella terra promessa (ovvero: alle porte di Roma. Aprilia e i suoi giovani” (1998);
“Industria Culturale e Società in Italia” (con M. Morcellini, a cura di), Meltemi, Roma, 1998;
“Sociologia del Limite” (1999);
“L’invidia. Un rompicapo per le scienze sociali” (2000);
“Il piccolo grande fratello (tariconismo, invidia, italiette e nostalgie degli anni ’50”, SEAM, Roma, 2001;
“Aspettando la Sociologia”, Bonanno, Acireale – Roma, 2001;
“Oltre il riduzionismo economistico: per una nuova spiegazione sociologica delle professioni” in Sociologia e ricerca sociale, v.66, pp.94-106, 2001;
“Sociologia, perché?”, Lithos, Roma, 2002;
“Questione di vita o di morte” (a cura di, con A. Sannella e S. Polverini), Guerini, Milano, 2004;
“La sociologia della salute in Italia: bilanci e prospettive future” in Salute e società, pp.113-136, 2004;
“Taciti accordi. I giovani del Lazio nella scommessa societaria” (con Angela Cattaneo e Cristina Mariti), Franco Angeli, Milano, 2007;
“Giovani allo specchio: il modello occidentale tra America ed Europa” in Rivista di Studi Politici, v.2, pp.79-96, 2007;
“Le cause e la storia. Sul marxismo e le teorie della conoscenza scientifica” (con G. Rinzivillo e S. Delli Poggi), Armando Editore, Roma, 2008;
“Oltre la teoria, ovvero: la necessità del controllo degli asserti” in Salute e Società, pp.243-253, 2009;
“Rischio clinico e negoziazione della salute” (con R. De Maria, a cura di)
“New Social Movements against New Liberal Globalization: a Sociological Approach” (con Luca Alteri), in Megatrend Review, vol.6, pp.1-10, 2009;
“Honduras: deposto Zelaya, muore il socialismo “caraibico” del conservatore che diventò progressista” (con Luca Alteri) in Rivista di Studi Politici, anno XXXI, n.3, luglio-settembre, pp.131-146, 2010;
“Mutamenti del lavoro a Roma tra crisi e riforme. 2008-2010: in biennio difficile. Una introduzione” in Rivista Trimestrale in Scienza dell’Amministrazione, v.2, pp.5-22, 2010;
“Vargas Llosa: la distanza tra il Premio Nobel e l’Indio senza voce”, in Libro Aperto (2010).
“Towards a Phenomenology of Cultural Heritage” (con Luca Alteri) in Corservation Science in Cultural Heritage – Quaderni di Scienza della Conservazione, v.19, n.4, pp.117-142, 2010;
“I copti in Egitto tra Islam ‘negativo’ e Islam ‘positivo’” (con Luca Alteri) in Rivista di Studi Politici, anno XXXIII, n.1, gennaio-marzo, pp.45-70, 2011;
“Torna Marx in sociologia?” in Critica Marxista (con Luca Alteri), luglio-settembre, pp.55-63, 2011;
“Tra disinformazione e controinformazione: il futuro (e il passato) del giornalismo investigativo” (con Luca Alteri), in Sociologia e Ricerca sociale, 3, pp.151-174, 2011;
“Dall’etica dell’impresa alla responsabilità sociale: il percorso di una ideologia”, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (2011).
“End of life. Arrangements”, in Salute e Società, v.X-1, 2011.
“Forme e disposizioni sulla propria morte”, in Salute e Società (2011), vol.X-1.
“Copti e islam progressivo” in R. Bettini (a cura di) “Le nuove frontiere dell’islam”, Angeli, Milano, pp.9-22, 2011;
“Leadership e partecipazione nella società complessa” in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (2011);
“Giovani e lavoro al tempo della crisi. Nostalgia della politica e ricerca delle politiche, in C. Dell’Aringa e T. Treu (a cura di), Giovani senza futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Bologna, pp. 237-268, 2012;
“Abbiamo ancora bisogno di etica” in P. De Nardis (a cura di), “Rapporto annuale 2011. L’etica pubblica oggi in Italia”, Apes Editrice, Roma, pp.13-42, 2012;
“Dagli ultrà all’eccedenza. Le mille facce della violenza” (con Luca Alteri) in P. De Nardis, F.A. Caruso (a cura di) “Rabbia sociale. Realtà del conflitto e ideologia della sicurezza”, Bonanno, Acireale – Roma, pp. 37-56, 2012;
“Dies Irae. La stagione della rabbia sociale” in P. De Nardis, F.A. Caruso (a cura di) “Rabbia sociale. Realtà del conflitto e ideologia della sicurezza”, Bonanno, Acireale – Roma, pp. 9-22, 2012;
“Decidere di (non) morire” (con Luca Alteri) in Eurispes. 24° Rapporto Italia, Datanews, Roma, pp.3-24, 2012;
“Postfazione” in R. Orlandi, “Indonesia. Passaggio a Sud-Est”, il Mulino, Bologna, pp.241-249, 2012;
“I costi sociali dell’essere un «paese di vecchi»” (con Luca Alteri) in T. Treu (a cura di), “L’importanza di essere vecchi. Politiche attive per la terza età”, il Mulino, Bologna, pp.45-78, 2012;
“Capitale senza capitale. Roma e il declino dell’Italia” (con R. Benini), Donzelli, Roma, 2013.
“Teoria Sociale e Analisi Istituzionale”, Carucci, Roma, 1978;
“Orientatività o inefficacia del diritto? Ricerca sull’efficacia delle leggi in Italia” (con R. Bettini, F.P. Castello, S. Petilli) in Sociologia e ricerca sociale, vv.11-12, pp.7-27, 1983;
“Teoria sociale, analisi del linguaggio e strutture istituzionali” in Sociologia e ricerca sociale, v.17-18, 1984;
“L’equivoco sistema”, Franco Angeli, Milano, 1988;
“Regolazione istituzionale e sfida delle nuove etiche: il caso del volontariato in Italia” in Sociologia e ricerca sociale, v.42, pp.5-46, 1993;
“Individualismo metodologico, semantica dei sistemi e logica dell’indagine” in Sociologia e ricerca sociale, v.43, pp.118-133, 1994;
“Il Muro d’Ombra. I medici e gli altri: mutamenti strutturali tra scienza, etica e comunicazione” (1997);
“Le Nuove Frontiere della Sociologia”, Carocci, Roma 1998;
“Profondo Centro. La mancata promessa nella terra promessa (ovvero: alle porte di Roma. Aprilia e i suoi giovani” (1998);
“Industria Culturale e Società in Italia” (con M. Morcellini, a cura di), Meltemi, Roma, 1998;
“Sociologia del Limite” (1999);
“L’invidia. Un rompicapo per le scienze sociali” (2000);
“Il piccolo grande fratello (tariconismo, invidia, italiette e nostalgie degli anni ’50”, SEAM, Roma, 2001;
“Aspettando la Sociologia”, Bonanno, Acireale – Roma, 2001;
“Oltre il riduzionismo economistico: per una nuova spiegazione sociologica delle professioni” in Sociologia e ricerca sociale, v.66, pp.94-106, 2001;
“Sociologia, perché?”, Lithos, Roma, 2002;
“Questione di vita o di morte” (a cura di, con A. Sannella e S. Polverini), Guerini, Milano, 2004;
“La sociologia della salute in Italia: bilanci e prospettive future” in Salute e società, pp.113-136, 2004;
“Taciti accordi. I giovani del Lazio nella scommessa societaria” (con Angela Cattaneo e Cristina Mariti), Franco Angeli, Milano, 2007;
“Giovani allo specchio: il modello occidentale tra America ed Europa” in Rivista di Studi Politici, v.2, pp.79-96, 2007;
“Le cause e la storia. Sul marxismo e le teorie della conoscenza scientifica” (con G. Rinzivillo e S. Delli Poggi), Armando Editore, Roma, 2008;
“Oltre la teoria, ovvero: la necessità del controllo degli asserti” in Salute e Società, pp.243-253, 2009;
“Rischio clinico e negoziazione della salute” (con R. De Maria, a cura di)
“New Social Movements against New Liberal Globalization: a Sociological Approach” (con Luca Alteri), in Megatrend Review, vol.6, pp.1-10, 2009;
“Honduras: deposto Zelaya, muore il socialismo “caraibico” del conservatore che diventò progressista” (con Luca Alteri) in Rivista di Studi Politici, anno XXXI, n.3, luglio-settembre, pp.131-146, 2010;
“Mutamenti del lavoro a Roma tra crisi e riforme. 2008-2010: in biennio difficile. Una introduzione” in Rivista Trimestrale in Scienza dell’Amministrazione, v.2, pp.5-22, 2010;
“Vargas Llosa: la distanza tra il Premio Nobel e l’Indio senza voce”, in Libro Aperto (2010).
“Towards a Phenomenology of Cultural Heritage” (con Luca Alteri) in Corservation Science in Cultural Heritage – Quaderni di Scienza della Conservazione, v.19, n.4, pp.117-142, 2010;
“I copti in Egitto tra Islam ‘negativo’ e Islam ‘positivo’” (con Luca Alteri) in Rivista di Studi Politici, anno XXXIII, n.1, gennaio-marzo, pp.45-70, 2011;
“Torna Marx in sociologia?” in Critica Marxista (con Luca Alteri), luglio-settembre, pp.55-63, 2011;
“Tra disinformazione e controinformazione: il futuro (e il passato) del giornalismo investigativo” (con Luca Alteri), in Sociologia e Ricerca sociale, 3, pp.151-174, 2011;
“Dall’etica dell’impresa alla responsabilità sociale: il percorso di una ideologia”, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (2011).
“End of life. Arrangements”, in Salute e Società, v.X-1, 2011
“Forme e disposizioni sulla propria morte”, in Salute e Società (2011), vol.X-1.
“Copti e islam progressivo” in R. Bettini (a cura di) “Le nuove frontiere dell’islam”, Angeli, Milano, pp.9-22, 2011;
“Leadership e partecipazione nella società complessa” in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione (2011);
“Giovani e lavoro al tempo della crisi. Nostalgia della politica e ricerca delle politiche, in C. Dell’Aringa e T. Treu (a cura di), Giovani senza futuro? Proposte per una nuova politica, il Mulino, Bologna, pp. 237-268, 2012;
“Abbiamo ancora bisogno di etica” in P. De Nardis (a cura di), “Rapporto annuale 2011. L’etica pubblica oggi in Italia”, Apes Editrice, Roma, pp.13-42, 2012;
“Dagli ultrà all’eccedenza. Le mille facce della violenza” (con Luca Alteri) in P. De Nardis, F.A. Caruso (a cura di) “Rabbia sociale. Realtà del conflitto e ideologia della sicurezza”, Bonanno, Acireale – Roma, pp. 37-56, 2012;
“Dies Irae. La stagione della rabbia sociale” in P. De Nardis, F.A. Caruso (a cura di) “Rabbia sociale. Realtà del conflitto e ideologia della sicurezza”, Bonanno, Acireale – Roma, pp. 9-22, 2012;
“Decidere di (non) morire” (con Luca Alteri) in Eurispes. 24° Rapporto Italia, Datanews, Roma, pp.3-24, 2012;
“Postfazione” in R. Orlandi, “Indonesia. Passaggio a Sud-Est”, il Mulino, Bologna, pp.241-249, 2012;
“I costi sociali dell’essere un «paese di vecchi»” (con Luca Alteri) in T. Treu (a cura di), “L’importanza di essere vecchi. Politiche attive per la terza età”, il Mulino, Bologna, pp.45-78, 2012;
“Capitale senza capitale. Roma e il declino dell’Italia” (con R. Benini), Donzelli, Roma, 2013.

Voce (in dizionario o enciclopedia) De Nardis Paolo (2013). Functionalism in Sociology. In: Runehov A.L.C. Oviedo L.. Encyclopedia of Sciences and Religions. p. 900-908, Dordrecht-Heidelberg-New York-London:Springer, ISBN: 9781402082641, doi: 10.1007/978-1-4020-8265-8 , 2013

P De Nardis, L’ultimo Sombart e il punto d’approdo di un’antropologia “pura”: il canto del cigno dell’Europa romantica. In: Werner Sombart. Sull’uomo. Un tentativo di intendere l’antropologia come scienza dello spirito. p. 1-15, ROMA:Armando Editore, ISBN: 9788860813190, 2013

P. De Nardis, Elementi antropologici e neogiusnaturalismo nell’ultimo Parsons. In: M.A. Toscano; A. Cirillo. Sulla razionalità occidentale. Processi, problemi, dialettiche. p. 55- 70, Milano:Franco Angeli, ISBN: 978-88-204-3356-7, 2013

DE NARDIS P., ALTERI L. (2013). “When Do the People Talk in Europe?”: Social Movements and Democratic Theory in European Multilevel Governance. In: COTESTA V., CICCHELLI V., NOCENZI M.. Global Society, Cosmopolitanism and Human Rights. p. 211-224, NEWCASTLE UPON TYNE:Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 1443851612, 2013

P. De Nardis, Servono molti anni per diventare giovani. Alcune policy per l’inserimento lavorativo delle giovani generazioni. IN-FORMAZIONE, p. 72-77, ISSN: 1970-6723, 2013

DE NARDIS P., Modelli di democrazia mediterranea. RIVISTA DI STUDI POLITICI, vol. 4, p. 139-162, ISSN: 1120-4036, 2013

P. De Nardis, “Inclusione”: una nuova prospettiva analitica. In: L. Cannavò; P. De Nardis; T. Marci; P. Battistelli; G. Chiodi; V. Nocifora; A. Censi; S. Vergati; R. Cipollini. Inclusione sociale. Prospettive – Approcci – Ricerche. p. 31-48, ACIREALE:Bonanno Editore, ISBN: 9788896950975, 2014

P. De Nardis, La psicologia sociale herbartiana in Italia e l’approdo alla spiegazione delle scienze sociali. L’operazione teorica di Antonio Labriola. In: G. Cimino, G. P. Lombardo. La nascita delle “scienze umane” nell’Italia post-unitaria. p. 89-114, Milano:Franco Angeli, ISBN: 978-88-917-0849-6, 2014

De Nardis Paolo (a cura di), Introduzione, in La città e la crisi. Quattro casi di globalizzazione urbana. roma:Bourdeaux, ISBN: 978-8897236917, 2015

DE NARDIS Paolo, Introduzione. In: Alteri Luca;Forestieri Diego. Discese ardite. Il sistema-Italia scivola verso il basso. p. 7-27, ROMA:APES, ISBN: 9788872331323, 2015

DE NARDIS Paolo, GLI INTOLLERANTI E GLI INDIFFERENTI. RELIGIONI E SOCIETÀ, vol. 83, p. 27-33, ISSN: 0394-9397, 2015

De Nardis Paolo, Alteri Luca, Determinanti sociali e culturali della sfida al limite nella società post-moderna. RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, vol. CXXXIX, p. 13-24, ISSN: 1129-6437, 2015

De Nardis P., Gianturco G., Viola R., Introduzione, In: De Nardis P. Gianturco G. Viola R. (a cura di). Roma e i Dottori di ricerca della Sapienza. Per una nuova relazione tra territorio e conoscenza. p. 117-122, Roma-Acireale:Gruppo editoriale Bonanno, ISBN: 9-788863-180954, 2016

De Nardis P., Gianturco G., Viola R., La perdita di una ricchezza inestimabile: il capitale umano abbandona l’Italia. In: DE Nardis P. Gianturco G. Viola R. (a cura di). Roma e i Dottori di ricerca della Sapienza. Per una nuova relazione tra territorio e conoscenza. p. 63-70, Roma-Acireale:Gruppo editoriale Bonanno, ISBN: 9-788863-180954, 2016

De Nardis P., Gianturco G., Viola R., Riflessioni conclusive, In: De Nardis P. Gianturco G. Viola R. (a cura di). Roma e i Dottori di ricerca della Sapienza. Per una nuova relazione tra territorio e conoscenza. p. 117-122, Roma-Acireale:Gruppo editoriale Bonanno, ISBN: 9-788863-180954, 2016

De Nardis P., Alteri L., L'”eterno presente” delle giovani generazioni. RIVISTA DI STUDI POLITICI, vol. 4, p. 11-31, ISSN: 1120-4036, 2016

De Nardis Paolo, Alteri Luca, Le metapolitiche per la città. Una introduzione.. LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI, vol. n.1, p. 7-34, ISSN: 1724-5389, 2016

P. De Nardis, Un nuovo demiurgo? Il manager didattico tra immaginazione organizzativa e partecipazione sociale. In: Nicola Paparella. Il management didattico nelle università. Una responsabilità da condividere. p. 25-42, Napoli:Giapeto, ISBN: 9788893260978, 2017

Paolo De Nardis, La Scuola di Francoforte e la critica del liberalismo. In: Calabrò C. Lenci M. a cura di. La democrazia liberale e i suoi critici. p. 229-240, Soveria Mannelli:Rubettino, ISBN: 9788849850833, 2017

De Nardis P., Alteri L. (2017). Le due Americhe. RIVISTA DI STUDI POLITICI, p. 11-36, ISSN: 1120-4036, 2017

P. De Nardis, L. Alteri (2017). “No, You Can’t”: la comunicazione politica americana nella transizione da Obama a Trump. RIVISTA DI STUDI POLITICI, p. 76-90, ISSN: 1120-4036, 2017

Bevilacqua E., De Nardis P., Tra cultura e capitalismo. La soggettività nella sociologia di Adorno e Marcuse. SOCIOLOGIA, vol. 1, p. 158-167, ISSN: 0038-0156, 2018

P. De Nardis, A. Barile, Il ritorno della questione nazionale. CRITICA MARXISTA, p. 51-59, ISSN: 0011-152X, 2018


Picatinny

La slitta Picatinny (Picatinny rail) è un supporto a rotaia fissato alla canna delle armi da fuoco leggere, che permette l’installazione di diversi accessori.


Piombo


PK


PKT


Raccolta Legislativa


Roberta Iannone

ROBERTA IANNONE

Professore associato
Delegato del Rettore per il Merchandising
SPS/07
Curriculum Vitae
roberta.iannone@uniroma1.it

Corsi a.a. 2018/19
Principi di sociologia
Sociologia L-16
Sociologia L-36 (M-Z)
Sociologia dei processi moderni e contemporanei LM-52 e LM-62

AVVISI

Per tutte le informazioni relative agli appelli d’esame, alla possibilità o meno di iscriversi agli stessi, o a problemi relativi a infostud, si prega di rivolgersi alla segreteria didattica.
Il libro di Corbetta previsto nei programmi di Sociologia è il VOL. 1.
ELENCO FREQUENTANTI SOC. PROCESSI MOD. E CONT. A.A.18-19

/disp/sites/default/files/allegati/elenco%20frequentanti%20soc.%20processi%20mod.%20e%20cont.%2018-19_0.docx


Rousse


RPG-7

L’RPG-7 è un’arma portatile controcarro,con una munizione che nel modello di base aveva 85mm di diametro dell’ogiva, e 40mm per il motore a razzo.


SAAMI

Lo Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute (SAAMI, dichiarato “Sammy”) è un’associazione di produttori americani di armi da fuoco e munizioni. La SAAMI pubblica varie norme industriali relative al settore, tra cui le specifiche relative alle munizioni e alle camere di cartuccia ed alla pressione massima accettabile della camera.
Solo i produttori membri della SAAMI sono vincolati dalle linee guida dell’Istituto.


Saive


she


SHOT Show

Lo SHOT Show è una fiera dedicata alle armi da fuoco organizzata e sponsorizzata dall’associazione statunitense National Shooting Sports Foundation.


Simonov


SKS


spanish destroyer


spanish destroyer 9mm largo


Spanish Destroyer Carbine 9 largo


spanish mauser


Spanish mauser FR8


Spanish Mauser La Coruña


spanish mauser m43


SPG-9


Stgw57


T.U.L.P.S.

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (abbr. con l’acronimo TULPS), nell’ordinamento giuridico italiano, è un testo unico del Regno d’Italia, ancora oggi vigente nella Repubblica Italiana.


TAR Brescia


Trizio

Il trizio (simbolo 3H o T, detto anche tritio o idrogeno-3) è un isotopo radioattivo dell’idrogeno con un nucleo formato da un protone e due neutroni. In condizioni standard di pressione e temperatura il trizio forma un gas di molecole biatomiche (T2).


UNARMI


Vietnam


WaA

I codici Waffenamt erano i marchi di ispezione usati sulle attrezzature militari dal Terzo Reich tedesco.


Zastava

La Zastava Arms (serbo: Застава Оружје / Zastava Oružje) è una fabbrica serba che produce armi civili e militari ed equipaggiamenti, fondata nel 1853. La società opera sotto la bandiera dell’azienda “Zastava”. Le strutture di sede e di produzione si trovano a Kragujevac, in Serbia centrale. Oggi è il principale produttore di armi da fuoco in Serbia ed è un grande contributore all’industria della difesa locale. Produce ed esporta una vasta gamma di prodotti in oltre quaranta Paesi.