Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018
Non ci è voluto molto tempo, affinché il Banco di Prova (o il Ministero dell’Interno) si rendesse conto che, per come viene interpretata le Legge 18 aprile 1975, n. 110, sono comuni le armi idonee all’uso di munizionamento militare solo se specificatamente da caccia o sportive.
Infatti da ora, a seguito della Legge 17 aprile 2015, n. 43 (decretaccio antiterrorismo) , tutte le armi rientranti nell’articolo 13 comma 2 della Legge 157, camerate in un calibro militare, dovranno tutte essere dichiarate sportive o, in caso contrario, saranno armi tipo-guerra, tesi confermata anche dalle sentenze del TAR di Brescia in data 23 giugno 2014.
Il Banco di Prova in Gardone Val Trompia, supportato dal TAR di Brescia, interpretando in modo restrittivo l’articolo 2 della Legge 110/1975, ed ignorando completamente la legge 185/1990 sugli armamenti, ipotizzano la qualità di arma tipo-guerra a tutte le armi semiautomatiche (sia corte che lunghe) in grado di sparare una qualunque munizione militare. Secondo l’articolo 2 sono escluse le armi lunghe qualora siano sportive o venatorie.
Ora, con le modifiche attuale dalla nuova Legge Anti Terrorismo, tutte le armi B7 non sono più considerate venatorie, e ne consegue che per quelle di questa categoria, camerata in “calibri militari” (non esiste una definizione giuridica ne tecnica dei calibri militari, ma il Banco ha reso un noto un elenco di quelli che a sua idea lo sono).
In particolare il TAR si era espresso:
“il provvedimento impugnato nega alle armi per cui è causa la qualità di arma comune da sparo perché la considera “arma tipo guerra, categoria normativamente prevista dall’art. 1 comma 2 dell. L. 110/1975, e ciò perché ricorre uno dei requisiti previsti dalla norma stessa ovvero la possibilità di “utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra”. Inoltre, le armi in questione vanno pacificamente qualificate “arma corta”, non già arma lunga ovvero fucile o carabina. “omissis…” . Ciò posto, il legislatore considera tutte le armi che possono utilizzare le munizioni da guerra come “tipo guerra”, con una sola eccezione, quella prevista dall’art. 2 comma 2 della stessa L.110/75, per cui possono qualificarsi ”arma comune da sparo” soltanto “i fucili, le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra presentino specifiche caratteristiche di seguito elencate. … Detto altrimenti ogni pistola come per quelle cui è causa, che possa utilizzare munizioni da guerra è arma tipo guerra vietata, senza possibilità di deroghe”.
Affermazione verificabile direttamente anche sul sito del Banco su questa pagina, o anche sul sito del giudice E. Mori su questa pagina.
Fortunatamente nel servizio di classificazione del Banco di Prova, nelle ultime ore, molte armi rientranti nel decretaccio ora sono classificare sportive.
Rimangono in carico come armi venatorie le armi appartenenti alla categoria B7 in detenzione prima dell’entra in vigore del Decreto ovvero prima del 21 aprile 2015.
Non si sà come ci si dovranno conformare i detentori di armi che alla data del 21 aprile 2015 erano armi comuni venatorie ed in carico quindi in numero illimitato, nel momento in cui ad un modello già in detenzione venisse attribuita la classificazione per uso sportivo, rischiano così in modo inconsapevole di trovarsi con un quantitativo di armi oltre i limiti imposti dall’articolo 10 della Legge 18 aprile 1975, n.110. Ricordiamo infatti che è concessa la detenzione di armi sportive nel numero massimo di 6.
Purtroppo quando si mette pezza su pezza, le falle devono essere a loro volta corrette con un altra pezza.
Art.2 Legge 110 – 1975
[…] Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
[…]
Si rendono note due sentenze del Tar Brescia pronunciate in data 23.06.2014, a seguito di ricorso avverso il rifiuto di classificazione e conseguente disconoscimento della qualità di arma comune alle seguenti armi: - Pistola semiautomatica Olympic Arms, calibro . 223 Remington e calibro 5,45x 39; - Pistola F.N. Radom, calibro .223 Remington e modello Mini Archer nelle quali si riconosce la legittimità dei provvedimenti di rigetto adottati dal Banco Nazionale di Prova. Di seguito i due punti salienti delle sentenze, reperibili in formato integrale sul sito del Tribunale Amministrativo Regionale- Sez Brescia. - il Tar Brescia riconosce che “… l’ente preposto a rilasciare tale riconoscimento è … il Banco Nazionale di Provadi Gardone Val Trompia…che in base al D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012 è titolare esclusivo della funzione di verifica e classificazione delle armi da fuoco in Italia…”… “ se in particolare esso accerta che si tratta di arma da guerra o tipo guerra, ne discende per legge che l’uso ed il porto da parte dei privati ne è proibito, ai sensi della l. 110/75 e per quanto qui interessa ne è preclusa la commercializzazione. - In relazione alle armi oggetto di causa, in entrambe le pronunce, il Tar Brescia cosi si esprime: “il provvedimento impugnato nega alle armi per cui è causa la qualità di arma comune da sparo perché la considera “arma tipo guerra, categoria normativamente prevista dall’art. 1 comma 2 dell. L. 110/1975, e ciò perché ricorre uno dei requisiti previsti dalla norma stessa ovvero la possibilità di “ utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra”. Inoltre, le armi in questione vanno pacificamente qualificate “arma corta”, non già arma lunga ovvero fucile o carabina. “omissis…” . Ciò posto, il legislatore considera tutte le armi che possono utilizzare le munizioni da guerra come “tipo guerra”, con una sola eccezione, quella prevista dall’art. 2 comma 2 della stessa L.110/75, per cui possono qualificarsi” arma comune da sparo” soltanto “i fucili, le carabine che pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra presentino specifiche caratteristiche di seguito elencate. … Detto altrimenti ogni pistola come per quelle cui è causa, che possa utilizzare munizioni da guerra è arma tipo guerra vietata, senza possibilità di deroghe”.Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018
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Ma che cavolo significa? Il 7,62Nato non é proprio uguale al 308W ma lo camera: allora con il 308 non si può più andare a cinghiali mentre col 300WM si? E niente ungulati con il 6,5×55 oppure si visto che non é più usato “per fare la guerra”? E il 303? Il 30/06? Ma questi si sono bevuti il cervello!
Si sono bevuti anche oltre il cervello, e con stipendi da extra lusso legiferano e mangiano quello che vogliono.
Anche il .22 LR per certe cose ha un impiego militare… 😉
Attendiamo scongiurando!
Da oggi in poi conviene collezionare “farfalle”: sempre che il Governo (che è evidente prende disposizioni dal Ministero degli Interni), in qualche tanto futuro quanto quasi certo provvedimento non affermi che le “farfalle” sono terribili armi da guerra, equiparabili ai “droni”.
Si salvi chi può da questi politici e dalla convinzione del Mininterno secondo la quale “niente armi, niente rogne”!
Si vis pacem para bellum!
Quando ai cittadini onesti sarà vietato il possesso delle armi, gli unici a possederle saranno i disonesti …………..
Non ci si capisce più un caxxo.
Stanno a fa’ una confusione che la metà basta.