Armi Militari

La Classificazione delle Armi secondo il Banco

Banco di Prova GVT

Banco di Prova GVT

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

E’ con l’articolo 12-sexiesdecies della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che è formalizzata l’attività di riconoscimento da parte del Banco Nazionale, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alla categoria di cui alla normativa europea. Questo nuovo metodo di riconoscimento quale arma comune, subentra a seguito dell’abolizione del Catalogo Nazionale per le Armi Comuni. Si premette che in base alla normativa Europea, sono elementi distintivi per la classificazione di un’arma:

Il numero di colpi contenuto nel serbatoio, il nome del modello, non sono elementi distintivi. Si capisce quindi che questa nuova procedura di classificazione, è molto più fluida del precedente catalogo. Infatti, ora se una determinata pistola semiautomatica in calibro .45 ACP è dichiarata comune, poco importa che sia dotata di una canna da 4, 5 o magari 6 pollici, ai fini della classificazione, rientra sempre nella stessa classificazione. Chiaro che un’arma corta è un’arma la cui canna è minore di 300 mm oppure la sua lunghezza totale è inferiore ai 600 millimetri, sempre e comunque dovrà rispettare questi 2 parametri. Il Banco di Prova di Gardone Val Trompia, accetta questo modus operandi per quasi tutte le classificazioni, con l’esclusione della categoria B.7 ovvero “Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica”. Per questa categoria, il Banco, richiede una classificazione distinta modello per modello. Tale prassi è ovviamente anche adottata per le armi demilitarizzate.

P.S. La classificazione Europea delle armi è disponibile in questo articolo: La Classificazione UE delle Armi

Procedura del Banco di Prova di G.v.T.

Il Banco Nazionale, per ottemperare a quanto imposto dalla Legge, ha creato, nel proprio sito, un area riservata dove è possibile inserire le proprie richieste, scegliendo già da subito tra arma comune corta da sparo, arma comune lunga da sparo, arma comune da sparo appartenente alla categoria B7, arma comune da sparo sportiva. In seguito, tramite un apposito from s’ineriscono quelli che sono i parametri fondamentali di classificazione e del richiedente; richiedente che dovrà poi firmare la scheda in poiché sarà la persona responsabile di quanto dichiarato nella scheda stessa. I dati da inserire sono, come accennato sopra, produttore, tipologia di arma, categoria in riferimento alla Direttiva 91/477/CE, numero di canne, calibro/calibri nel caso di fucili express o combianti, tipologia di alimentazione / serbatoio. In base al Decreto Legislativo 204/2010 viene anche richiesto il paese di provenienza dell’arma, dato fondamentale per assicurare la tracciabilità Europea delle armi. Solo per la categoria B7 è da specificare il modello dell’arma, con due fotografie e dichiarare se il modello è costruito con parti di arma automatica. Solo per le armi cui verrà richiesta la classificazione quale arma sportiva, sono richiesti il modello dell’arma e le misure esatte di lunghezza canna e lunghezza dell’arma, e l’attività agonistica/ente sportivo a cui inoltrare la richiesta. Una volta inviata la domanda, ed eseguito il pagamento di Euro 24.00 + IVA si attende l’esito della verifica da parte del Banco stesso. Una volta confermata la scheda, a questa è assegnato un codice univoco per la tipologia di arma (o modello se trattasi di B7 o sportiva). Qualora la richiesta sia di una nuova arma sportiva, dapprima è approvata la classificazione del modello generico della famiglia, successivamente sarà approvata la classificazione sportiva, dello specifico modello. Può quindi capitare che i modelli sportivi vengano pubblicati qualche settimana dopo la scheda generica. Altresì è possibile che da una scheda generica, siano collegate più schede di armi sportive. Basti pensare ad esempio ad una famiglia di revolver, tutti sportivi in base a varie misure di canna. Esisterà una sola scheda generica che rende comuni tutti le armi dello stesso produttore con la stessa tipologia di funzionamento, e saranno anche presenti varie schede sportive, una per ogni misura della lunghezza della canna. In base alla Legge 135/2012, il Banco, rende disponibili le schede delle armi già classificate, a questo indirizzo.

Criticità

Ad aver letto quanto sopra scritto le cose dovrebbero funzionare come un orologio svizzero…. Ma … La Legge 135 sposta la responsabilità sull’attribuzione delle caratterstiche di arma comune, al Banco, in particolare sul suo direttore. A questo punto, vuoi per le nostre esperienze storiche, vuoi per una legislazione a volte poco chiara, che il Banco, per una interpretazione restrittiva dell’attuale normativa, considera come unico testo inerenti le armi la sola Legge 110. In questo modo, con una lettura rigorosa dell’articolo n.2, in particolare a questo periodo “Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che,  pur potendosi prestare all’utilizzazione del  munizionamento  da  guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano  limitato  volume  di  fuoco  e  siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.” Il Banco di Prova quindi non ammette la qualità di arma comune alle pistole che possano sparare munizionamento militare. Inutile fare qui polemica sul fatto che ai civili il munizionamento militare è comunque vietato e quindi non potranno mai avere una pistola che lo utilizzi. Per il periodo inerene il limitato volume di fuoco, tutto sommato, il Banco ha trovato l’escamotage dei serbatori da 29 colpi per le armi sportive idonee all’uso di munizioni militari. Sono apparse in questi giorni anche molte schede di armi B4 in realtà classificate come B7, ma a mio avviso, questi errori sono da attribuire più a chi ha compilato la scheda che non ha prontamente motivato il rifiuto di una classificazione B4. Motivo di molta incertezza riguardo la classificazione nasce dal fatto che il Banco di Prova abbia inoltre voluto differenziare non solo le categorie europee ma anche i singoli punti di tali categorie, diversificando quindi una categoria B punto 4 da una categoria B punto 7. Questo approccio a nostro avviso creerà non poca confusione in quanto la distinzione tra alcuni punti di una categoria possono essere molto labili quale ad esempio le armi B7 dove il parametro “assomigliante” è sicuramente molto soggettivo, ma sempre una cat. B resterebbe. Chiaro che il voler applicare la classificazione Europea, che tratta le famiglie di armi sui modelli specifici sicuramente darà origine ad alcune collisioni. Basti pensare ad esempio alla confusione che può generare la presenza di una carabina Beretta in calibro 9×21 mm nelle B4, dove nella scheda non compare né la foto né il nome del modello nel preciso momento in cui una carabina Beretta CX4 in calibro 9×19 mm venisse classificate come B7. La confusione sarà assicurata nel momento in cui verrano classificate le armi sportive per le categorie B7; ci si troverà ad avere un esemplare “generico” classificato come arma comune (eventualmente venatoria) ed uno specifico modello sportivo. Se ci fosse fatta la classificazione per famiglie anziché per modelli anche con le B7 il problema non si genererebbe. Ma si sà forse l’assenza del catalogo ha lasciato spaesati molti organi istituzionali i cui dirigenti forse troppo abituati a ragionare a scatole chiuse per anni in questo nuovo sistema si sentono forse spaesati. In merito agli eventuali problemi sulle collisioni delle armi sportive, potete leggere questi 2 articoli : – I Pasticci delle Armi SportiveI Pasticci delle Armi Sportive – Parte II

Articolo 12-sexiesdecies Legge 7 agosto 2012, n. 135 A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo – Legge 110/1975
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con  caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le  armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare  il  rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate ‘da bersaglio da sala’, o ad emissione di gas, nonché le  armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia  corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi  gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27  millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi  dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a  7,5  Joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma,  si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano  nei riguardi degli strumenti  lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come  strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018

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