La Detenzione delle Munizioni

Ultimo aggiornamento : domenica 20 dicembre 2020

In questo breve articolo, tratteremo i quantitativi detenibili di

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Più nel dettaglio, l’art.38 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) recita quanto segue:

Art.38 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita’, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e’ altresi’ necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

Art.39 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nei casi d’urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Munizioni

Invece i quantitativi massimi detenibili da un privato cittadino senza particolari licenze in un deposito (locale) sono indicati invece nell’art. 97 del Regolamento del Testo Unico, il quale dice

Art. 97 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.:
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.

Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, appare in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Consiglio a tutti di leggere bene la prima riga “.. possono tenersi in deposito o trasportarsi ..”.
Il limite indicato è riferito al deposito non alla persona (come invece è per le armi nell’articolo 10 della Legge 110/1975). Quindi se qualche persona in modo restrittivo pensa che sia riferito alla persona lo rilegga, perché ragionando in tal senso potrebbe commettere un reato senza saperlo.
Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire.
Innanzitutto l’articolo 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. è inserito nella parte inerente “DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI DISASTRI” e non in quello delle autorizzazioni o della pubblica sicurezza. Appare evidente che i limiti illustrati sono imposti per evitare disastri in caso di incendio nei locali. Per lo stesso motivo, senza particolari autorizzazioni (ADR) non si possono comunque trasportare assieme quantità oltre i limiti.
Posso quindi detenere, nonostante l’usanza ormai assodata che i limiti siano sul personale possesso, 200 munizioni per pistola a casa, ed allo stesso tempo acquistarne 200 presso un armeria per poter poi andare a spararle al poligono (sia pubblico che privato). L’importante è che nello stesso luogo (auto o locale) non siano presenti più di 200 munizioni per pistola.
Per lo stesso motivo, attenzione, che se nella stessa abitazione convivono più persone , il limite massimo per il locale è comunque quello indicato nell’articolo 97. Non si possono quindi cumulare munizioni oltre il limite, se 5 persone in casa possono detenere munizioni, queste devono stare attente a non detenerle tutte (5 × 200 = 1000) nello stesso locale per non incorrere nel reato.
La domanda a questo punto sarà se ogni stanza possa essere considerata un deposito indipendente. L’allegato del T.U.L.P.S. indica come deposito in locale debitamente isolato. Personalmente penso che  normalmente due stanze contigue dello stesso immobile non possano considerarsi debitamente isolate. Una deroga viene di norma rilasciata qualora vi siano più persone nello stesso appartamento.
Purtroppo, vale anche la stessa cosa anche qualora più persone trasportino contemporaneamente munizioni nello stesso automezzo contemporaneamente.
Purtroppo l’ usucapione di un interpretazione restrittiva ha convinto molti a sostenere la tesi secondo cui i limiti dell’art.97 siano indicati a persona, ma purtroppo non è così. I limiti non sono né al singolo né sul porto d’armi (che ricordiamo fa solo da titolo di acquisto).
D’ogni modo provate a chiedere informazioni dettagliate al proprio ufficio di Pubblica Sicurezza prima di denunciare quantitativi oltre quelli indicati.
Si fa notare come il T.U.L.P.S. possa anche avere un vuoto normativo per quanto riguarda le munizioni da fucile non idonee all’uso venatorio (.22LR; 5,45 x 39; 17 Hornet). Oggi, ovvero dopo l’entrata in vigore della Legge 157/1992 (Legge sulla caccia), per la definizione di munizione venatoria si fa espresso riferimento all’Art.13, ma nel 1940 (data di entrata in vigore del Regolamento del T.U.L.P.S.) tutte le armi lunghe erano idonee all’uso venatorio ed è quindi ovvio che nel 1940 il legislatore volesse differenziare esclusivamente le munizioni per arma lunga da quelle per arma corta. Anche negli allegati che definiscono i criteri per i depositi di esplodenti (depositi o armerie) si fa espresso rifermento a munizioni per arma lunga o per arma corta.
Si sottolinea inoltre che se tali munizioni fossero escluse da quelle espressamente ammesse non potrebbero neppure essere vendute e di conseguenza tanto meno detenibili o utilizzabili dai privati cittadini; e di conseguenza pure le armi camerate in tali calibri non potrebbero essere commercializzate. Si sottolinea però che il Ministero dell’Interno, come si può anche leggere nella loro sezione FAQ del sito, in modo atecnico emanò una circolare dichiarando che tali munizioni devono essere considerate come munizioni per arma corta.
In questo specifico caso ci si trova in una situazione in cui una legge posteriore non ha opportunamente aggiornato una Legge antecedente ma, cosa più grave, un parere del Ministero ha addirittura seminato ancor più incertezza.
A mio avviso, tali munizioni (5,45 x 39, 22LR, ecc) rientrano nei limiti delle 1500 per arma lunga, anzi, se erroneamente le considerassi per arma corta, e detenessi ulteriori 1500 per arma  lunga, potrei commettere reato superando il limite di quelle per arma lunga in quanto non vi è scritto in nessuna Legge che tali munizioni siano da considerare tra quelle per ama corta. E’ solo una paturnia del Ministero, ma che purtroppo spesso risponde a quesiti senza approfondire la questione.
Vi consiglio la lettura di questo vecchio articolo: Spiegazioni sulla quantità e specie delle cartucce detenibili senza licenza del Prefetto.

Inoltre, per chi detiene armi, è già ha presentato denuncia, la LEGGE 18 aprile 1975, n. 110, permette l’esclusione dalla denuncia di 1000 munizioni da caccia a palla spezzata, nel dettaglio ecco l’articolo 26. Attenzione perché queste munizioni fanno comunque cumulo nei limiti massimi detenibili nel locale!

Art. 26 – Legge 18 aprile 1975, n.110:
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
E’ soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in  possesso  di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Attenzione però.
Sebbene al ratio legis sia chiara, ovvero chi ha armi può evitare di denunciare fino a 1000 munizioni a palla spezzata, anche perché a livello di pubblica sicurezza la detenzione di 1000 munizioni a pallini è irrilevante rispetto all’aver un’arma, un giudice della Provincia di Trento, in passato, ha dato una interpretazione decisamente restrittiva. Ovvero secondo la sua personale interpretazione l’aver anche solo una munizione diversa da quelle a pallini, obbliga la denuncia di tutto il materiale esplodente ivi comprese le cartucce a pallini per fucile da caccia, anche se in quantità inferiore alle 1000.
In realtà, come detto poco sopra, la norma era stata scritta nel 1975 con l’intento di non obbligare i cacciatori al dover denunciare ogni volta anche la minima modifica dei quantitativi di munizioni da caccia in detenzione, ricordando che prima della Circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006 – Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in dimunuzione di munizionamento regolarmente detenuto del Ministero dell’Interno, era prassi denunciare la quantità esatta di munizioni.

Polvere da Lancio e/o da Mina

La detenzione della polvere da lancio o da mina in un deposito, da un privato cittadino senza licenze, previa denuncia della detenzione, è concessa fino al limite massimo di 5Kg.
Attenzione, perché in questo conteggio, bisogna tenere conto anche della polvere contenuta nelle munizioni detenute.
Per calcolare le equivalenze, esistono di fatto 2 normative. Il T.U.L.P.S., con la vetusta formula dove 5Kg = 1500 munizioni per fucile; (le 200 munizioni da pistola non rientrano nell’equazione perché sono poste dopo la parola “nonché”) dove si evince che per ogni munizione da fucile siano calcolati 3.334 grammi di polvere da lancio.
Per gli esercizi di minuta vendita, soggetti a Licenza, si applicano invece le equivalenze dell’Allegato B al Regolamento del T.U.L.P.S., elencate nella tabella sottostante.

 

1 Kg di polvere da lancio equivale a:
(le righe sono distinte, non cumulative)
N. Descrizione Equivalenza
300 cartucce per armi lunghe caricate con polvere nera 3,333 g
560 cartucce per armi lunghe caricate con polvere senza fumo 1,786 g
4’000 cartucce per arma corta 0,250 g
12’000 cartucce a percussione anulare per arma corta o lunga 0,083 g
25’000 cartucce per armi Flobert 0,040 g
12’000 cartucce da salve 0,083 g
24’000 cartucce della V categoria, gruppo E. 0,042 g

Ad oggi purtroppo nessuno si è sbilanciato ad indicarle valevole anche per i privati detentori. Secondo logica, se una munizione per arma lunga caricata a polvere infume equivale a 1000 g / 560 = 1,786 grammi nell’esercizio di minuta vendita, per il buon senso questa dovrebbe pesare lo stesso nel memento in cui un privato la detiene. Purtroppo però, l’unica legge applicabile al cittadino è quella del T.U.L.P.S., poiché l’allegato I è esclusivamente riservato ai titolari di licenza di minuta vendita.
Chi si trova quindi a detenere ad esempio tutte le munizioni possibili non può detenere un solo grammo di polvere.

Licenza Prefettizia

Quanto fin qui detto, vale per chi non è soggetto di particolare licenza rilasciata dal Prefetto. Questo perché può essere rilasciata, a chi debitamente motivato, una licenza permanente di “deposito” di munizioni. Licenza che permette il superamento per la detenzione (e nonché per il trasporto) delle 200 munizioni per arma corta.
Qui sotto le quattro circolari inerenti la suddetta licenza.

FAQ

La ricarica casalinga delle munizioni è legale?

Si. La ricarica casalinga per uso personale delle munizioni è attività lecita a patto che non avvenga il commercio delle munizioni ricaricate.

Devo denunciare il consumo di munizioni/polvere ?

No. O meglio, l’art.58 del Regolamento del T.U.L.P.S. impone che la denuncia deve essere precisa e va ripresentata ad ogni variazione delle quantità. Esiste però la Circolare 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006 – Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in dimunuzione di munizionamento regolarmente detenuto che in passo specifica : “Chi detiene munizioni regolarmente denunciate non deve fare alcuna variazione qualora il numero delle stesse sia inferiore a quello dichiarato.”

Come faccio a sapere se una determinata munuzione è per arma corta o lunga ?

A questo quesito può rispondere il CIP tramite le sue schede per quanto concerne le munizioni a fuoco centrale. Per le munizioni anulari bisogna fare una ricerca storica. Invito d’ogni modo a leggere il seguente nostro articolo per avere maggior chiarezza sulle distinzioni tra le 2 famiglie.

Oggi, dopo l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2015 n. 43, le munizioni delle ex-armi da caccia, come a esempio le 7,62x39mm sono detenibili in massimo 200 pezzi ?

Assolutamente no! La legge 43 ha aggiunto il punto 2Bis, riducendo la categoria di armi idonee all’uso venatorio, ma non ha assolutamente modificato le specifiche sui calibri minimi per uso ventatorio. Esistono tutt’oggi infatti armi non appartenenti alla Catergoria B7, camerate appunto nel 7,62 x 39 mm. (Vedi gli SKS Classificati B4, e parecchie carabine bolt-action).
Gli unici calibri non più venatori sono quelli a percuissione anulare inferiori al 6mm Flobert.

Posso detenere 200 munizioni per pistola a casa, ed acquistarne ulteriori 50, riportarle poi nello stesso luogo ma consumandole entro le 72 ore ?

No!.  Le 72 ore sono il limite massimo di tempo entro cui presentare una denuncia sulla variazione delle quantità (in eccesso) del materiale esplodente, ma nell’esatto momento in cui a casa ne vengo a detenere oltre il limite imposto dall’art. 97, commento reato cui all’articolo 678 del codice penale “Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti” il quale sanziona chi oltrepassa i limiti detentivi massimi (La pena è l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda fino ad € 247.00).

Ultimo aggiornamento : domenica 20 dicembre 2020

© 2015 – 2020, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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9 risposte a “La Detenzione delle Munizioni”

  1. Quando si possiedono armi corte e armi lunghe con uguale calibro, tipo 40s&w comune a pistole e fucili, vale sempre la regola delle 200 cartucce in totale ?
    E se invece si possiede arma corta 40s&w, e carabina .22lr totale sempre 200 diviso tra i diversi calibri o si può detenere(denunciando) 200 cal.40s&w più altri 200 cal. 22lr ?? Non si capisce bene, alcuni armieri dicono di sì sui 400….compreso mio commissariato di PS…. ora passato ad altra zona di Roma con comando carabinieri dicono di no……massimo 200 in totale tra i vari calibri….
    Grazie

  2. Le munizioni sono di 3 tipi, per armi lunghe, per armi corte, a quelle a percussione anulare.
    l’organo che dice se una munizione è corta/lunga è la CIP.
    Le munizioni per pistola (.40SW, 45,9mm) sono sempre intese per arma corta, anche se si detengono armi lunghe nello stesso calibro (CX4).
    La loro detenzione, indipendentemente dalle armi possedute è sempre di 200 pz in totale. Su questo argomento ci è anche chiarita la cosa nel Dlgs 204/2010.

    Sul discorso .22LR bisogna fare un discorso complesso : https://www.armimilitari.it/wordpress/spiegazioni-sulla-quantita-e-specie-delle-cartucce-detenibili-senza-licenza-del-prefetto/

    Prudenzialmente consiglio massimo 200pz tra munizioni per pistola e .22LR

  3. E’ lecito affermare in virtù delle varie circolari riguardanti la licenza di deposito prefettizia sopra riportate , che il limite massimo della polvere detenibile non è più 5kg , ma si aggiungono altri 5kg in virtù della licenza stessa ? O non è così ? Oppure solamente 0,250 g x 1500 = 375 g di polvere ?

    Grazie !

    1. La licenza prefettizia è rilasciata per un determinato locale (infatti nella richiesta, e nell’eventuale sopralluogo, viene verificato il locale).
      Tra le varie prescrizioni in calce alla licenza c’è anche scritto che è vietato introdurre ulteriori materiali esplodenti nel locale oggetto della licenza.
      Quindi leggendo in combinato le prescrizioni in licenza e l’art.97 del Reg. del TULPS, eventuale polvere oltre ai limiti indicati, va tenuta in un secondo locale.

  4. Una richiesta di conferma, se possibile. Munizioni in calibro idoneo alla caccia, ma oggettivamente *non* utilizzabili per attivita’ venatoria, classicamente le cal. 12 ‘Less then lethal’ (vuoi gomma, plastica o altro polimero).
    Vanno conteggiate tra le duecento (in quanto, per il tipo di caricamento, non idonee alla caccia) o prevale il calibro (idoneo alla caccia) come discriminante?
    Grazie

      1. Non sono un esperto in materia , ma essendo una cartuccia in calibro 12 per canna liscia , e non essendoci più nessuna distinzione in dipendenza della lunghezza della canna ( tutte le canne ad anima liscia in cal. 12 sono considerate da caccia ) in virtù della circolare Nr. 005667/2016 Roma, 13 maggio 2016 , verrebbe da pensare che, in assenza di specifica regolamentazione sulle suddette cartucce, siano da considerare da caccia, con la sola distinzione del munizionamento spezzato o a palla unica.
        Ma lascio l’ultima parola all’admin .

      2. Spesso la soluzione è sotto gli occhi
        “[…] ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere […]”.
        Un fucile in calibro 12 è un fucile da caccia ? (si)
        Una qualunque munizione in calibro 12 è una munizione per fucile in calibro 12 ? (si)

        Quindi una qualunque munizione in calibro 12 è cosiderata come “[…] cartucce da fucile da caccia […]”; quindi rientra nelle 1500

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