Ebbene si, purtroppo ormai si può proprio parlare di disfatta.
Nei giorni scorsi in fase di conversione del D.L. 7/2015 antiterrorismo e missioni, la Camera dei Deputati ha approvato alcuni emendamenti governativi all’art. 3 assai problematici per il settore armiero sportivo e civile. Tali modifiche, inserite come emendamenti all’art. 3 pongono una pesantissima restrizione sulle armi appartenenti alla categoria B7 della Direttiva CEE 477/91 – Governo Italiano – Provvedimenti del Governo, nonché sui caricatori aventi capienza superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed a 15 per quelle corte.
Non appena la notizia è trapelata delle stanze di Montecitorio, ad inizio mese, tutte le nostre numerose associazioni di settore si sono mosse divulgano comunicati stampa e cercando di porre invano rimedio ove possibile.
L’unica cosa positiva che ho potuto notare è stato l’aumento di recettività da parte dei privati cittadini, che hanno firmato la petizione on-line, segno che forse si sta prendendo coscienza di dover essere uniti per poter far fronte comune.
Nel frattempo, visiti gli ormai tempi stretti per la conversione del Decreto (che scade il 20 aprile 2015), al Senato si sono rapidamente susseguite le trattazioni nelle varie Commissioni.
A nulla sono valsi gli Ordini Del Giorno G/1854/1/2, 3 e 4 proposti dai Senatori Battista (Aut), Vaccari (PD), Luciano Rossi (AP), Caleo (PD), Broglia (PD), Di Biagio (AP), Biliardi (AP) con l’inserimento anche del Senatore Divina (LN) e G/1854/2/2, 3 e 4 proposto dalla Senatrice Bonfrisco (Fi-Pdl) .
I “nostri” Senatori, trovandosi in minoranza, davanti al “golpe” attuato dal Governo per mano del Vice Ministro dell’ Interno Filippo Bubbico (PD), non sono riusciti a far approvare i propri emendamenti volti a cancellare tutto o in parte il truffaldino art.3 .
Come si può vedere, dal Fascicolo Iter DDL S. 1854, nello stralcio riportato qui sotto, il testo della Conversione Legge è blindato, ed il Governo si è opposto ad ogni modifica.
Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.Con distinte votazioni, previo parere contrario dei relatori e dei rappresentanti del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.0.1.Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3. Il PRESIDENTE chiede preliminarmente chiarimenti al Governo sulla formulazione dell’articolo 3, comma 3-decies, sull’attività venatoria. Replica il vice ministro BUBBICO, fornendo le relative spiegazioni. Il senatore DIVINA (LN-Aut) interviene per raccomandare l’approvazione dell’emendamento 3.11. I RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative. Con distinte votazioni, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 4.Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5 e 4.0.6.Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, le Commissioni riunite respingono le proposte emendative 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6.Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono altresì gli emendamenti 6.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.0.1, 7.0.3, 8.1, mentre gli emendamenti 7.0.2, 8.2, 8.3 e 8.4 vengono ritirati dai rispettivi proponenti. |
Ora, l’ultima spiaggia rimane l’Assemblea del Senato, programmata dal 14 aprile ore 11:00, ma vedendo il modus operandi del Governo presso le Commissioni, rimangono ben poche speranze.
Di fatto, cosa cambierà ?
Le modifiche che verranno apportate renderanno immediatamente non più idonee ad uso venatorio le armi rientranti nella Classificazione B7. (Qui l’elenco).
Queste, a loro volta, saranno comparate alle attuali “armi comuni” , quindi se esiste la relativa scheda nelle armi sportive, l’arma potrà essere classifica sportiva, ed fare cumulo tra le 6. Nel caso contrario rientrerà nel limite di detenzione di 3 esemplari.
La detenzione in deroga all’art.10 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 verrà concessa a chi, al momento dell’entrata in vigore della nuova Legge, avrà armi un esubero, per le sole armi in esubero. Di fatto chi avrà armi B7, queste resteranno in detenzione come uso caccia, non potranno essere usate a caccia, e nel caso di movimentazione (cessione o inserimento/rimozione in collezione) rientreranno nel cumulo delle sole 3 armi detraibili (ed usabili) senza licenza di collezione.
Oltre le tre, sarà necessario inserire le prossime in collezione.
Si ricorda che per le armi in collezione è vietata la detenzione del relativo munizionamento (il divieto viene meno se si detiene un arma o conversione nello stesso calibro fuori dalla collezione). Appare quindi ovvio un completo intasamento delle vendite/cessioni, anche delle armi corte e di tutte quelle sportive.
Il comodato delle suddette armi, se non sportive, sarà immediatamente vietato.
Dal 05 novembre 2015, i caricatori aventi capacità maggiore di 5 colpi per arma lunga, e quelli con capacità maggiore di 15 per arma corta, dovranno essere denunciati, al pari delle armi bianche. La pena in caso di omissione di denuncia è la medesima, quindi ritrovarsi con un caricatore non denunciato.
Qui le nuove modifiche saranno veramente dannose per le persone che detengono serbatoi, accessori acquistati ed acquistabili liberamente non solo in tutta Europa ma anche nel resto del mondo. Basta pensare ad esempio nel caso di appassionato di militaria minorenne, dove può liberamente acquistare, anche per corrispondenza, qualunque serbatoio, e si trovava nella situazione di doverne denunciare la detenzione pur magari essendo minorenne, o peggio, non essendo possessore di qualunque titolo, senza magari venir messo al corrente delle modifiche legislative in tal merito.
La denuncia non sarà obbligatoria per i detentori di Licenze di produzione, importazione, distribuzione, commercio; norma superflua in quanto i professionisti utilizzano i registri e non le deuncie presso l’autorità di PS.
Purtroppo il Governo non ha pensato a
- Chi possiede più di un esemplare identico di arma, in quanto l’attuale limite sulla collezione è quello di avere un arma per esemplare, verrà applicata un ulteriore deroga ?
Sappiamo che nel caso specifico dei collezionisti, la circolare 559/C-50.64 39-E-85 del 15 ottobre 1996 ha sancito che esemplari uguali, ma con caratteristiche anche storiche o collezionistiche differenti vengono conteggiate separatamente, ma con le armi “moderne” come sarà ? - I caricatori, che dopo il 05 novembre, in base al D.L. 29-09-2013 n-121 se ceduti dovranno essere ridotti, dovranno quindi essere defalcati dalla denuncia senza formalità ?
- Un minorenne, che al 05.11.2015 deterrà dei caricatori “maggiorati”, oggetti di libera vendita, come potra denunciarli in qualità di minorenne ?
ma questo è solo il primo dei più piccoli problemi che capitano quando si fanno le cose senza saperle fare.
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