Le armi A6 – Quali sono? Esistono?

Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

La definizione delle armi appartenenti alla Categoria A punto 6 data dalla direttiva 91/477/CEE è semplice e chiara: “armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche”.

CATEGORIA A – Armi da fuoco proibite
A.6 Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.


«Articolo 7 paragrafo 4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).»;

Ma identificarle è altrettanto semplice?

Premettendo che sono armi semiautomatiche, e quindi non in grado di sparare a raffica, ritengo non possa esserci sistema diverso da quello della verifica di ciascun singolo esemplare.

Si, ho scritto esemplare per esemplare. Infatti ai tempi del catalogo nazionale, le armi erano identificate in base al modello. Quanti di voi oggi hanno in denuncia armi come “fucile Garand modello M1” o “carabina Mauser modello 98” o “Simonov SKS” senza aver riportato sulla carta l’identificazione del reale produttore dell’arma?
Prendiamo ad esempio le armi aventi il vecchio numero di catalogo 12687 “Adler modello AK”. Nelle note della scheda si legge “Sull’arma oltre al marchio di fabbrica Adler possono apparire i seguenti marchi e/o sigle: 47, 47S, AK, 74M, 74M2, AKM, 56, 56S, 74, 88S, SA 85M, MP1K, PPI. Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo sulle armi nella seduta del 09 maggio 2001 190° aggiornamento Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001 n. 167“.
Gli esperti di questa tipologia di armi notano subito che le sigle “56S, SA85M” identificano degli esemplari di Kalashnikov nati espressamente per il mercato civile, e quindi non dotati di tiro a raffica.
E quindi all’interno della lista delle armi comuni identificate dal numero di (ex) catalogo 12687 si trovano sia armi “convertite” sia armi non convertite, cioè nate semiautomatiche.
Sempre per esempio, lo stesso discorso si può fare per l’arma “F.N. FAL“, prodotta da più di 20 nazioni ed in centinaia di modelli. Sono tutti ricompresi in un unico decreto di catalogazione, il numero 6727: marca “F.N.” modello “Fal prima versione (mire regolabili)“. Note : “Sull’arma potrà apparire anche la sigla STG 58. […] Sull’arma in alternativa al marchio di fabbrica Birmingham Small Arms (BSA – Inghilterra) possono comparire le seguenti sigle della medesima fabbrica: UE, L1A1. […] L’arma può essere denominata anche Nuova Jager.[…] Sull’arma oltre al marchio di fabbrica potranno apparire anche i seguenti marchi e/o sigle dell’arsenale argentino: sigla FM (inscritta all’interno di un cerchio) e/o il logo Fabbrica Militar de Arms Portatiles-Rosario-Industria argentina […] Steyr Daimler – Puch. […] Century Arms Inc – Georgia VT – Made in U.S.A. […]“. (Il modello argentino, ad esempio ad oggi non è classificato).
Ma, ovviamente, sappiamo che i modelli “L1A1” e quelli prodotti dalla “Century Arms” nascono in versione solo semiautomatica.
Purtroppo di schede di catalogo come queste ce ne sono parecchie decine, forse qualche centinaio.

E dunque, come si fa quindi a capire se le armi ante 2012 appartengano oggi alla categoria A6?
La risposta che proponevo: “guardandole una per una ” parrebbe semplice…
Ma ne siamo sicuri ?
Esistono infatti anche armi nate semiautomatiche realizzate partendo da castelli  opportunamente modificati, rispettanti anche i parametri imposti dall’A.T.F. americana per il bando delle armi automatiche, che garantiscono esclusivamente il solo fuoco semiautomatico.
E per quelle post 2012? Sarà sufficiente verificare se la scheda del Banco la indichi come demilitarizzata?
Il Banco, dal 2012, adotta la seguente disposizione: “[…] per le armi di categoria B7 dovrà altresì essere dichiarato se l’arma proviene o no dalla demilitarizzazione di arma automatica. Se l’arma proviene dalla demilitarizzazione di arma automatica o se assemblata utilizzando componenti di armi automatiche, un esemplare, unitamente alla […]“.
Ma quali componenti bisogna guardare?
La canna? Nei sopracitati “Adler modello AK”, la canna è la medesima sia nelle versioni automatiche sia nelle versioni semiautomatiche.
Pure l’otturatore è il medesimo.
Il porta otturatore (che tra l’altro non è neppure parte d’arma e quindi chiunque potrebbe sostituito senza problemi)?
Il fusto o meglio la parte superiore e/o la parte inferiore? Si, guardando il fusto lo si può capire… ma non sempre…
Pensate ed esempio ad una pistola Glock … La modello 18 (la versione automatica) ha lo stesso fusto della diffusissima modello 17, che invece nasce solo come pistola semiautomatica.
Non basta.
Ad esempio prendiamo una, tra le schede di classificazione di armi commercializzate come demilitarizzate in cui il produttore indicato è “Nuova Jager S.r.l.” (made in Italy): nel momento in cui l’arma nasce viene registrata sul registro di fabbricazione per armi comuni (licenza ex art. 31 del T.U.L.P.S.), mentre il registro su cui vengono registrate le armi automatiche (licenza ex art. 28 del T.U.L.P.S.) non lo ha mai visto.
Ha tecnicamente senso considerarla “arma da fuoco automatica che è stata trasformata in arma semiautomatica“?
Senza considerare che anche molte armi nate semiautomatiche in realtà sono realizzate con castelli semilavorati nati per la produzione di armi automatiche… quindi… sarebbero da considerare armi realizzate con parti di armi automatiche tutte le armi ?
Pensate ad esempio quando nel 1958 la Beretta realizzò il nostro fucile Beretta BM 59… Lo realizzò partendo da un castello di un fucile M1 Garand. Sarebbe da considerare demilitarizzato anche l’M1 Garand ? Il fucile Tokarev SVT-40 aveva anche una versione automatica, l’AVT in cui differisce solo per il pacchetto di scatto, eppure nessuno si è mai sognato di considerare il Tokarev SVT quale arma convertita.
Da tecnico fatico a capire. Appare chiaro come sia più facile modificare un castello “vergine” per realizzare una modifica che renda l’arma automatica anziché partire da un castello sul quale tali modifiche sono state già perennemente manomesse. Penso che chiunque abbia un minimo di conoscenza meccanica si renda conto della differenza che può esserci tra il forare un foglio di metallo rispetto ad un foglio di metallo su cui è stato saldato un perno maggiorato.
Sarebbe più corretto considerare come A6 le armi automatiche convertite semplicemente sostituendo il selettore, come avviene ad esempio in Svizzera con l’Stgw57, dove il ripristino può essere semplice e veloce oppure le armi trasformate secondo le indicazione del Ministero dell’Interno mediante operazioni che ne rendono la conversione irreversibile ?
D’ogni modo nell’articolo riguardante le armi demilitarizzate avevamo spiegato come in realtà queste legalmente non esistano, perché, una volta eseguite le operazioni di demilitarizzazione, l’arma risultante è – e lo sarà per sempre – un’arma comune, esattamente come qualsiasi altra arma comunemente commercializzata in Italia.

Ma allora, quali differenze tecniche esistono se tali operazioni sono effettuate prima della nascita del’arma o successivamente ?

Ricordiamoci che con il recepimento della Direttiva UE 2017/853, le armi A6 sono acquistabili e detenibili sono dagli sportivi, e qualora un detentore si ammali o smetta semplicemente di essere sportivo, potrà essere autorizzato a tenerle solo in forza di una nuova licenza di collezione, il cui rilascio è previsto “in singoli casi eccezionali e debitamente motivati“.
Che senso ha discriminarle in questo modo?
Ricordiamo che in alcuni Stati Membri dell’Unione Europea le armi “convertite” erano quelle a cui bastava semplicemente togliere un leveraggio interno senza quindi apportare modifiche permanenti.
In Italia le armi soggette alle operazioni di demilitarizzazione elencate nella circolare Circolare 577/B.50106.D.2002 del 20 settembre 2002 – Nuove disposizioni in materia di «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da sparo invece erano soggette ad operazioni tecniche che rendevano impossibile il ripristino.

Sarà curioso vedere con quali criteri il Banco di Prova di Gardone Val Trompia deciderà quale arma dovrà essere classificata A6 e quale B9, anche considerando che non tutte le armi oggi circolanti in Italia sono state classificate.

Shoestring machinegun - Mitragliatrice a stringa
Shoestring machinegun / Mitragliatrice a stringa. – P.S. Ai sensi della Direttiva 91/477/CEE si intende per: «arma automatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto; «arma semiautomatica» un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019

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4 risposte a “Le armi A6 – Quali sono? Esistono?”

  1. premesso che sto brancolando nel buio ( e non solo io: Nuova Jager, da me interpellata sta “aspettando indicazioni”)… ma la domanda sarebbe questa: ho acquistato, tramite la mia armeria, un Beretta BM59, appunto dalla Nuova Jager a giugno 2018. Vorrei sapere, alla luce del recepimento della nuova Direttiva, se per detenerlo è sufficiente l’iscrizione ad una sezione del TSN (che ho) con alcune frequentazioni/anno, oppure devo iscrivermi anche alle gare ex ordinanza, oppure ancora devo richiedere Licenza di Collezione… c’è qualcuno che mi può rispondere?

  2. @alessandro è sufficiente l’iscrizione al TSN come me per avere anche la possibilità del caricatore “maggiorato” o “originale” previsto

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