Le armi antiche vanno denunciate

Negli ultimi giorni ci stanno arrivando molte domande da parte dei nostri lettori circa il non obbligo di denuncia delle armi antiche.
Ricordiamo che la denuncia delle armi è regolamentata dall’art. 38 del T.U.L.P.S.

Art. 38 – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero’ al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204. ((128))
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

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AGGIORNAMENTO (119) Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l’art. 3, comma 3-novies) che “Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall’obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma”.
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AGGIORNAMENTO (128) Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104 ha disposto (con l’art. 12, comma 2) che “Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 3) che “L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente”.

Ciò che pare creare confusione è l’inizio del periodo, ovvero: “armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere”.
Per completezza di comprensione riportiamo l’art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92:

Art. 1-bis, comma 1, lettera b del Dlgs 527/92
[…]
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’ stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
[…]

Appare cristallino come la richiamata lettera b) definisca esclusivamente le parti di armi, e che quindi si possa affermare che l’obbligo di denuncia è in capo a chi detiene: armi, canne, telai, fusti (upper o lower), carrelli, tamburi, blocchi di culatta, otturatori, munizioni, materiale esplodente.
Il fatto che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 sia il recepimento della Direttiva Europea 477, e che questa sia riferita solo alle armi “moderne”, nulla toglie all’ordinamento nazionale dei singoli Paesi membri qualora applicassero norme maggiormente restrittive.
Anzi, ricordiamo che per la nostra legislazione, la definizione di arma è quella dell’articolo 30 del T.U.L.P.S. ovvero tutte le armi da sparo [da sparo, non solo quelle da fuoco, quindi anche quelle ad aria compressa, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona].

Art. 30. (Art. 29 T. U. 1926) – R.D. 773 del 18 giugno 1931.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

 

Art.7 DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982 (G.U.5 giugno 1982, n. 153)

7. Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l’epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Appare quindi chiarito che anche la detenzione delle armi antiche è soggetta a denuncia.
Rimangono esenti soltanto i soggetti indicati nel secondo comma dell’art. 38.

Per completezza vi ricordiamo questo nostro vecchio articolo: Le Baionette Vanno Denunciate

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22 risposte a “Le armi antiche vanno denunciate”

  1. Egr. direttore, nel corso degli anni, ho riscontrato in generale una scarsa conoscenza delle leggi sulle armi antiche di cui sono un collezionista. Abbiamo un T.U.L.P.S. del 1931 n.733 che era ottimo per quei tempi. Nel dopo guerra, invece di migliorarlo è stato tutto un fiorire di leggi (2.10.1967 n.895—18.4.1975 n.110 e altre) al di fuori del T.U. Purtroppo in seguito, il complicare è divenuta una prassi e il semplificare una pura utopia. Se facciamo una semplice ricerca su internet digitando “armi antiche” si trovano parecchi siti che spiegano come devono comportarsi i possessori di queste armi, ma tutti spiegano solo  norme generiche e omettono la parte più importante. —Il giudice E. Mori (Un luminare in questo settore) di cui ALLEGO UN’ ESTRATTO DELLA sua. “SINTESI SULLE ARMI” (PAG.44). —Un’arma antica è inefficiente se inidonea a recare offesa per difetto ineliminabile, con la normale attrezzatura artigianale, dei congegni di sparo, oppure se manca o è inefficiente la canna (non esiste la nozione di parte di arma antica). Un’arma bianca spuntata e non affilata non è più un’arma, ma solo un pezzo di ferro. Per le armi antiche è sufficiente che sia otturata la canna o il luminello, oppure che sia rotto il meccanismo di sparo.(Art.5 della L. 36/90) — Di tutto questo, nei vari siti da me consultati non vi é traccia. L’art.5 della L. 36/90, che qui allego: LA DETENZIONE, LA COLLEZIONE ED IL TRASPORTO DI ARMI ANTICHE
    INIDONEE A RECARE OFFESA PER DIFETTO INELIMINABILE …… DEI CONGEGNI DI LANCIO O DI SPARO, SONO CONSENTITI SENZA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
    Doveva essere inserito nel regolamento armi antiche del 1982 in quanto ne è complementare. L’aggettivo “INELIMINABILE” per il dizionario De Mauro -   (che non si può eliminare facilmente) e il giudice E. Mori,  di cui sopra, l’ha tradotto perfettamente. La frase è divisa in due parti distinte: la canna (congegno di lancio) ed il meccanismo di sparo (congegno di sparo) separate dalla lettera dell’alfabeto “O” che è una “congiunzione di opposizione e di valore disgiuntivo” pertanto basta che una delle due parti sia inefficiente e l’arma diventa di libera detenzione (es: Pistola ad avancarica con il luminello otturato) Lo scopo primario di questo art.5 era di esentare dalla denunzia molte armi antiche non funzionanti, perché buona parte di queste sono inefficienti (almeno il 50% quelle ad avancarica a pietra focaia, il 30% quelle a luminello e lo stesso per i primi modelli delle armi a retrocarica con otturatore a barilotto) per vetustà, come filettature consumate, rotture nei sistemi di scatto, luminelli otturati, otturatori mancanti, rotture varie ecc. Tutte le armi, con queste inefficienze hanno l’osservanza dell’art5 della L.36/90, se in seguito vengono riparate o completate, hanno l’osservanza dell’art. 38 del TULPS. Consiglio a chi è in possesso di armi con simili caratteristiche, allegare un cartoncino ed attaccarlo in prossimità della canna, scrivere in maniera dettagliata “la parte non efficiente dell’arma” e alla fine “Come da ART.5 della L.36/90”. Quello che lascia perplessi è la mancata utilizzazione nel corso degli anni, di un’ articolo di legge così importante. Quante armi antiche sono registrate presso le autorità, mentre dovrebbero essere di libera detenzione, senza contare confische e denunzie varie, malgrado la legge sia molto semplice da comprendere? Faccio presente che il mio scritto si limita esclusivamente alle “armi antiche” di modelli fino al 1890!

    1. Se impilassimo tutte le Leggi a riguardo supereremmo il metro di altezza. Credo che pochi se le siano lette, di certo non gli avvocati se non per cultura personale.
      Se chi dovesse accogliere le denunce e/o verificarle si studiasse tutte le Leggi, dichiarazioni degli ufficiali e procedure, non avrebbe altro tempo per fare altro.
      Se fosse stata scritta la data di produzione sull’oggetto già ai suoi tempi, tutto sarebbe più facile.
      Se le tecnologie produttive fossero realmente cambiate nel 1890, molte discussioni non ci sarebbero, anzi produrre oggi una avancarica pari pari a quella di un secolo fà, non è solo semplice ma il prodotto apparirebbe così reale da confonderci.
      Se il riassunto delle Leggi in mano ai CC non fosse una sola streminzita paginina piena di omissioni e se tale venisse presa solo come introduzione all’argomento, saremmo tutti più felici.
      Se le Leggi sono state scritte ben oltre al 1890 e non nel 1975 o nel 2001, bè allora non sarebbe stato difficile riconoscere una originale da una copia, perchè simboli, numeri, dizioni, sembrano che non siano proprio state incise dal 1890 al 1975 o addirittura al 2001, così che oggi non possiamo averne certezza.
      Se poi a ogni “inferenza semplice” seguisse una e una sola verità e non 312 soluzioni matematiche diverse, non saremmo poi così tutti diversi.
      Quindi: la Legge, che scopo dovrebbe avere se non apprezzare chi, di fronte a una incertezza, decide di prendersi delle responsabilità, quale espressione dei alto concetto di disciplina.
      L’idea di annettere un foglio, un appunto, con scritto “non usare perchè rotta”, mi appare ragionevole, ma io sono un nessuno e quindi dipende tutto da chi fà i controlli.

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