Le Armi B7 Secondo Il Banco Nazionale Di Prova

Recentemente è apparsa una lettera del Banco di Prova, inviata al Ministero dell’Interno ed alle associazioni di categoria, per chiedere un riscontro sulla propria linea di definizione delle armi classificate nella categoria B7.
Categoria di armi che secondo le recenti modifiche legislative sono state escluse dalla possibilità di esercizio venatorio, e quindi detenibili nel numero massimo di tre.


Oggi per il Banco di prova attualmente sono B7 le seguenti armi:
Rientrano nella categoria B7:

  1. Tutte le armi demilitarizzate
  2. I cloni di armi da guerra e loro derivati (1)
  3. Le armi semiautomatiche che presentano due o più delle seguenti caratteristiche
    1. Calcio ribaltabile o telescopico
    2. Impugnatura a pistola (2)
    3. Presenza di più di due supporti per ottiche (Piccatinny rail)
    4. Attacco per baionetta, o baionetta se fissa
    5. Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (3)
    6. Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (4)
    7. Il colore verde militare (od green) o kachi (desert tan color)

NOTE:

  1. Sono considerati cloni di armi da guerra le armi semiautomatiche che hanno una delle seguenti caratteristiche:
    1. il pacchetto di scatto uguale o in grado di ricevere componenti del pacchetto di scatto delle armi automatiche
    2. la guida dell’otturatore o il porta guida dell’otturatore (upper receiver) uguale all’arma automatica
    3. l’otturatore o il porta otturatore uguale all’arma automatica
    4. lo spegni fiamma se ha anche la funzione di tromboncino lanciagranate
  2. Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l’alloggiamento del dito pollice “thumbhole”
  3. La lunghezza è da intendersi a calcio chiuso ed escludendo lo spegnifiamma
  4. Lunghezza canna misurata priva di accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori.

Type 63 Vista Esplosa
Type 63 – Vista Esplosa
Type 63 Otturatore
L’otturatore del Type 63, appare evidente la somiglianza con quello di un AK anziché a quello di un SKS.

Personalmente non vogliamo screditare il Banco sulla questione dell’SKS, dove, secondo l’opinione dello scrivente, il modello Type 68 ne sarebbe derivato, ma in realtà il Type 68 a sé stante non è mai esistito, caso mai bisogna parlare del Type 63/68 derivato dal Type 63.
Se vogliamo considerare una somiglianza estetica, appare evidente che la presa gas assomiglia più a quella di un SVT-40, assente nell’SKS. Il calcio assomiglia a quello di un Mauser, arma con cui non ha nulla da condividere. Assenti nello SKS sono il bocchettone per caricatore amovibile, ed il selettore di fuoco.
Ragionando sulla somiglianza meccanica, è evidente come l’otturatore ed il funzionamento sono quelli a “chiusura rotante”, identico a quello di un Kalašnikov anziché a quello a “blocco rovesciante” di un SKS. Simonov SKS, tra l’altro classificato anche come B4 in passato, tant’è che alcuni importatori ne introdussero parecchi esemplari con la scheda 13_00611  classificandolo come arma B4.

Relazione Armi B7 - Allegato I
Relazione Armi B7 – Allegato I – Un AR-15 dotato di calcio regolabile, canna probabilmente da 20″.

Molto interessante è l’allegato I, “immagine raffigurante un carabina dotata di calcio telescopico, impugnatura a pistola e una misura che ne consente un uso più maneggevole, non dotato di un’omologa versione automatica.“.
L’arma nell’allegato è una versione civile, nata semiautomatica, quale variante per uso sportivo di fucile da guerra l’M-16, arma automatica di progettazione militare.
Qui se la somiglianza estetica può essere distolta dalla presenza di accessori liberamente acquistabili ed utilizzabili da chiunque, quale il calcio ed un rail picatinny, la somiglianza meccanica sotto certi aspetti non è comunque presente in quanto internamente completamente differenti in quanto le versioni civili sono impossibilitate nello sparare a raffica, caratteristica invece peculiare delle attuali armi d’assalto in dotazione ai moderni eserciti.

Ing. Antonio Girlando
Ing. Antonio Girlando, l’attuale direttore del Banco di Prova di Gardone Val Trompia.

Seppur l’errore commesso sull’SKS può essere attributo ad una scarsa conoscenza nelle armi ex-ordinanza, sicuramente l’errore di non riuscire distinguere un arma dotata di calcio telescopico da una  dotata di calcio regolabile è tutt’altro che veniale. D’ogni modo vogliamo sperare che tali errori compiuti dall’unico ente che legalmente ha il compito di considerare quali armi siano identificabili con la qualità di arma comune siano dovuti ad una distrazione causata da un’eccessiva pressione burocratica, dal dover sbrogliare il bandolo della matassa, per porre dei criteri integerrimi nell’adattamento della definizione della famigerata categoria B7, categoria nata con la caratteristica di essere inclusiva, e quindi posta per dichiarare appartenenti alla categoria B anche quelle armi, che pur assomigliando ad armi di categoria A, restino comunque capaci di solo fuoco semiautomatico, sotto elenco applicato cronologicamente dopo i sei precedenti.

D’ogni modo riassumendo la relazione sulle armi B7, i punti salienti secondo il Banco per poter classificare un arma nell categoria B7 sono :

  • Tutte le armi demilitarizzate;
  • Cloni di armi militari e loro derivati;
  • Armi semiautomatiche che presentano almeno tre delle seguenti caratteristiche:
    • Calcio ribaltabile o telescopico;
    • Impugnatura a pistola; (non è da considerare tale una impugnatura che non ha discontinuità con il calcio e presenta un foro per l’alloggiamento del dito pollice “thumbhole”);
    • Presenza di più alloggiamenti per ottiche (piccatinny rail);
    • Attacco per baionetta;
    • Natura compatta dell’arma, la cui dimensione a calcio chiuso è inferiore a 830 mm.
  • Per le armi idonee a sparare munizionamento militare è sufficiente la presenza di due delle caratteristiche sopra indicate per ricadere nella categoria B7.
Munizionamento Militare Bnp
Munizionamento Militare secondo il Bnp (immagine tratta dal proprio sito)

Molto più coerente è invece il pensiero di ANPAM, dove analizzando anche alcune considerazioni giuridiche propone vicoli decisionali coerenti.

  • Vengono poste contestazioni riguardo l’eventuale differente regime giuridico di due armi identiche, ma classificate in modo differente
  • Viene evidenziata la criticità di includere alcuni accessori quali caratterizzanti (calcio, impugnature, rail)
  • Viene contestata la caratteristica del fantomatico “munizionamento militare“, in quanto giuridicamente inesistente, e si sottolinea il problema delle potenziali “armi tipo guerra” che anche Armi Militari, all’epoca dell’entrata in vigore della Legge 17 aprile 2015 N. 43 (meglio noto come decretaccio) aveva sollevato sulle armi B7.(https://www.armimilitari.it/wordpress/l-era-delle-b7-in-calibro-militare-sportive/)

In finale anche ANPAM propone i propri criteri :

  • “Sono considerate appartenenti alla cat B7 tutte le armi demilitarizzate (cloni) e tutte le armi con caricatore amovibile di capacità superiore ai 5 colpi che presentino almeno 3 delle seguenti caratteristiche:
    • attacco per la baionetta;
    • volata filettata , speginfiamma o altri dispositivi in volata;
    • lunghezza della canna inferiore ai 16 pollici (40,6 cm);
    • camerate in calibri a percussione centrale.

D’ogni modo anche alcuni passaggi dell’associazione nazionale dei produttori di armi appaiono contraddittori.
Dapprima ravvisano la non corretta inquadratura di un “clone”, poi nella loro proposta tale termine viene preso in considerazione.
Le armi che hanno subito la procedure tecnica di demilitarizzazione, volgarmente dette armi demilitarizzate, sono a tutti gli effetti armi comuni semiautomatiche, quindi giuridicamente identiche ad un clone nato semiauto.
L’attacco baionetta, si, può essere un metodo, ma inutile, in quanto già da normativa vigente è vietato il porto di arma bianca; senza aggiungere che negli AR-15 l’attacco baionetta è collegato alla presa gas, e tale accessorio è modificabile liberamente da qualunque possessore, in quanto la sua sostituzione non è contemplata come riparazione.
Anche il discorso sui dispositivi in voltata è aleatorio, in quanto possono esistere modelli di armi similari, dotate o meno di lancia granate, quali ad esempio i Sig550 nati semiautomatici quali i PE90, e quelli trasformati in semiautomatici quali i Sig550; oppure le armi demilitarizzate prima del 1994, ancora dotate di lanciagranate.(Un dei passaggi della demilitarizzazione impone infatti la tornitura dei dispositivi in volata da 22 mm a 20 mm di diametro).
Anche la sola lunghezza della canna è incoerente, nel caso di armi bull-pup.

 

Chissà se dopo l’ampia disamina il pensiero del direttore del Banco possa subire delle rettifiche.
Ci auguriamo che a breve non sarà il colore dell’arma a fare da discriminante tra una classificazione B4 ed una B7.

La versione integrale dei documenti sono scaricabili qui  :

Gallery

© 2015 – 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.

Una risposta a “Le Armi B7 Secondo Il Banco Nazionale Di Prova”

  1. Ma tutto questo,in definitiva,a cosa serve? Per la sicurezza? Per antiterrorismo? Oppure per perdere tempo in seghe mentali? Propendo per l’ultima ipotesi….. Se invece è solo il principio di un processo di eliminazione delle armi in mano ai civili in modo che siano inermi di fronte ai cani da guardia del regime allora si,ha un senso.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Non sei ancora iscritto alla newsletter ?

Con una semplice notifica via email ti aggiorniamo sulle ultime novità!
Unisciti alle altre persone che già lo hanno fatto.

Iscriviti al blog tramite email

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog, e ricevere via e-mail le notifiche di nuovi post.

Unisciti a 9.371 altri iscritti

Per leggere la nostra informativa sulla privacy, la puoi trovare qui: Privacy Policy.

Subscribe!