Armi Militari

Le Armi Demilitarizzate Sportive posso usare caricatori da 29 colpi

M72B1

Quest’oggi il Banco di Prova ha notificato la variazione della scheda 15_00039ds2 relativa ad uno specifico modello della carabina Zastava M70.B1 a seguito della nostra richiesta di variazione a 29 colpi.
Sebbene questa non sia un novità dal punto di vista legale, in quanto già ne avevamo parlato sia nell’articolo sulle armi demilitarizzate  sia in quello sui caricatori, la pubblicazione della relativa scheda mette nero su bianco quanto stabilito dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121.
Si ricorda comunque che il numero di colpi indicato nella scheda del Banco è puramente indicativo in quanto Dlgs 121/2013 infatti ha modificato la Legge 18 aprile 1975, n.110 e la Legge 25 marzo 1986, n.85 specificando che “Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori […], se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.” e non “indicati nella scheda di classificazione.
Già da tempo Armi Militari assieme ad Armi e Tiro sostenevano questa posizione, essendo le modifiche legislative chiare ed inequivocabili.
D’ogni modo il fatto che il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia abbia accettato di pubblicare palesemente una scheda un’arma demilitarizzata dotata di caricatore della capacità di 29 colpi indica chiaramente una presa di posizione sicuramente a favore degli appassionati sportivi e collezionisti.
Ora attendiamo che tutti gli imperatori/distributori prendano coraggio e chiedano di modificare le proprie schede per le armi demilitarizzate alla capienza massima del caricatore previsto dalla disciplina sportiva specificata.

Note:

La questione sui caricatori nelle armi demilitarizzate è storica.
Inizialmente con il catalogo non fu mai prevista una capacità massima per le armi, siano esse “nate civili” o “trasformate da armi automatiche”. Era la Commissione Consultiva Centrale sul Controllo delle Armi che nel parere di catalogazione indicava la capacità massima del caricatore ammesso. Ai tempi non venivano catalogate armi lunghe con capienza massima oltre i 5 colpi, successivamente 10, poi nuovamente 5. I caricatori erano parte d’arma e quindi l’uso con quei caricatori “approvati” era obbligatorio. (Prima del 2012 le demilitarizzate avevano generalmente capacità di 10 colpi)
La CIRCOLARE 20 settembre 2002, n.557 sulle operazioni di trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in arma automatica indicava che i caricatori dovevano essere ridotti al numero indicato nel catalogo (o nella classificazione, ma allora non esisteva ancora la classificazione come concepita oggi).
Dal 1 luglio 2011 i caricatori vengono tolti dalle parti fondamentali di armi.
Quando nel 2012 venne abrogato il Catalogo Nazionale delle armi comuni, la capacità massima delle armi non aveva più nessun vincolo ne pratico ne legale.
Nell’agosto del 2012 nacque la classificazione che senza un supporto legale indicava nella scheda la capacità massima delle armi, ma era un numero senza valore.
Per questo motivo è con il Decreto Legislativo 121/2013, per la prima volta, viene definito il limite di 5 colpi per le armi lunghe (15 per le corte …).Il Banco di Prova da questo momento nelle note a piè di pagina delle schede aggiunge la seguente frase : “Con decorrenza 05.11.2013 il numero di colpi indicato nella scheda è da leggersi in conformità a quanto stabilito dal d.lgs 121/2013 “. Il Dlgs 121/2013 permette però alle sole armi sportive di poter superare tale limite. Il Banco (e gli importatori che compilano la scheda) continuano ad indicare la capacità massima di 5 colpi sulle armi demilitarizzate (senza nessun supporto di legge).
Il Banco si rifiuta di classificare ad uso sportivo le armi demilitarizzate (abbiamo 2 dinieghi per due armi, un M16A1 demilitarizzato ed un AKM sempre demilitarizzato). Tra le armi da uso sportivo (e quindi con caricatori maggiori) non sono concesse le armi demilitarizzate.
La svolta avviene però con il Decreto Anti Terrorismo 18 febbraio 2015, n.7 il quale toglie dalle armi idonee all’uso venatorio le famose B7.
Cosa cambia si chiederanno molti…
La cosa è semplice… l’articolo 2 delle Legge 110 dice che le armi lunghe in grado di poter sparare munizioni militari sono considerate comuni (e quindi non da guerra) solo quelle sportive o venatorie….. Avendo tolto le armi demilitarizzate dall’uso venatorio, ora le armi demilitarizzate o diventano sportive o diventano tipoguerra…(Ne avevamo parlato in questo articolo L’era delle B7 in calibro militare sportive)
Infatti pochi giorni dopo il 21 aprile 2015 il Banco inizia ad accettare e pubblicare classificazioni di armi demilitarizzate classificate ad uso sportivo.
La “liberazione” ma sarebbe meglio parlare di “uguaglianza” delle armi demilitarizzate a quelle “nate” semiauto è appena avvenuta. Nonostante però la legge sulle armi sportive sia chiara, molti ancora restano titubanti a considerare idonei caricatori maggiorati sulle armi demilitarizzate.
La scheda pubblicata oggi, seppur riferita ad un solo modello, è il famoso “pezzo di carta” che molta gente voleva vedere per poter credere.
Il passo dell’uguaglianza delle armi fu un passo obbligatorio a seguito del Decreto Legge 7/2015 non tanto alla pubblicazione della prima arma lunga demilitarizzata con capacità maggiore di 5 colpi.

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