Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019
A seguito del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 molti collezionisti suppongono erroneamente che le baionette (armi bianche) dal 1 luglio 2011 non siano più armi.
Non vi è nulla di più sbagliato.
Per la nostra legislazione la definizione di arma è sancita dall’articolo 30 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
Art.30 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.:
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Art.45 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.:
Per gli effetti dell’art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Appare palese che nel primo comma siano incluse nella definizione di armi: le armi da sparo (sia armi ad aria compressa e sia armi da fuoco) e tutte le altre la cui destinazione natale è l’offesa alla persona.
Dato che una baionetta nasce, come “oggetto bellico” è ovvio che esso rientri a pieno titolo tra le armi proprie, nella sotto categoria delle armi bianche.
Come tali la vendita è ristretta a persone munite di nulla osta d’acquisto o titolari di licenza di porto d’armi e la loro detenzione è soggetta agli obblighi di denuncia ex art.38 del T.U.L.P.S.
Si aggiunge che per le armi bianche (baionette, pugnali e tirapugni) non esiste nessuna licenza di porto e a seguito di ciò possono essere introdotte nello Stato solo con licenza rilasciata a fini collezionistici per i possessori di licenza di collezione di armi antiche ex art.49 del T.U.L.P.S., che riportiamo qui sotto:
Art.49 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
E’ vietata l’introduzione nel territorio dello Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della Legge.
La novella sulle armi bianche a inizio con il Decreto Legislativo 204/2010 che recepiva la direttiva 2008/51/CE che modificava l’art.38 del T.U.L.P.S..
Le modifiche semplicemente aggiungono all’obbligo di denuncia le parti d’arma da fuoco, elencandole. Impone il limite temporale delle 72 ore per presentare tale denuncia, e specifica inoltre che è possibile inviarla anche mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Nulla toglie alla definizione di arma. Le armi bianche, le armi da sparo, e ogni altro oggetto la cui naturale destinazione è l’offesa alla persona restano a tutti gli effetti armi.
Purtroppo nel web circola voce che taluni uffici di Pubblica Sicurezza abbiano dichiarato che le baionette non rientrino più nell’elenco delle armi e siano quindi di libera vendita, importazione e non siano soggette a denuncia.
A nostro avviso tale situazione è palesemente contro le attuali norme, e anzi, può anche creare seri problemi a chi fosse trovato in possesso di baionette senza averle né denunciate né tanto meno regolarmente acquisite.
Infatti il 24 giugno 2011 il Ministero dell’Interno pubblica la circolare Circolare 577/PAS/10900(27)9 del 24 giugno 2011 – Dlgs 204/2010 Attuazione Direttiva 2008/51/CE nella quale si ribadisce che l’obbligo di denuncia continua ad esistere per tutte le armi e, come espressamente specificato nella medesima circolare, anche le armi bianche proprie, tra cui devono ricomprendervi le baionette, e le singole parti di arma da fuoco.
Il fatto che orami siamo rimasti gli unici all’interno della Comunità Europea a considerarle armi è anacronistico, ma purtroppo, dura lex sed lex.
Sono escluse dal novero delle armi, e quindi anche dall’obbligo della denuncia le sciabole da parata. Con una Circolare 770 dell 02 marzo 2016 – Stato Maggiore Esercito Armi – Applicazione della disciplina in materia di armi alle sciabole degli Ufficiali e dei Marescialli ed allo spadino degli Allievi delle Accademie Militari infatti lo Stato Maggiore dell’Esercito ha dichiarato che sono considerate armi bianche solo sciabole e spadini munite di punta acuminata e filo tagliente, ovvero le armi bianche proprie.
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Non sarebbe il caso di leggere nel sito del giudice Edoardo Mori la sentenza del 8.1.2018 del tribunale di Belluno inerente alla denuncia delle armi bianche. Le armi bianche dovrebbero essere esenti dalla denuncia da circa otto anni . Questo è proprio uno strano paese dove ognuno la gira come vuole e nessuno è responsabile!
si ma se la baionetta viene trovata nel terreno per fare la denuncia ti chiedono un certificato di provenienza, cosa fare ‘????
Purtroppo una rondine non fa primavera.
Il T.U.L.P.S. è chiaro.
Dalla sentenza riportata sul sito di Mori:
[…Chiunque detiene armi, parti dì esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve fame denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente ….
Detto articolo 1 bis del D.L.vo 527/92 espressamente richiamato dalla citata norma fa esclusivo riferimento alle sole armi da fuoco ed alle loro parti così testualmente dispone…”]
l’articolo 1-bis, comma 1, lettera b) del Dlgs527/92 nella parte B da solo la definizione di parti di armi.
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[…nonché alla migliore dottrina (Edoardo Mori in “earmi.it” “abolizione della denuncia per armi bianche e armi antiche?”…]
Probabilmente l’avvocato difensore avrà sostenuto che l’imputato non ha fatto denuncia dopo aver letto l’articolo del Giudice E. Mori…
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[… Ad avviso dello scrivente nel caso in cui il novellato articolo 38 del T.U. P.S. fosse interpretato nel senso di cui alla citata Cass. nr. 2830/2016 si porrebbe un serio problema in ordine all’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo (colpa) in capo al Vecellio, persona incensurata e di condotta irreprensibile, la cui totale buona fede risulta sia dalla circostanza che fu egli stesso alcuni giorni prima del controllo a riferire al Mar. Nappi di detenere una sciabola senza averne fatto denuncia, sia dalla circostanza che le armi bianche sequestrate erano appese a mo’ di ornamento alla parete del soggiorno e perciò ben visibili a tutti gli ospiti della casa. A ciò si aggiunga il fatto che il Vecellio, che già deteneva legittimamente armi e che aveva quindi tutti i requisiti per detenerne altre, non avrebbe avuto alcun logico e ragionevole motivo per non denunciare il possesso del pugnali e della sciabola in questione non essendovi alcun limite numerico alla detenzione di armi bianche. …]
Il Giudice non ha voluto infierire contro una persona in buona fede.
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Però, come detto sopra una rondine non fa primavera. E’ andata bene. Moralmente concordo con il Giudice, ma purtroppo l’art.38 del T.U.L.P.S. è chiaro.
P.S. Qui sotto c’è una risposta ad un mio specifico quesito inviato al Ministero :
Risposta del Ministero sulla denuncia delle baionette
Bisorebbe dare un aggiornamento sulla definizione di sciabola da parata che comunque può essere sempre una arma offensiva la baionetta facendo parte di un arma da guerra quindi atta alla difesa e usata per uccidere dovrebbe essere trattata come arma da denuncia….ma la normativa dovrebbe essere una priorità e quindi ogni comando ogni posto di controllo di polizia dovrebbe avere una copia di tutto il regolamento riguardante la denuncia delle armi sia bianche che comuni che sportive……
Egr. Michele. E’ vero che una rondine non fa primavera, il problema è che ormai da noi non arrivano nemmeno le rondini. Per il sottoscritto, la risposta a lei inviata dall’ufficio preposto le dà un parere (Non una certezza) in merito alla denunzia delle baionette. Si scrive: Vanno denunziate in quanto lo prevede l’art. 38 del TULPS: “Chiunque detiene armi, parti di esse di cui all’art.1-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 12 1992. n.527, …. Questo comma dell’articolo riguarda le armi comuni da fuoco ( NON INCLUDE LE ARMI ANTICHE) e questa particolare interpretazione avrebbe dovuto essere specificata in quanto è molto importante anche per evitare errate interpretazioni. Il Ministero si sofferma sui “Componenti o elementi di ricambio”… disgiunti, …… e include per questo l’obbligo della denunzia delle baionette. Non credo che la baionetta, considerata arma per l’art.30 del TULPS sia un componente o un elemento di ricambio, semmai è da considerarsi un accessorio rimovibile, che ha la sua funzione quando è fissato all’estremità di un’arma da fuoco. Prendiamo come esempio una spada del “600” essendo indipendente da un’arma da fuoco e stando alla loro risposta, dal mio punto di vista dovrebbe essere di libera detenzione. E cosa dire sulle armi ad avancarica, libere in tutta Europa, da noi sono state liberalizzate persino le repliche ad avancarica mono colpo, costruite con acciai speciali, ma non gli archibugi del “600” che venivano costruiti in ferro dolce. E’ evidente che qualcosa non va in tutto questo. Una persona che ha veramente compreso questo comma dell’art. 38 del TULPS, è proprio il giudice E. Mori!
Mio zio Nicolò partecipò alla prima guerra mondiale sul carso (TS) con la brigata “Casale”. Mi ricordo, che diceva sempre, le baionette erano inutili, ingombranti e difficili da utilizzare e per questo non venivano mai utilizzate. Oggi, qualsiasi attrezzo da taglio di uso agricolo o domestico è di pericolosità ben maggiore di questi oggetti sopra citati. Ne è una prova che in tutti i paesi Europei e forse del Mondo questi, sono semplicemente oggetti da collezione. Noi viviamo come se il nostro tempo fosse fermo al TULPS del 1931. Eppure, vari esperti, concordano, che dalla legge attuale le armi bianche sono si armi proprie come da art.30 del TULPS, ma escluse dall’art.38 in quanto, questo, si riferisce esclusivamente alle armi da fuoco. Personalmente un’anno fa feci leggere a mia cognata ex insegnante di liceo, l’art.30, l’art.38 del TULPS e la direttiva 853 del 2017 in merito alle armi bianche, anche lei mi rispose affermativamente su ciò che esperti concordavano. Ma, indipendentemente a questo, che senso ha, continuare a complicare la vita ai cittadini in tempo e denaro per tutto questo!
I paesi nostri confinanti hanno leggi in materia di armi molto semplici e questo anche per rispetto verso i loro cittadini. Da noi il discorso cambia, tutte le cose semplici vengono complicate e non si capisce a favore di chi. Ne è una prova le armi bianche e le armi antiche ad avancarica, in quanto nelle prime la pericolosità è prossima allo zero, nelle seconde è addirittura inesistente. Come ha detto anni fa il giudice E. Mori, la legge ha liberalizzato le une e le altre ma per motivi incomprensibili, si continua come nulla fosse, un cittadino per acquistare una baionetta napoleonica (Che non ha neppure il manico per tenerla in mano) deve fare la visita medica e ottenere il nulla osta della questura. Siamo nel ridicolo. Oggi giorno qualsiasi cacciavite a croce è molto più pericoloso di una baionetta dell’ ottocento e lo stesso dicasi per un’archibugio del “600” che li costruivano a mano e in tutta Italia ne saranno forse cento esemplari. Di recente la cassazione ha emesso una sentenza sulle armi bianche e ha detto che devono essere denunciate in quanto l’art.38 primo comma lo prevede. Non sono ne un avvocato ne un giudice, sono un ex capo stazione delle ferrovie dello stato, ma di questa sentenza con tutto rispetto non ho capito niente. Ho chiesto lumi al solito giudice E. Mori, un luminare preparato come lo sono pochi in questo settore, la risposta: “L’estensore si è basato su una
sentenza del 2017 e l’ha citata un po’ ad orecchio.
La sentenza del 2017 si è arrampicata sugli specchi e ha
omesso di prendere atto che il legislatore europeo non ha
mai pensato che si potessero denunziare le armi bianche”. Come cittadino non ho parole per tutto questo!
Questo vale per le armi da punta e da taglio, tuttavia il dubbio resta per gli strumenti atti a offendere di cui é proibito il porto, art 4.1 110/75. (sfollagente, noccoliere, storditori elettrici). Ci sono state sentenze della Cassazione che sembrano andare verso la non necessita della denuncia, tuttavia manca una ufficialità alla cosa. A detta di alcune armerie, restano di libera vendita e non di libero porto, anche se chiaramente ideate per la sola offesa alla persona…
Una decina di anni fa il giudice E. Mori scrisse un articolo in merito alle armi bianche e alle armi antiche ad avancarica. — http://www.earmi.it/varie/antiche%202.html — che allego e che diede molte speranze ai collezionisti, semplici appassionati e persino agli antiquari che sulle vecchie cianfrusaglie devono vivere. Ma dopo tanti anni nulla è cambiato e ancora oggi si continua a fare delle distinzioni tra le armi bianche dell’ottocento destinate all’offesa, (art.30 del TULPS) con i coltellii e attrezzi da lavoro per uso civile. Tutto questo aveva un senso fino a 50 anni fa, ne abbiamo oggi una dimostrazione nel conflitto Ucraina-Russia dove nessun soldato ha la baionetta in dotazione. E non si comprende il motivo per cui le armi bianche debbano ancora essere denunziate in forza dell’art. 38 del TULPS, anche dopo le modifiche del D.LVO 204/2010.
Si parla sempre in maniera generica di “ Le armi bianche vanno denunziate” ma la frase non è corretta. Le armi bianche sono suddivise in armi bianche comuni e armi bianche antiche, comporta così alla fine, anche una diversa modalità di detenzione delle stesse.
Questo è dovuto alla legge n.36/5 del 21.2.1990. ( LA DETENZIONE, IL TRASPORTO DI ARMI ANTICHE INIDONEE A RECARE OFFESA PER DIFETTO INELIMINABILE DELLA PUNTA O DEL TAGLIO …….. SONO CONSENTITI SENZA LICENZA O AUTORIZZAZIONE) che è un complemento al D. M. Del 14/4/1982 “Collezione armi antiche ….”. — Le armi bianche comuni devono sempre essere denunziate (Per la nota circolare ministeriale), mentre le armi bianche antiche (Antecedenti al 1890) sono soggette all’ osservanza anche della legge sopra menzionata e si devono denunziare solo se sussistono contemporaneamente tutte e due le condizioni, “La punta e il taglio” atte ad offendere.— Il taglio da come si legge nei vari dizionari s’intende sempre “il filo della lama” Le baionette usate ai tempi di Napoleone e Garibaldi erano cruciformi, non avevano il “taglio” e spesso anche la punta non era accuminata, pertanto dal 1990 da come è formulata la legge sono di libera detenzione.
Dall’inizio del 1870 e per un decennio circa, le baionette assunsero la forma classica dei giorni nostri, ma avevano la lama che poteva raggiungere anche i 50 cm. di lunghezza. Ovviamente queste armi bianche antiche venivano utilizzate solo di Punta e il Taglio non era molto curato in quanto lo scopo primario era quello di tenere a distanza la cavalleria. Alcuni modelli che ho potuto visionare non hanno il filo e rientrano così nell’osservanza della legge n. 36/5 del 21.2.1990. FACCIO PRESENTE CHE QUESTO MIO ARTICOLO E’ FRUTTO DEL MIO LAVORO DI APPASSIONATO DI ARMI ANTICHE E RIMANE SOLO UN MIO PARERE PERSONALE ANCHE SE SONO CONVINTO DI QUESTO MIO SCRITTO.