Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019
A seguito del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 molti collezionisti suppongono erroneamente che le baionette (armi bianche) dal 1 luglio 2011 non siano più armi.
Non vi è nulla di più sbagliato.
Per la nostra legislazione la definizione di arma è sancita dall’articolo 30 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
Art.30 – R.D. 18 giugno 1931, n.773 – T.U.L.P.S.:
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Art.45 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.:
Per gli effetti dell’art. 30 della Legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Appare palese che nel primo comma siano incluse nella definizione di armi: le armi da sparo (sia armi ad aria compressa e sia armi da fuoco) e tutte le altre la cui destinazione natale è l’offesa alla persona.
Dato che una baionetta nasce, come “oggetto bellico” è ovvio che esso rientri a pieno titolo tra le armi proprie, nella sotto categoria delle armi bianche.
Come tali la vendita è ristretta a persone munite di nulla osta d’acquisto o titolari di licenza di porto d’armi e la loro detenzione è soggetta agli obblighi di denuncia ex art.38 del T.U.L.P.S.
Si aggiunge che per le armi bianche (baionette, pugnali e tirapugni) non esiste nessuna licenza di porto e a seguito di ciò possono essere introdotte nello Stato solo con licenza rilasciata a fini collezionistici per i possessori di licenza di collezione di armi antiche ex art.49 del T.U.L.P.S., che riportiamo qui sotto:
Art.49 – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Reg. T.U.L.P.S.
E’ vietata l’introduzione nel territorio dello Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della Legge.
La novella sulle armi bianche a inizio con il Decreto Legislativo 204/2010 che recepiva la direttiva 2008/51/CE che modificava l’art.38 del T.U.L.P.S..
Le modifiche semplicemente aggiungono all’obbligo di denuncia le parti d’arma da fuoco, elencandole. Impone il limite temporale delle 72 ore per presentare tale denuncia, e specifica inoltre che è possibile inviarla anche mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Nulla toglie alla definizione di arma. Le armi bianche, le armi da sparo, e ogni altro oggetto la cui naturale destinazione è l’offesa alla persona restano a tutti gli effetti armi.
Purtroppo nel web circola voce che taluni uffici di Pubblica Sicurezza abbiano dichiarato che le baionette non rientrino più nell’elenco delle armi e siano quindi di libera vendita, importazione e non siano soggette a denuncia.
A nostro avviso tale situazione è palesemente contro le attuali norme, e anzi, può anche creare seri problemi a chi fosse trovato in possesso di baionette senza averle né denunciate né tanto meno regolarmente acquisite.
Infatti il 24 giugno 2011 il Ministero dell’Interno pubblica la circolare Circolare 577/PAS/10900(27)9 del 24 giugno 2011 – Dlgs 204/2010 Attuazione Direttiva 2008/51/CE nella quale si ribadisce che l’obbligo di denuncia continua ad esistere per tutte le armi e, come espressamente specificato nella medesima circolare, anche le armi bianche proprie, tra cui devono ricomprendervi le baionette, e le singole parti di arma da fuoco.
Il fatto che orami siamo rimasti gli unici all’interno della Comunità Europea a considerarle armi è anacronistico, ma purtroppo, dura lex sed lex.
Sono escluse dal novero delle armi, e quindi anche dall’obbligo della denuncia le sciabole da parata. Con una Circolare 770 dell 02 marzo 2016 – Stato Maggiore Esercito Armi – Applicazione della disciplina in materia di armi alle sciabole degli Ufficiali e dei Marescialli ed allo spadino degli Allievi delle Accademie Militari infatti lo Stato Maggiore dell’Esercito ha dichiarato che sono considerate armi bianche solo sciabole e spadini munite di punta acuminata e filo tagliente, ovvero le armi bianche proprie.
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