Ormai ci siamo.. si sapeva che prima o poi la data di pubblicazione sarebbe arrivata.
Ma cosa succederà adesso ?
A grandi linee nulla o poco, la Direttiva non è come un Regolamento, perché abbia valore legale negli Stati Membri dell’Unione Europea essa deve essere recepita.
Infatti è così definita dall’articolo 288 : « La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ».
Al lato pratico hanno più valore la pagine iniziali dell’aggiornamento della Direttiva 91/477/EU che gli articoli in se.
Ma vediamo cosa cambierà al 13 giugno quando la Direttiva entrerà in vigore.
a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o puo’ essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, puo’ essere cosi’ trasformata;
Punto III Allegato I, ovvero non sono considerate armi da fuoco :
a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all’arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
b) sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.
Le armi antiche non saranno più armi da fuoco per la Direttiva, quindi loro assieme alle armi bianche non saranno oggetto di future restrizioni, ma continueranno a restare armi per l’articolo 30 T.U.L.P.S.. Speriamo che durante il recepimento vengano escluse dal novero delle armi come già ormai è nei paesi dell’Unione.
Le definizioni di parte e parte essenziale verranno unificate, ma questo solo nel recepimento, quindi per ora nulla, la detenzione di upper e lower ancora non è da denunciare.
Classificazione delle Armi
Legge 7 agosto 2012 n. 135
12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Dal 13 giugno 2017 il Banco Nazionale di Prova dovrà rettificare le attuali schede di classificazione, aggiornandole in base alla nuova categoria 91/477/CE. Compariranno le armi A6,A7,A8 e quelle della categoria B dovranno essere tutte aggiornate ?
Armi venatorie
Legge 17 aprile 2015, n. 43
[…]3-decies. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e’ inserito il seguente: “2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attivita’ venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.
Questo articolo dovrà andare sicuramente corretto, in quanto ora vi è un riferimento errato in quanto attualmente le armi B7 sono: “Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm”, mentre quelle “assomiglianti ad un’arma automatica” sono diventate le B9. L’insieme di armi “somiglianti ad un’arma automatica di cui alla categoria B.7 dal 14 giungo sarà un insieme nullo di armi”.
Accordi Preventivi e Trasferimenti Comunitari
Dal 13 giugno si dovrà usare la nuova classificazione.
Le armi demilitarizzate, che oggi per l’Italia sono legalmente B7 non potranno più essere trasferite verso altri stati Comunitari dove le armi di categoria A sono vietate.
Varie
Sinceramente la cosa che ci spaventa per la maggiore è l’articolo 7 della Direttiva, nel quale si fa espresso riferimento alle armi A6, A7, A8 acquistate e denunciate dopo il 13 giugno 2017.
Se la Direttiva verrà recepita entro i 15 mesi, si verificherà una discriminazione temporale retroattiva, perché un’arma oggi B7 potrà essere detenuta in forza a speciali autorizzazioni che verranno rilasciate, Art. 6 e Art. 7.
Se si recepirà la direttiva modificando la data della grandfathering clausole si farà qualcosa di costituzionalmente corretto ma probabilmente di riceverà una procedure d’infrazione dall’Unione Europea per non aver rispettato i termini stabiliti dall’articolo 7.
Insomma o da una parte o dall’altra qualcosa non quadra.
Per questo il nostro sentore è che entro i prossimi 20 giorni il Banco di Prova vada a rettificare tutte le attuali armi classificate per poter individuare quelle che saranno poi le future A6, A7, A8, per poi durante il recepimento applicare la salvaguardia “così come oggi” solo per le armi acquistate entro il 13 giugno 2017. Ripetiamo che le armi A6,A7 potranno essere acquistate anche dopo il 14 giugno ma saranno poi inquadrate nell’articolo 6.
Ricordiamo comunque che le armi demilitarizzate in circolazione saranno comune detenibili, usabili e cedibili anche dopo il recepimento.
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