Armi Militari

Pubblicata in Gazzetta la Nuova Direttiva Armi

AR-15 Ban

AR-15 Ban.

E’ stata pubblicata oggi in Gazzetta Europea (L137) la nuova Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Seguiranno a breve aggiornamenti in questo articolo.

Ecco qui il testo che sarà in vigore tra 20 giorni ovvero dal 13 giugno 2017. (Qui l’unico riferimento a questa data nel testo della Direttiva)

La direttiva dovrà essere recepita entro 15 mesi dagli Stati Membri ovvero entro il 14 settembre 2018, sarà il recepimento nazionale ad essere vincolante per noi appassionati.

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017

Vediamo le principale modifiche :

Parti d’armi soggette a licenza e denuncia

componente essenziale : la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

Marcatura

Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell’Unione il o successivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:

a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell’immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l’importazione nell’Unione, e

b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell’immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l’importazione nell’Unione.

[…]

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Autorizzazioni

3. Gli Stati membri provvedono affinché un’autorizzazione ad acquisire e un’autorizzazione a detenere un’arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:

a) che possano contenere più di 20 colpi; o

b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,

a meno che a detta persona non sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 o un’autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

Detenzione / Custodia

Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contempora­ neamente. Per “adeguata sorveglianza” si intende che la persona che detiene legalmente l’arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo.. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.

Armi B7 ad alta capacità per uso sportivo

Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall’applicazione dell’ar­ ticolo 5, paragrafo 2;

b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un’organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

c) rilascio, da parte di un’organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e

ii) che l’arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Durata autorizzazioni

Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni»;

 

Armi Demilitarizzate

Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Caricatori “maggiorati”

L’acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 o un’autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 bis.

Revisioni Future

Entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell’adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all’occorrenza da proposte legislative concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all’allegato I e le questioni connesse all’attuazione del sistema per la carta europea d’arma da fuoco, alla marcatura e all’impatto di nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D, l’uso del codice QR e l’uso dell’identificazione a radiofrequenza (RFID).

Classificazione

A6 Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis.
A7 Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

A8 Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.
A9 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.;

B1 Armi da fuoco corte a ripetizione.
B2 Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
B3 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
B4 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
B5 Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
B6 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
B7 Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
B8 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
B9 Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

C1 Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
C2 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
C3 Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
C4 Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
C5 Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
C6 Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
C7 Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

la categoria D è abrogata

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