E’ stato firmato ad inizio agosto dal Presidente della Repubblica il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
Ormai alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mancano pochi giorni.
Il testo definitivo non è ancora disponibile, ma ormai si suppone che il testo firmato sia quello circolato nel pomeriggio del giorno 09 agosto poco prima del Consiglio dei Ministri, pubblicato tra l’altro già da alcune testate. Reperibile qui: Testo dlgs armi presentato in cdm 8 agosto 2018.
Ma cerchiamo di riassumere quelle che probabilmente saranno le modifiche legislative che saranno in vigore a partire dal 14 settembre 2018.
P.S. La classificazione Europea delle armi è disponibile in questo articolo: La Classificazione UE delle Armi
Le modifiche legislative sono spiegate in questo articolo: Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.104 – Cosa cambia
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Art. 10 – Detenzione, Collezione armi comuni
La detenzione delle armi sportive è aumentata a 12 pezzi rispetto ai precedenti 6.
Chi possiede una licenza di collezione armi comuni e ha conseguito il maneggio (quindi si da per scontato che sia sprovvisto di porto d’armi) potrà trasportare ed utilizzare in un TSN o poligono privato l’arma (o le armi) in collezione, una volta almeno ogni 6 mesi, e potrà anche acquisire massimo 62 munizioni, che andranno consumate. (Non ci si spiega perché 62 munizioni, quando le confezioni di vendita sono generalmente da 20, 25, 50 o 180 pezzi. Non si sa neancora come ci si dovrà comportare qualora l’arma durante la prova non funzioni e risultasse quindi impossibile poter sparare le munizioni appena acquisite). … ma se non ha un porto d’armi…come c..o le trasporta?
La licenza di collezione di armi antiche permette oltre al trasporto anche l’acquisto.
Com’e scritto l’articolo di legge è chiaro. Collezione + maneggio permettono trasporto ed uso.
Direi che si sono ampliati i poteri della collezione di armi comuni.
D’altronde ora si deve comunque fare la visita ogni 5 anni anche per la collezione di armi comuni.
I moderatori di suono non sono più considerati parti d’arma. Questo che conseguenze comporta?
Che in UE potranno liberamente circolare, che non andranno denunciati,
MA la loro detenzione ed introduzione resta vietata (ad esclusione di chi già gli aveva).
Sara curioso sapere come tenerli “tracciati” senza averli in denuncia….
Salve a tutti sono contento di far parte. Con tutti voi ma io sono per armi corte neofita posseggo armi lunghe ma vorrei cimentarmi in ai corte tenermi aggiornato.fare gavetta fare esperienza con tuutti voi esperti grazie per vostra comprensione
“Per il trasporto di armi e parti d’arma, l’obbligo dell’avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all’autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d’arma.”
Ok questa non la ho proprio capita… Devo avvisare i carabinieri ogni volta che porto un arma in armeria o vado al TSN/poligono privato?!?!
Ottimo comunque il poter detenere 12 armi sportive ed il poter usare le armi in collezione legalmente (anche se sembra un pelo complesso per ora leggendo l’articolo… Meglio di niente)
Novità per il 9×19 in semiautomatica corta?
E visto che ora i limiti di caricatori salirebbero a 10 lunga e 20 corta con obbligo di denuncia per maggiorati detenuti ed acquistati da tiratori sportivi… Maggiorato di ogni tipo? O ancora massimo 29 colpi? Poter finalmente acquistarne caricatori non modificati da 30 colpi esatti sarebbe molto comodo per il portafoglio… Ed anche togliersi la soddisfazione di un caricatore a tamburo da 75 colpi!
Grazie mille per la risposta in anticipo
Hai tempo 48 ore. Dunque se al poligono rientri in giornata non segnali nulla, se vai a fare una gara e ti servono tre giorni allora denunci.
Sempre meno chiaro. È una caratteristica del tutto italiana. Insomma, se oggi decido di andare al poligono a cui sono iscritto con licenza sportiva, devo comunicarlo ai CC oppure, come fin ora, posso andare tranquillamente osservando le disposizioni per il porto sell arma, caricatori e munizioni??? Grazie per la risposta. Antonio
L’avviso di trasporto da oltre 40 anni è necessario per le spedizioni tra professionisti. Talvolta per i privati, può essere prescritto nelle collezioni come prescrizione sul trasporto delle armi in collezione.
Per le armi di proprietà di un privato, trasportate con un titolo valido (porto d’armi o nulla osta) non è necessario l’avviso di trasporto.
La supposta modifica legale è di gran vantaggio per le armerie, le quali per poter spedire/ricevere le armi non dovranno più fra vidimare un foglio di carta in triplice copia ma gli basterà inviare una PEC.
L’articolo dovrebbe “purtroppo” avere ancora la frase “ridotto volume di fuoco”, quindi discorso 29 colpi (e per fortuna che il Banco ha fatto passare l’idea dei bastano 29 colpi) affinché un’arma sia comune dovrebbe restare.
Di conseguenza i caricatori da 30 originali militari a nostro avviso rientrano ancora tra i caricatori di arma da guerra.
Il NULLAOSTA non è mai stato titolo di polizia adibito al trasporto di armi. Il nullaosta ALL’ACQUISTO consente, appunto, l’acquisto di armi e munizioni in elenco sul nullaosta. Viene ritirato dall’armeria che rilascia le dichiarazioni di vendita necessarie che valgono come titolo di trasporto ESCLUSIVAMENTE dal negozio al luogo di detenzione delle armi e ritirate alla presentazione della denuncia.
Gli unici titoli validi al trasporto sono il porto d’armi, e l’Avviso di Trasporto Armi.
Fino a sei armi, è sufficiente il porto d’armi. Tra 7 e 10 è necessario l’avviso Trasporto Armi, oltre le dieci è necessario ATA e scorta.
Ho una carabina cal.22 catalogata sportiva con un caricatore da 5 colpi in dotazione. Posso quindi acquistare, detenere e non denunciare un caricatore da 10 colpi?
Buongiorno a tutti, vorrei per favore avere dei chiarimenti a riguardo il nuovo Recepimento della direttiva Armi . Potete per cortesia spiegarmi cosa intendono per Detenzioni delle Munizioni, e se c’è l’obbligo dell’armadio blindato con il nuovo recepimento della Direttiva Armi. Grazie, ciao…
Nulla di nuovo.
L’autorita’ di pubblica sicurezza può dal sempre (1931) prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico. Art. 38 T.U.L.P.S.
Per quanto riguarda il decreto legislativo 10 agosto 2018 ho visto che toglieranno il furto dal motivo ostativi per la detenzione delle armi . Io dopo 25 anni di licenza di caccia non vogliono rinnovarmelo per via dell’articolo 43 anche se ho fatto riabilitazione nel 93 fatto successo nel 82 tentato furto di benzina 40 mila lire di multa e 15 giorni con condizionale bravata da ragazzo capito anche dalla dottoressa Testoni questura di Milano ma hanno le mani legate per via dell’articolo 43 così mi hanno detto. Cancellazione visura ced fatta co relative memorie e altro . DOMANDA se passa il decreto legislativo 10 agosto 2018 ho qualche speranza ? Altrimenti cosa potrei fare .
Ad oggi nessuno ha una copia del testo firmato dal Presidente della Repubblica, si conosce solo la bozza che fu presentata al Consiglio dei Ministri l’8 agosto scorso.
Se d’ogni modo il Decreto Legislativo sarà quello che si suppone, il reato di furto verrà tolto dai reati ostantivi al rilascio di una licenza di porto d’armi.
Si può comunque richiedere la riabilitazione, dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla Corte di Appello.
Poi resterà comunque la discrezionalità del Questore, ma se non altro si potrà anche facilmente impugnare al TAR.
So d’ogni modo che l’On. Caretta Maria Cristina (FDI) ha depositato una proposta di Legge per modificare l’art.43 del TULPS per eliminare l’ostatività automatica al rilascio della licenza del porto d’armi alle persone riabilitate.