Dopo l’invio della bozza del testo sul recepimento della Direttiva UE 2017/853 che aggiorna la precedente Direttiva 97/477/CEE da parte del Governo ai due rami del Parlamento, il nostro staff, grazie anche alle numerose segnalazioni e suggerimenti pervenute da parte dei nostri oltre 5000 appassionati che ci seguono assiduamente, abbiamo abbozzato quello che a nostro avviso potrebbe essere una versione migliorata della bozza sul recepimento.
Abbiamo inviato nei giorni scorsi questo testo sia al Ministero sia alle associazioni che altrettanto assiduamente stanno lavorando affinché la bozza del recepimento venga corretta laddove sono presenti le maggiori criticità.
Siamo anche entrati in contatto con alcuni Senatori ed Onorevoli della nuova legislatura ai quali abbiamo inviato quello che oggi intendiamo rendere disponibile a tutti gli appassionati.
In questi giorni abbiamo avuto modo di poter portare a conoscenza anche ai politici che stanno dalla nostra parte una serie di problematiche che avrebbero potuto danneggiare oltremodo la nostra situazione sia apportando modifiche legislative in modo retroattivo ed inoltre perdendo l’occasione per poter sanare delle situazioni oggi poco chiare o di vuoto normativo.
Grazie alle molte segnalazioni che ci avete inviato via email, e grazie ad un lavoro di tutto lo staff, questa è nostra versione che abbiamo inviato, sperando che vengano almeno in parte prese in considerazione.
Mi raccomando, più che il testo in sé, da leggere sono le riflessioni nella seconda parte di questo articolo.
Bozza del testo aggiornato
Capo I
Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità
ART. 1
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. Il presente decreto non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
ART. 2
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
«ART. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»;
b) l’articolo 1-bis, è sostituito dal seguente:
«ART. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “arma da fuoco”, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se:
1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,
2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
c) “armi da fuoco camuffate”: le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
d) “munizione”, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione;;
e) “tracciabilità”, il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all’acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;
f) “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un’attività professionale consistente integralmente o in parte:
1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
2) nell’organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all’interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
g) “armaiolo”, qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un’attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:
1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.”.
ART. 3
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’avvenuta rottamazione delle parti d’arma, iscritte nel registro di cui all’articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.»;
b) all’articolo 31-bis, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui,rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;
c) all’articolo 35, il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, le cui generalità sono indicate dallo stesso interessato all’atto dell’istanza. Tale comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La consegna del titolo è subordinata al deposito dell’attestazione di cui al periodo precedente. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro e può essere disposta la revoca del titolo che legittima la detenzione.».
d) all’articolo 38, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39.»;
e) all’articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, le cui generalità sono indicate dallo stesso interessato all’atto dell’istanza. La relativa comunicazione è attestata mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La consegna della licenza di porto d’armi è subordinata al deposito dell’attestazione di cui al periodo precedente. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro e può essere disposta la revoca della licenza.».
ART. 4
(Modifiche la Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)
Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, sono apportale le seguenti modificazioni
a) il primo comma dell’articolo 97 è sostituito dal seguente
«Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità’ non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità’ non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché’ duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Le equivalenze per il calcolo della qualità di povere da sparo delle cartucce sono quelle dell’allegato B capitolo VI del presente decreto.»;
ART. 5
(Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323)
1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell’articolo unico, è sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».
ART. 6
(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;
b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma, è sostituito con il seguente : «Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine le armi sia lunghe sia corte che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo e abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non e’ consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 10 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche e’ ammesso un numero di colpi non superiore a 10»;
2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: “biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52” sono sostituite dalle seguenti: “prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008,”
c) all’articolo11:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»; 2) il primo comma, è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di un’altra parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.>>;
3) dopo l’undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell’interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.»;
d) l’articolo 11-bis, è sostituito dal seguente:
«ART. 11-bis – Tracciabilità delle armi e delle munizioni. 1. Nell’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell’articolo 11, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. L’archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime. »;
e) l’articolo 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 – Divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
1. Alle persone residenti nello Stato non e’ consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, o mediante contratto a distanza, come definito dall’articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, salvo che:
a) l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi,
b)l’acquirente abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede,
c) l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona che le acquisisce siano controllate al momento della consegna dell’arma da un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza o da una pubblica autorità od un suo rappresentante.
Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa di euro 154.»;
f) all’articolo 20, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «In relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute, l’Autorità di pubblica sicurezza può imporre l’adozione di adeguate misure di custodia anche comprendenti sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.».
2.Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera c), n. 3, sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018.
ART. 7
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente «2- bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l’attività venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 9, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;
b) All’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente : «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.»”
ART. 8
(Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l’Autorità di pubblica sicurezza può apporre, nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo testo unico, l’indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno e presso i poligoni autorizzati, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;
b) il comma 2 è abrogato.
ART. 9
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509)
1. All’articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».
ART. 10
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526)
1. All’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;».
ART. 11
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)
1. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, le parole: «42, quarto comma,» sono soppresse.
ART. 12
(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43)
1. Al decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all’articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole “munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli” sono aggiunte le seguenti: “31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,
ART. 13
(Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni)
1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la
classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell’arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d’impresa, l’indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all’acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall’imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell’arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
b) per le munizioni, i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), nonché i dati identificativi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime;
c) per le armi diverse dalle armi da fuoco le informazioni previste dall’articolo 35 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L’inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell’Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, nonché dal personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
a) di funzionamento del sistema informatico;
b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni,
dall’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul
sistema;
d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui
all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei
dati registrati e la loro sicura conservazione;
f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado
di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono pari a euro 500.000 per l’anno 2018 e ad euro 1.000.000 per l’anno 2019, per l’istituzione del sistema informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2020, per le attività di gestione e manutenzione del sistema.
ART. 14
(Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)
Al Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121 all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All’articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: «2 bis. Sono considerate sportive le armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/ CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991.»
Capo II
Norme transitorie e finali
ART. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all’articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all’atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.
2.Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, o associazioni sportive titolari di licenza ai sensi dell’art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a persone munite di licenza di collezione cui al comma 8 dell’articolo 10 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo del 13 giugno 2017, detenevano legalmente le armi ed i caricatori di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di cessione a qualunque titolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
5. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo del 13 giugno 2017, detenevano armi di cui alla categoria A, punto 8, dell’allegato I alla direttiva 91/477/ CEE del Consiglio, del 18 giungo 1991, (ovvero le armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all’articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti di licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero, o a persone munite di licenza di collezione cui al comma 8 dell’articolo 10 della Legge 18 aprile 1975, n. 110. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
ART. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. c), n. 3, e dell’articolo 12, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l’anno 2018, ad euro 1.300.000 per l’anno 2019 e ad euro 600.000 a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 5, comma 1, lettera c), n. 3, e 12, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 17
(Entrata in vigore)
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 6:
a) all’articolo 3, comma 3- bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43, le parole: “armi, munizioni e” sono soppresse e le parole. “agli articoli 35 e” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo”;
b) all’articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3, è abrogato;
2) al comma 4, le parole: “35, comma 1” sono soppresse;
c) all’articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, il riferimento all’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimenti al sistema informatico di cui all’articolo 13, comma 1.
3. L’obbligo di cui all’articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Le nostre riflessioni
Art. 2 punto 2 (Art. 1 Bis Dlgs 527/92)
L’attuale recepimento del termine “munizione” è il medesimo della Direttiva 2008/51/CE, che non fu recepito con il Decreto Legislativo 204/2010.
Nella UE 2017/853 la definizione è identica alla precedente.
Non c’è alcuna modifica nel recepimento relativo agli articoli di legge che dichiarano di libera vendita e detenzione i componenti e obbligano alla denuncia solo le munizioni civili. Però scritta così prefetti e questori possono limitare la vendita alle armerie così come già avviene in alcuni posti in cui hanno un limite per le munizioni acquistabili. Altro nodo è la tracciabilità, ma deve essere riferita alle sole munizioni finite e prodotte da fabbriche nazionali od estere, riportando i dati previsti, cioè lotto e nome del produttore.
In Italia le componenti parziali di munizione da guerra non sono vietate, (sono considerate munizioni per uso militare le pallottole incendiarie, perforanti, ecc…, ecc…).
Art.4 (Modifiche la Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)
La detenzione di munizioni ad un privato cittadino senza licenza è concessa nei limiti 5 Kg di polvere da sparo oppure 1500 munizioni per fucile da caccia e 200 munizioni per pistola. Il termine “munizione per fucile da caccia” dal 1992 ad oggi è sempre stata sottointesa come “munizione per fucile, idonea all’attività venatoria”. Esistono però anche munizioni per fucile non da caccia, quali ad esempio quelle a percussione anulare avente calibro inferiore all’8mm e quelle la cui misura del calibro sia inferiore a 5.60 millimetri. Ad una lettura rigorosa dell’articolo 97 queste munizioni non possono essere detenute da un privato, pur essendo in commercio in Italia armi in questi calibri. Quando il legislatore scrisse l’articolo riferendosi al termiche fucile da caccia in realtà intendeva dire tutti i fucili in quanto erano da caccia tutte le armi lunghe. Con l’introduzione nel 1992 della legge 157, e con la definizione di alcuni parametri minimi che le munizioni “venatorie” devono soddisfare, si è crato questo sotto insieme di munizioni non detenibili. In forza ad una circolare del Ministero dell’Interno, queste munizioni vengono lasciate detenere al pari di quelle per pistola. Per le armerie, attività munite di licenza di minuta vendita invece si deve applicare l’allegato B del Regolamento, e le armerie possono venderle. Correggendo l’articolo 97 si eliminerebbe questa zona di vuoto normativo. Con l’aggiunta della parte finale del comma verrebbero allineate le equivalente per il calcolo della polvere contenuta nelle munizioni al pari delle equivalenze oggi in uso per le minute vendite. E’ decisamente obsoleto che oggi 560 munizioni per fucile siano equivalenti ad 1Kg di polvere per l’armeria e che esse, appena vengono detenute ad un privato equivalgano a 1,86 Kg di polvere. La stessa cosa anche per le munizioni per arma lunga ma non idonee all’attività venatoria, rientranti come da fucile per gli esercizi con licenza di minuta vendita, e vietate ad un privato applicando in modo rigoroso e letterale l’attuale art.97 del Regolamento del T.U.L.P.S., nonostante siano state classificate armi per questi calibri. Tale modifica sebbene potesse sembrare fuori delega, può rientrarvi in quanto la Direttiva UE 2017/853 chiede anche di recepire dei limiti detentivi per i prodotti esplodenti.
Art.6 punto b) (Art.2 Legge 110/75)
Le munizioni militari sono comunque vietate. All’epoca del catalogo nazionale (ante 01.01.2012 furono comunque catalogate armi in grado di sparare munizionamento militare. (non esiste la definizione legale di munizionamento militare ).
Con la Legge 43/2015 , quando vennero tolte le B7 dall’attività venatoria diventarono tipo guerra tutte le armi B7 in grado di sparare munizionamento militare.
Con queste modifiche , e l’articolo 12 Bis che ho aggiunto sotto, si sana in modo decente la situazione creata dalla Legge 43/2015.
La Direttiva Europea nell’allegato I le armi A7 sono così definite :
7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o
ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
Noi nella nostra legislazione, dal 2013, abbiamo i limiti a 5 per le lunghe e 15 per le corte, con l’esclusione delle armi sportive che possono aver maggior capacità.
I caricatori oltre tali limiti (5/10) sono soggetti attualmente a denuncia, pur essendo di libera vendita.
Se non si modifica la capacità massima delle armi, avremmo 3 ordinamenti giuridici distinti per i caricatori:
- liberi se di capacità inferiore a 5 per le armi lunghe / 15 per le armi corte.;
- liberi ma con obbligo di denuncia per armi sportive oltre i 10 / 15 colpi;
- con vendita ristretta agli sportivi, per armi sportive, oltre i 10 / 20 colpi.
La UE 2017/853 consente il possesso di caricatori “maggiorati” solo ai tiratori sportivi, anche non agonisti.
Modificando l’art.2 della 110 armonizziamo i limiti per le armi con quelli europei, ottenendo solo 2 inquadramenti
- liberi se di capacita inferiore a 10 colpi per le armi lunghe, 20 per le armi corte.
- con obbligo di denuncia, solo per gli sportivi e solo per armi sportive se maggiori di 10 / 20.
Inoltre, e non da poco, si salverebbero anche armi storiche (più vecchie di 50anni) che oggi ai sensi dell’art. 2 della Legge 110/1975 devono essere modificate per ospitare massimo 5 colpi, anche se nate per contenerne 6, 8 o 10.
Ai tempi scrissi anche al sovrintendente per i beni storici… ma ovviamente non mi rispose…
Ricordo che ai tempi del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni (in vigore dal 1975 al 2012 (ex. Art.7 Legge 110/1075) furono catalogate senza problemi armi lunghe da 10 colpi, ed armi corte anche da 20 colpi per le armi non sportive.
Art.6 punto e) (Art 17 Legge 110/75)
La direttiva aveva questo scopo:
“Art. 5 Ter : Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante “contratto a distanza” ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona che acquisisce l’arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da: a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o b) un’autorità pubblica o un suo rappresentante.”
E’ stata fatta una modifica all’art. 17 semplicemente aggiungendo la parola “con contratto a distanza”.
Il problema è che , scritta in questa maniera, la modifica fa cambiare significato al testo e ne altera le intenzioni. La Direttiva infatti, non intende vietare i contratti (e le contrattazioni) a distanza, ma impone che essi siano conclusi prevedendo che la consegna materiale dei beni (armi o componenti essenziali o munizioni) sia effettuata esclusivamente da un armaiolo o un intermediario autorizzati o in possesso di licenza oppure da un’autorità pubblica o suo rappresentante e ciò affinché venga verificata l’identità dell’acquirente e la sua autorizzazione all’acquisto.
L’introduzione del “contratto a distanza” senza conformare l’articolo agli intenti della Direttiva genera un generale divieto alla compravendita o alla contrattazione a distanza, dimostrandosi una previsione di divieto assurda in quanto la prestazione di consegna effettiva dell’arma al compratore avviene o per ritiro diretto della persona nel domicilio del venditore (che verifica quindi di persona l’identità ed i titoli di acquisto), oppure inviandola all’acquirente tramite un’armeria, oppure richiedendo in casi eccezionali un nullaosta (previsto per esempio per distanze molto elevate). Quindi nella realtà la consegna dell’arma sarà sempre effettuata verificando i dati e l’identità della persona, relegando l’attività svolta a distanza al mero accordo sull’acquisto. Attualmente tale sistema è una prassi di molte armerie e di quasi tutti i piccoli produttori, che realizzano armi realizzate su ordinazione. La modifica – non richiesta dalla direttiva – andrebbe quindi a penalizzare enormemente un’ampia fascia di piccole imprese di artigiani e di commercianti che utilizzano gli “attuali sistemi di comunicazione telematici (email, siti internet, ecc.) in aggiunta al classico uso del telefono e del fax, universalmente utilizzati per discutere preventivamente le richieste commerciali , castrando il mercato italiano laddove, invece, viene incoraggiata, anche con sostegni statali (voucher, per esempio) l’adozione di sistemi digitali di contrattazione e definizione delle procedure.
Art. 7 ( Art 13 Legge 157/1992)
Attualmente l’organo delegato ad approvare le classificazioni delle armi è il Banco di Prova. Questo ha stilato di sua iniziativa un “decalogo” per definire dei parametri delle armi B7. Questo decalogo però non è assoluto, ma dipende dagli umori del suo direttore, l’ing. Girlando. Il direttore del Banco è confermato dal parere del Ministero dell’Economia. Il CDA del Banco è composto principalmente da industriali della Val Trompia.
(https://www.bancoprova.it/index.php/it/home.html)
Rientrano nella categoria B7:
- Tutte le armi demilitarizzate
- I cloni di armi da guerra e loro derivati (1)
- Le armi semiautomatiche che presentano due o più delle seguenti caratteristiche
- Calcio ribaltabile o telescopico
- Impugnatura a pistola (2)
- Presenza di più di due supporti per ottiche (Piccatinny rail)
- Attacco per baionetta, o baionetta se fissa
- Armi con lunghezza inferiore a 830 mm (3)
- Armi con lunghezza canna inferiore a 450 mm (4)
- Il colore verde militare (od green) o kachi (desert tan color)
NOTE:
- Sono considerati cloni di armi da guerra le armi semiautomatiche che hanno una delle seguenti caratteristiche:
- il pacchetto di scatto uguale o in grado di ricevere componenti del pacchetto di scatto delle armi automatiche
- la guida dell’otturatore o il porta guida dell’otturatore (upper receiver) uguale all’arma automatica
- l’otturatore o il porta otturatore uguale all’arma automatica
- lo spegni fiamma se ha anche la funzione di tromboncino lanciagranate
- Non si considera impugnatura a pistola quella ricavata dal calcio e che presenta un foro per l’alloggiamento del dito pollice “thumbhole”
- La lunghezza è da intendersi a calcio chiuso ed escludendo lo spegnifiamma
- Lunghezza canna misurata priva di accessori quali spegnifiamma, freni di bocca, compensatori.
Come si può vedere, ad esempio il colore di un’arma può variarne la sua classificazione.
C’è anche il problema di molte armi che nel corso del tempo sono passate da B4 a B7 e poi ancora B4. Come può un detentore sapere con certezza l’inquadramento legislativo della propria arma ?
Il vietare a caccia le armi B9, lascia la discrezionalità del capire quando un’arma “assomiglia ad un’arma automatica”; mentre precludere solo le armi della cat. A significa definire la questione con parametri oggettivi.
Per non parlare del caos creato nei cacciatori, in quanto ai tempi del Catalogo (1975-2012) le armi semiautomatiche a canna rigata erano classificate C7. Molte armi introdotte ai tempi del catalogo oggi magari non hanno la scheda di classificazione e molti detentori confondo la classificazione del catalogo con quella europea.
Inoltre, nel resto di Europa sono ammesse le armi B9 (ora B7) per l’attività venatoria.
Ed ancora Inoltre la carta verde Europea permette ai cittadini comunitari di trasportare nell’Unione le armi ivi registrate. Possono però essere registrate le armi sportive o le armi venatorie.
Vietando l’uso di armi B9 nell’attività venatoria si vieta anche ad un cittadino italiano di poter praticare la caccia con la propria arma B9 in uno Stato membro.
Vietando l’attività venatoria solo con armi della categoria A, o con quelle in calibro non idoneo (il secondo comma dell’.art 13 punto 2) si crea una distinzione netta e chiara, basata su parametri oggettivi incontestabili che impediranno il possibile sorgere di contenzioso. E’ assurdo vietare un’attività su di un qualcosa basato su parametri estetici e non meccanici o funzionali.
Non vi è neppure il pericolo di proliferazione di armi B9 in detenzione, in quanto il presente recepimento introduce nell’art. 20 della Legge 110 misure di custodia imposte dal Questore.
Art. 14 ((Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85)
L’articolo 13 obbligherà l’acquisto delle armi A6,A7 ai soli tiratori sportivi. Perché non classificare direttamente sportive le armi di queste categorie? Su questa norma ci sarebbe da discuterne un po’.
P.S. Si modifica il Dlgs 121/2013 che modificava la Legge 25 marzo 1986, n. 85 per non andare fuori delega.
Il Dlgs 121/2013 è l’aggiornamento del Dlgs 204/2010 che era il recepimento della Direttiva EU del 2008 che aggiornava la 477/91
Art. 15 punto 3 e 4 e 5 norme transitorie
La Direttiva fissa la data del 13 giugno 2017, ma dice
“Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva.”
Sottolineiamo le parole possono decidere di confermare, rinnovare.
Quindi la Direttiva da massima scelta allo Stato membro dell’Unione.
In Italia le armi con caricatori oltre i “limiti Europei” di 10/20 le avevamo già classificate ad uso sportivo con il Dlgs 121/2013 entrato in vigore il 5.11.2013.
Inoltre tali armi (A6,A7) erano rientranti tra le armi B7, tolte dal novero delle armi venatorie al 21 aprile 2015 (Legge 43/2015).
Si può quindi sostenere che tali armi fossero già esclusivamente destinate ad un’uso esclusivamente sportivo o collezionistico.
Non ha quindi senso porre una data retroattiva, considerando che per l’ordinamento giuridico italiano non sono legali leggi retroattive senza favor rei.
E’ stata anche estesa la descrizione di cosa la Direttiva intenda per armi A8.
Questo perché la Direttiva in sé presenta un vizio di semantica.
Dapprima specifica le armi lunghe, poi nel testo tra parentesi invece specifica tutte quelle che originariamente sono destinate ad essere imbracciate.
Esistono però anche armi corte (con misure inferiori ai 600mm) che possono essere comunque imbracciate, come ad esempio le carabine (pistole) modello “Stubby”, armi generalmente AR-15 con la canna corta, oggi giustamente classificate come arma corta.
Nella relazione illustrativa presentata al Senato, è riportata definizione che può trarre in errore. Specificando meglio che si tratta di armi lunghe nell’articolo di legge, si evitano equivoci in futuro.
Suddette armi, avendo generalmente caricatori oltre i 10 colpi, sono sempre state classificate sportive. Si può quindi affermare che dall’entrata in vigore del Dlgs 121/2013 queste erano, nella nostra normativa, ai sensi del recepimento Eu 2017/853 prima del 13 giugno 2017.
La differenza sta che ad oggi non esiste l’obbligo di essere iscritti ad una società riconosciuta dal CONI.
In Italia sono presenti molti poligoni privati, gestiti o frequentati da piccole A.S.D. sportive, dove gli iscritti praticano attività sportiva.
Tutti questi piccoli club non sono affiliati o associati al CONI in quanto non hanno le coperture economiche per poterlo fare.
Queste associazioni, all’atto dell’iscrizione dell’atleta, chiedono se si vuole essere iscritti solo al club locale o anche fare la tessera nazionale FITDS.
L’iscrizione FITDS spesso dai “piccoli” sportivi viene non fatta in quanto non si sentono all’altezza di frequentare un campionato nazionale. Nello stesso campionato infatti si gareggia con tiratori professionisti i quali spesso praticano attività sportiva 4 giorni la settimana, arrivando anche a sparare 10’000 colpi al mese. Per questo la maggioranza dei nuovi atleti inizia per i primi anni a frequentare solo gare a carattere locale..
L’iscrizione da agonista nazionale comporta anche oltre all’onere economico dell’iscrizione anche quella della visita medica specialistica per attività agonistica.
A tutela dei giovani atleti non iscritti nel circuito nazionale basta richiedere l’iscrizione ad un’associazione legalmente riconosciuta o che abbia un licenza per poter praticare l’attività del tiro (Art. 57 del T.U.L.P.S.).
Riprendendo l’articolo 7 della Direttiva:
«4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l’acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
Non viene preclusa la possibilità di detenere armi A6,A7,A8 ai collezionisti.
Essi a livello di sicurezza offrono maggiori garanzie in quanto per il rilascio della licenza è necessario un sopralluogo del locale da parte dell’autorità d PS.
Inoltre per le armi in collezione è fatto divieto di detenere munizioni nei calibro delle armi collezionate, offrendo quindi maggior garanzie anche ai sensi della direttiva, come indicato nelle considerazioni iniziali della stessa.
In aggiunta al divieto di detenzione del relativo munizionamento, è ormai prassi di molte questure aggiungere la prescrizione al divieto di trasporto delle armi collezionate al di fuori dal luogo di detenzione.
A causa di questi divieti, i collezionisti non praticano attività sportive con queste armi, offrendo quindi una maggior sicurezza rispetto ai tiratori sportivi e non si capisce perché siano stati preclusi dal poter acquistare armi A6,A7 ed A8 per migliorare la loro collezione.
E’ vero che comunque sarebbe possibile ad un collezionista iscriversi ad una federazione sportiva per aggirare tale divieto, ma non capisco perché bisogna fare una legge sapendo già che essa verrà aggirata.
Per anni sono state proposte varie opzioni definite “collezione aperta”. In sostanza permettere ai detentori di licenza di collezione (dove non vi è esplicito divieto di usare le armi in collezione, ma solo per la detenzione delle munizioni) di poterle usare comunicando, anche con email PEC alla propria Questura, la data ed il luogo dove le armi verranno utilizzate. Si manterrebbero comunque i criteri di sicurezza imposti dalla collezione, la questura sarebbe sempre aggiornata sul luogo ove si trovano le armi, ed il cittadino non sarebbe obbligato a pagare una marca da bollo da 16.00 per ogni scambio di armi tra quelle in collezione e quelle in detenzione. Un paio di anni fa si era anche parlato di poter permettere per un periodo di tempo limitato la detenzione di munizioni (tipo dopo l’invio della comunicazione e la data di utilizzo presso poligono pubblico o privato).
© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
Per pubblicare anche parzialmente questi contenuti è necessario fornire il link alla pagina originale.