Abbiamo ricevuto nella giornata di ieri il Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato per illustrare alla Commissione l’impatto della bozza del Decreto Legislativo sul recepimento della UE 2017/853.
Il Parlamento infatti affida ad un organo la valutazione degli atti legislativi di cui è richiesto il parere.
Purtroppo si è appreso già ad una prima lettura che il contenuto del dossier è fuorviante a maliziosamente errato, questo probabilmente al fine di ottenere un parere favorevole dal Senato per l’approvazione della bozza inviata dal Governo Gentioloni alle Camere.
Questo è un fatto gravissimo in quanto i Parlamentari esprimeranno poi le loro opinioni basandosi su di un’analisi distorta.
Ricordiamo che anche nella disussione sul Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n.121 il Senato si era basato su di un Dossier faziosamente errato.
In molte parti viene distorto il reale contenuto della Direttiva Europea riportando escluisvamente le parti che fanno comodo, in altre viene illustrata modifica legislativa nazionale distorta rispetto a quello che realmente vinene applicato.
Lasciando ad ognuno la libera iterpretazione del dossier, scaricabile in fondo a questo articolo, riportiamo alcuni passaggi:
Pag.7 :
La direttiva 91/477/CEE, come modificata e integrata dalle direttive 2008/51/CE e 2017/583, distingue tre categorie di arma da fuoco: quelle proibite (cat. A), le armi da fuoco soggette ad autorizzazione (cat. B), quelle soggette a dichiarazione (cat. C). La categoria D – che recava “altre armi da fuoco” – è abrogata dalla direttiva 2017/583/UE.
Falso, la Direttiva UE2017/853 all’art. 19 comma 2 punto b paragrafo i abroga la parte introduttiva della Categoria A.
Pag. 8:
Per quanto riguarda le munizioni, che in parte sono ricomprese nella categoria A, si ricorda che la direttiva dispone che i componenti di tutti i tipi di munizioni devono essere oggetto di specifica autorizzazione per essere compresi nel campo di applicazione della disciplina.
Falso, la Direttiva dice che fanno parte della munizioni le componenti solo se essi sono soggetti ad autorizzazione nello Stato membro.
Pag. 16
La lettera e) modifica l’articolo 17 della L. 110/75 estendendo il divieto di compravendita di armi comuni da sparo, oltre che per corrispondenza, anche agli acquisti effettuati mediante contratto a distanza, fatta salva l’ipotesi, come attualmente previsto per la vendita per corrispondenza, in cui l’acquirente sia stato autorizzato ad esercitare tale attività. Conferma anche la sanzione per i trasgressori, consistente nella reclusione da uno a sei mesi e nella multa di euro 154. Si tratta di attuazione dell’articolo 1, par. 12 della direttiva.
Falso, così come scritta la bozza di recepimeto vieta anche il solo contratto a distanza. La Direttiva infatti dice :
“Articolo 5 ter
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante “contratto a distanza” ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’identità e, ove richiesto, l’autorizzazione della persona che acquisisce l’arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:
a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o
b) un’autorità pubblica o un suo rappresentante.”
Pag. 17
La novella ora disposta, modificativa del decreto-legge del 1992, prevede che, in relazione a “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia”, l’Autorità di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto, l’indicazione del numero massimo di munizioni delle quali sia consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo.
L’indicazione del numero massimo di munizioni nell’atto autorizzatorio all’acquisto e alla detenzione per il periodo di sua validità, è disposizione già vigente.
Falso, cosa centra la limitazione sull’acquisto di munizioni con le misure di controllo sulla detenzione ? I poligoni privati non hanno la vendita delle munizioni, quindi alcuni tiratori possono solo acquistarle presso le armerie, e poi consumarle presso il campo di tiro senza per forza doverle detenere.
Pag.17
Rimane ferma la prescrizione già vigente secondo la quale non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno e presso i poligoni autorizzati, se immediatamente utilizzate nei medesimi poligoni.
[…]
L’opzione normativa prescelta non è quindi connessa a fini di stretto recepimento ma potrebbe essere riconducibile a finalità di semplificazione […]
Bella norma !! Il 99% dei poligoni autorizzati privati non dispone della licenza di minuta vendita di munizioni. Il 99% dei poligoni privati sono in ex cave dismesse, dove a fatica si possono fare dei servizi igenici in muratura. Figuriamoci dei muri per la detenzione di munizioni così come richiesti dal TULPS.
Bella modifica legislativa, partendo dal presupposto del controllo sulla detenzione si limita l’acquisto di munizioni in armeria, lavandosene le mani. Inoltre la vedo anche molto scorretta dal punto di vista sulla concorrenza in quanto i TSN della UITS sono enormemente vantaggiati.
No comment per il fattore “semplificazione”….
Lasciamo comunque a Voi la lettura del Dossier.
[Testo in aggiornamento]
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