Mancano ormai poche ore per l’approvazione automatica del testo sul Recepimento della Direttiva UE2017/853 da parte del Parlamento.
Scade infatti domani sabato 23 giugno 2018 il termine dato dalla Legge 25 ottobre 2017, n.163 per il parere non vincolante del Senato sull’Atto del Governo n.23.
Il precedete Governo Gentiloni ha infatti trovato il momento migliore per inviare alle Camere il testo del Recepimento.
Sia per il fatto che il nuovo Governo non fosse ancora insediato e conseguentemente anche le Commissioni Parlamentari, vuoi che l’atto precedente fosse stato l’aggiornamento sulla privacy, sta di fatto che i 40 giorni previsti sono passati senza la Commissione potesse esprimere il proprio parere.
Ricordiamo che il fatturato dell’indotto armiero italiano è il .44% PIL, include quasi 90’000 occupati, e che in Italia sono presenti più di 500.000 titolari di porto d’armi per uso sportivo, a cui bisogna poi sommare i possessori di licenza venatoria e porto di pistola.
E non vogliamo criticare nuovamente anche il testo del Dossier presentato al Senato.
Ricordiamo però le parecchie criticità sollevate sia dalle Associazioni dei possessori di armi, sia dal comparto armiero italiano sul testo presentato.
Ci si augura che il nuovo Governo ritiri il testo inviato il 14 maggio 2014 e che ne proponga uno migliorativo su cui ci possa essere una discussione al Parlamento anche visto che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all’adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l’utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico.
Art. 1 Legge 164/2017
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e’ acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
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