Allegato 1 – Reg TULPS

————– AGGIORNAMENTO (4a) Il Decreto Ministeriale 8 agosto 1972 (in G.U. 31/08/1972, n. 227) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “All’allegato A al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di, pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, tra il titolo «Elenco e classificazione dei prodotti esplosivi riconosciuti» e l’inizio dell’elenco della «Categoria I – Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti» e’ inserita la seguente: Nota: Ai fini e ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento di pubblica sicurezza sono considerati prodotti esplodenti: a) le sostanze e le miscele di sostanze che esplodono per contatto con una fiamma, per urto, per sfregamento e la cui sensibilita’ tanto all’urto quanto allo sfregamento e’ superiore a quella del m-dinitrobenzene anche quando tali caratteristiche sono da esse perdute, in modo non permanente, per aggiunta o presenza di acqua o di altre sostanze; b) le sostanze e le miscele di sostanze che, comunque, esplodono mediante conveniente innesco; c) gli oggetti, i congegni, i manufatti che contengono o impiegano sostanze o miscele di sostanze esplosive”. Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che “All’allegato A al regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in calce allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria IV «Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti» ed allo elenco dei prodotti esplodenti della categoria V «Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici», e’ aggiunta la seguente: Nota: Gli artifici o mezzi illuminanti quali torce, bengala e simili, comprendenti semplici miscele combustibili ovvero contenenti anche sostanze comburenti, esclusi i perossidi, ma esenti da sostanze capaci di determinare una loro possibile accensione spontanea ed anche esenti da metalli e simili in polvere, grani o filacce, non sono considerati prodotti esplodenti. Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali facilmente infiammabili e, ove costituiti da miscele comprendenti clorati anche quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all’allegato B, capitolo VI del regolamento di pubblica sicurezza”. ————- AGGIORNAMENTO (24) Il Decreto 21 luglio 1999 (in G.U. 04/08/1999, n. 181) ha disposto: -(con l’art. 1, comma 1) che “La prima categoria, gruppo C dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: 1) cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, col foro a chiocciola, chiuso con tappetto a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno; 2) cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche’ chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 3) cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua; 4) proietti carichi, purche’ chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappetto falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco; 5) bombe a mano cariche; 6) bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco; 7) proietti a caricamento speciale”. -(con l’art. 2, comma 1) che “La categoria seconda dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: (omissis); 17) micce a combustione rapida; 18) micce detonanti; (omissis); -(con l’art. 3, comma 1) che “La categoria quinta, gruppo A dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: 1) bossoli innescati per cartucce da caccia ad involucro rigido; 2) bossoli metallici innescati per artiglieria; 3) cartucce da salve cariche per fucili e pistole; 4) cartucce cariche per armi corte, fucili e mitragliatrici; 5) spolette a percussione, con innesco amovibile o interno; 6) spolette a doppio effetto per artiglieria”. ————– AGGIORNAMENTO (24a) Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in S.O. n. 149 relativo alla G.U. 26/06/1940, n. 149) ha disposto: -(con l’art. 1, comma 1) che “La I categoria gruppo C dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: 1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno; 2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche’ chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua; 4. proietti carichi, purche’ chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco; 5. bombe a mano cariche; 6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco; 7. proietti a caricamento speciale”. -(con l’art. 2, comma 1) che “La II categoria dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: (omissis); 13. micce a combustione rapida; 14. micce detonanti; (omissis)”. -(con l’art. 3, comma 1) che “La V categoria gruppo A dell’allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e’ cosi’ modificata: 1. bossoli innescati per artiglieria; 2. spolette a percussione, con innesco amovibile o interno; 3. spolette a doppio effetto per artiglieria; 4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra; 5. cartucce per armi comuni e da guerra”.

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