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Allegato C – Reg TULPS

————– AGGIORNAMENTO (8a) Il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1974 (in G.U. 02/02/1974, n. 31) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “I numeri 4) e 6) del capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono modificati come segue: 4) Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria in conformita’ dell’art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita. La licenza permanente abilita a piu’ trasporti per il periodo della sua validita’. 6) Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi della 1a categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validita’ della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l’anno solare, salve le successive rinnovazioni. Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di fabbrica o di vendita od a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto puo’ avere la validita’ massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni. La validita’ della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri, autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potra’ comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero. Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2a e 3a categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prma di ogni viaggio. Con unico avviso possono essere notificati uno o piu’ trasporti. L’avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, puo’ essere presentato in questura o all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri. Al presentatore, al momento della notificazione, sara’ restituita una copia dell’avviso con il timbro dell’ufficio, per ricevuta. Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti. Nel silenzio dell’autorita’ di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si puo’ dare corso alla spedizione. In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore puo’ non prendere atto dell’avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle gia’ eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumita’ secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7). Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2a e 3a categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalita’ stabilite per l’avviso di trasporto”. ————- AGGIORNAMENTO (25) Il Decreto 19 settembre 2002, n. 272 ha disposto (con l’art. 17, comma 1) che “Il capitolo II dell’allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e’ sostituito dal seguente: “Capitolo II (Norme generali da osservarsi “per il trasporto di esplosivi). – Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada “A.D.R. , per ferrovia “R.I.D. , per via aerea “I.C.A.O. , per mare “I.M.O e nelle acque interne “ADNR”.”. ————— AGGIORNAMENTO (28) Il Decreto 8 aprile 2010 (in G.U. 06/05/2010, n. 104) ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Al Capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 4, le parole «di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «di I, II, III, IV e V categoria»; b) al primo paragrafo del numero 6 sono apportate le seguenti modificazioni; 1) al primo periodo, le parole: «della 1ª categoria» sono sostituite dalle seguenti: «delle categorie I e V, gruppo A»; 2) alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Quando la domanda di rinnovo sia stata presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validita’, la licenza si intende comunque prorogata fino al momento del rilascio del provvedimento di rinnovo, salvo che nel frattempo sia stato adottato un provvedimento di diniego della medesima domanda.»”. ————— AGGIORNAMENTO (29) Il Decreto 9 agosto 2011 (in G.U. 26/08/2011, n. 198) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che ” Al capitolo I dell’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 4, al primo periodo, le parole «di deposito o di vendita» sono sostituite dalle parole «di deposito di fabbrica o di deposito di vendita»; b) al numero 4, al secondo periodo, dopo le parole «la licenza permanente» sono inserite le parole «ha validita’ di un anno e»; c) al numero 6, primo paragrafo, le parole «delle categorie I e V gruppo A» sono sostituite dalle parole «delle categorie I, IV e V, gruppo A e gruppo C»; d) al numero 6, secondo paragrafo, le parole: «a depositi di fabbrica o di vendita od» sono soppresse”.

© 2018, Michele Schiavo. Tutti i diritti riservati.
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