Brevissimo riassunto per chi non avesse voglia di leggere tutto l’articolo (cosa che comunque consiglio di fare per capire bene cosa dicono le norme e saperlo spiegare):
Sono permessi 200 colpi per arma corta, 1500 per arma lunga da caccia o non.
La distinzione tra cartuccia per arma lunga e arma corta va fatta leggendo le tavole della CIP e non in base alle armi detenute. Le cartucce per pistola e revolver sono menzionate in una tavola a parte, pertanto tutte le altre sono per arma lunga.
Ciò però non vale per le cartucce rimfire (a percussione anulare) la distinzione infatti va fatta calibro per calibro vedendo per quali armi sia stata progettata storicamente la cartuccia. Comunque di solito sono per arma lunga.
Per il 22 LR come da denominazione ufficiale non sussiste assolutamente questo dubbio, esso inoltre può anche essere utilizzato nell’ esercizio delle caccia nei fucili combinati, ma anche se non lo fosse, sarebbe detenibile nel numero di 1500 cartucce e non in 200 poichè cartuccia destinata alle armi lunghe come dice la stessa denominazione ufficiale.
A nulla rileva che venga camerato anche nelle armi corte.
Purtroppo però, c’è da dire che il Ministero dell’ Interno in modo del tutto atecnico e arbitrario ha affermato che il 22 LR va considerato come calibro corto.
Non è proprio così e più sotto viene spiegato nei dettagli perchè.
Esiste un grande dibattito in merito alla quantità di cartucce detenibili senza licenza del Prefetto e elencate dall’articolo 97 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (Regio Decreto 635/1940).
La norma dice chiaramente che si possono tenere in deposito 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella e 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere.
Purtroppo tra gli appassionati vi sono numerosi dubbi, oggetto anche di problemi in sede di denunzia, il che espone loro a enormi rischi.
Innanzitutto quale criterio distingue le munizioni “per pistola o rivoltella” da quelle “per fucile da caccia”? Diventano per pistola o rivoltella, oppure per fucile da caccia in base alle armi detenute? Come si classificano le cartucce per le armi lunghe che non sono sicuramente da caccia? Vanno contate nelle 200 o nelle 1500?
Questi purtroppo sono gli interrogativi che sono causati da una norma scritta nel 1940, quando oggi la legislazione che le ruota attorno è stata modificata pesantamente, per esempio creando sottoinsiemi nel grande insieme delle armi comuni (quando lo stesso Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. prevedeva solo l’esistenza di armi da guerra e comuni e elencava le caratteristiche di queste ultime all’ articolo 44), per esempio il sottoinsieme delle armi sportive ma soprattutto il sottoinsieme delle armi da caccia, oppure per il fatto che esistono in commercio sempre più armi corte camerate in calibro per arma lunga, e sempre più armi lunghe camerate in calibri per armi corte, fattispeci praticamente inesistenti nel 1940 e sconosciute al legislatore.
Quindi?
Cosa voleva dire il legislatore quando scrisse l’articolo 97 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza? Come vanno distinte e denunziate le munizioni?
Le 200 cartucce “per pistola e rivoltella” sono (ovviamente) munizioni per arma corta, mentre il legislatore quando scrisse “fucile da caccia” voleva in realtà dire tutte le armi lunghe, poichè all’epoca era in vigore il Regio Decreto 1016/1939 il quale all’articolo 14 stabiliva che la caccia era ammessa con armi portatili o da appoggio, pertanto il termine “fucili da caccia” è del tutto equivalente a armi lunghe, perchè tutte le armi lunghe all’epoca erano impiegabili nella caccia senza alcuna distinzione di calibro.
La natura delle cartucce non viene distinta dal tipo delle armi detenute quindi quando l’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 204/2010 dice che per i fucili in grado di camerare calibri per armi corte si applica il limite delle 200 cartucce ribadisce solamente il contenuto dell’articolo 97 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il quale poneva già questa distinzione. Pertanto la nuova norma non comporta alcun mutamento della disciplina della detenzione di munizioni senza licenza del Prefetto.
Da cosa viene distinta allora la natura delle cartucce?
Viene distinta dalle tavole CIP (Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives), l’unica commissione tecnica competente in materia e creata dalla Convenzione di Bruxelles del 1° Luglio 1969 (firmata anche dal nostro paese) , commissione riconosciuta persino dalla Direttiva 91/477/CEE.
Le tavole della CIP pongono le cartucce per pistola e revolver in una tavola separata da tutte le cartucce per arma lunga presenti in tute le altre categorie, pertanto sono facilmente distinguibili.
Rimane purtroppo il problema per le cartucce rimfire, ossia quelle a percussione anulare. Le tavole CIP non distinguono se le cartucce appartenenti alle categorie rimfire siano corte o lunghe. Ciò non causa grossi problemi in altri paesi, perchè solitamente le cartucce a percussione anulare sono normalmente di libera vendita alla luce della loro scarsa attitudine all’ offesa.
In Italia purtroppo sono cartucce come tutte le altre, e va stabilito se esse siano per arma lunga o corta caso per caso dal tipo di arma per le quali sono state progettate, in seguito a un’ analisi storica e tecnica della cartuccia, analisi che sarebbe assai opportuno lasciare a dei tecnici competenti.
Marco Pividori in merito, suggerisce intelligentemente di osservare in mancanza di fonti CIP le tabelle di associazioni storico-culturali di rilevanza internazionale quali la European Cartridge Research Association (di cui esiste la branca italiana, CESIM) oppure la International Ammunition Association. Queste associazioni non solo collaborano con musei e laboratori balistici, ma molti dipendenti CIP e SAAMI sono anche membri di queste associazioni, quindi sebbene non siano coperti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario come la CIP stessa, la loro autorevolezza e tecnicità è indiscussa.
Il problema non sussiste per le cartucce 22 LR o Long Rifle sebbene siano cartucce a fuoco anulare e pertanto non distinte dalla CIP come cartuccia per arma lunga o per corta.
Come si capisce dalla denominazione ufficiale (in Italiano “22 long rifle” significa “22 lungo da fucile a canna rigata”) è inequivocabile che siano cartucce per arma lunga, per di più, esse sono anche utilizzabili ai fini della caccia nei soli fucili combinati come stabilito dall’articolo 13 comma 2 della Legge 157/92, il quale abroga il requisito dei 40 millimetri di bossolo, requisito presente nell’ articolo 9 comma 2 della vecchia Legge 968/1977 anche per i fucili combinati.
Il fatto che le FAQ della Polizia di Stato dicano che le cartucce per arma lunga (nel caso di specie ci si riferiva al calibro 22 Long Rifle) che non rientrano nei parametri previsti dall’articolo 13 della L. 157/92 (ossia calibro non superiore al 12 per le armi a canna liscia, e per canna rigata calibro superiore a 5,6 millimetri oppure pari a 5,6 millimetri ma con bossolo lungo almeno 40 millimetri) vadano contate nelle 200 cartucce “per pistola o rivoltella”, prima di tutto è falso nel caso di specie, e dimostrano di non aver letto il secondo comma dell’articolo 13 e di non essersi accorti che se nel 1977 erano richiesti 40mm di bossolo anche nei combinati oggi non servono più e perciò il calibro 22 Long Rifle è a tutti gli effetti un calibro da caccia, in secondo luogo è è molto pericoloso per il cittadino ed è del tutto in contrasto con la volontà del legislatore. Infatti se per esempio un cittadino detenesse 1500 colpi calibro 308 Winchester e fidandosi delle FAQ comprasse e denunziasse altri 200 colpi ma in calibro 5.45×39 (supponendo che ci si riferisca al calibro nominale della cartuccia e non a quello massimo previsto dalla scheda CIP, altrimenti sarebbero tutte cartucce da caccia perchè sono rarissimi i calibri per arma lunga il cui diametro massimo non sia superiore a 5,6mm) starebbe detenendo ben 1700 colpi per arma lunga, senza la necessaria licenza del Prefetto, e questo esporrebbe il cittadino a gravissimi rischi dal punto di vista amministrativo e penale.
Inoltre volendo assecondare ipoteticamente l’interpretazione del Ministero, cioè che i 1500 colpi riguardano i soli calibri destinati a fucili da caccia, si dovrebbe dedurre che i calibri per arma lunga non considerabili da caccia ai sensi dell’ art 13 della L.157/92 non possano essere proprio detenuti senza licenza del Prefetto, nemmeno una sola cartuccia, non essendo ne per “pistola o rivoltella” e ne “per fucile da caccia”.
Ma ovviamente come spiegato più sopra, il legislatore del 1940 ha detto “fucile da caccia” indicando tutte le armi lunghe senza fare alcuna distinzione.
Per chi fosse interessato a maggiori motivazioni di carattere storico-normativo su cosa volesse dire il legislatore con cartucce “per pistola e carabina” e cartucce “per fucile da caccia” ecco un’ analisi della materia più approfondita che conterrà anche i criteri tecnici di distinzione delle cartucce.
Nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931) al capo V denominato “Della prevenzione degli infortuni e dei disastri” il legislatore ha stabilito all’articolo 50 che sarebbero state determinate dal successivo regolamento le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che potevano tenersi in casa o altrove oppure essere trasportate senza licenza.
All’inizio la ratio della norma era unicamente quella di evitare esplosioni nelle case o durante il trasporto di materiale esplodente.
La ratio però mutò con il successivo regolamento, ossia il RD 635/1940, il quale introdusse un limite di 200 colpi per le pistole e rivoltelle, e 1500 colpi per i fucili da caccia, ponendo anche l’equivalenza con 5 kilogrammi di esplosivi della prima categoria (ossia polveri da mina oppure da lancio). E’ chiaro che non si trattava più di limitare gli infortuni ma la quantità di cartucce cariche detenute dai cittadini, perchè 5 kilogrammi di polvere da lancio equivalgono a molte più cartucce in realtà, così come contengono molta più polvere le cartucce per arma lunga rispetto a quelle per arma corta.
Infatti per le licenze di minuta vendita un kilogrammo di polvere da lancio è equivalente a ben 560 cartucce per fucile a canna liscia o a canna rigata (caricate con polvere infume) o a 4000 cartucce per arma corta (addirittura 12.000 per le cartucce a percussione anulare e persino 25.000 per le cartucce flobert)
E chiaro come il sole che la nuova ratio del legislatore fosse quella di limitare le cartucce per arma corta, considerata più occultabile e insidiosa rispetto alle armi lunghe e quindi alle loro cartucce.
Le cartucce per arma corta infatti sono sottoposte a un regime più duro per quanto riguarda il loro controllo, e ciò avviene anche negli esercizi di minuta vendita, infatti l’articolo 2 del Capitolo VI dell’ allegato B del T.U.L.P.S. prescrive che le munizioni per arma corta debbano essere custodite in armadi metallici con sportelli dotati di serrature di sicurezza, mentre le cartucce per armi lunghe possono essere poste nel locale di vendita accessibile al pubblico, addirittura sugli scaffali.
Ciò chiarisce ulteriormente come già il legislatore del 1940 ma anche quello attuale distinguano solo tra cartucce per armi corte o lunghe indistintamente che queste ultime siano idonee all’uso venatorio o meno.
Inoltre, è del tutto ovvio che se nella minuta vendita alcune cartucce erano poste nell’armadio metallico destinato alle munizioni corte esse non possano diventare cartucce per arma lunga quando sono vendute a un cittadino che detiene armi da caccia in calibro per arma corta. Ed è vero viceversa, ossia che le cartucce liberamente poste sullo scaffale nel locale di vendita non possano certamente diventare cartucce per arma corta quando esse sono vendute a un cittadino che detiene un’ arma corta che eccezionalmente camera cartucce per arma lunga (come per esempio i famosi stubby).
La natura delle cartucce (cioè se per arma lunga o corta) è assolutamente slegata alle armi detenute dal cittadino che non è nemmeno tenuto a detenerne al fine di comprare le cartucce, tale natura è presente prima dell’ acquisto della cartuccia da parte del cittadino, ma anche prima che vengano messe in commercio dalle industrie che le producono cedendole al titolare di minuta vendita.
Quando la cartuccia è finita, e essa corrisponde alle dimensioni standardizzate della scheda CIP la natura di cartuccia per arma lunga o corta dipenderà dalla scheda stessa.
Sarebbe illogico pensare che la cartuccia finita venduta all’armiere come cartuccia per arma lunga e posta nella minuta vendita come stabilito dall’articolo 2 del Capitolo VI dell’allegato B del T.U.L.P.S. sullo scaffale, diventi corta nelle mani del cittadino munito di valido titolo d’acquisto. E viceversa.
Dobbiamo inoltre capire che il legislatore del 1940 quando parlava di fucili da caccia voleva dire indistintamente tutte le armi lunghe, è notorio infatti che l’ “unito testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia” (R.D. 1016/1939) non ponesse alcun limite per quanto riguarda il calibro delle armi lunghe utilizzate nell’esercizio della caccia, come dice testualmente l’articolo 14 comma 1:
“la caccia può essere esercita con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. nella zona delle alpi è vietato l’uso del fucile automatico o a ripetizione a più di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.”
Va espressamente contro la volontà del legislatore colui che afferma che i calibri per arma lunga non impiegabili per l’esercizio della caccia siano da contare nelle cartucce per pistola o rivoltella. Ciò non solo riduce il numero di colpi che il cittadino può tenere in deposito senza licenza, ma potrebbe anche indurlo a sforare il cumulo dei 1500 colpi per arma lunga, ed è cosa da evitare assolutamente.
Per quanto riguarda la Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes à Feu Portatives comunemente chiamata comunemente CIP, è stata costituita dalla Convenzione di Bruxelles del 1° Luglio 1969, firmata anche dall’ Italia e inoltre è riconosciuta dalla direttiva comunitaria 91/477/CEE pertanto l’ Italia è certamente un paese soggetto alle decisioni della CIP, così come ovviamente il suo Banco Nazionale di Prova, che ovviamente è un banco CIP, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Ma la CIP che scopi ha? E su cosa vertono le sue decisioni? Beh vertono essenzialmente sulle modalità di prova delle armi istituendo degli standard nelle prove e nelle strumentazioni di prova.
Ma l’attività che realmente ci interessa della CIP è la promozione della standardizzazione delle camere di cartuccia nelle armi commerciali (e quindi di conseguenza la standardizzazione dei calibri delle cartucce) e metodi di ispezione, nonchè di test delle cartucce.
Pertanto, le schede CIP contengono i dati tecnici delle munizioni, sono ovviamente vincolanti e non possono essere derogate per quanto riguarda il mercato civile.
Per la commercializzazione delle cartucce, è necessario che esse siano state provate da un banco CIP per vedere se rispondono alle caratteristiche di sicurezza e soprattutto agli standard dimensionali previsti per quel calibro dalla CIP stessa, ovviamente sarebbe ridicolo che una cartuccia provata dal banco CIP e indicata dalla sua scheda dimensionale come cartuccia per arma lunga, diventi improvvisamente cartuccia per arma corta in Italia, o viceversa.
Non può pertanto ipotizzarsi in alcun caso che per esempio la cartuccia denominata 5,45×39 possa diventare cartuccia per pistola o rivoltella, o che ancora più clamorosamente la cartuccia denominata .308 Winchester (o 7,62×51) possa diventare cartuccia per arma corta qualora esista un’ arma corta camerata in questo calibro.
Diversamente sarebbe sufficiente camerare armi corte da tiro in calibri per carabina per far diventare tutti questi calibri per pistola. Francamente è ridicolo, contrario alle decisioni della CIP che non sono certamente opzionali per il nostro paese e contrario alle stesse intenzioni del legislatore.
Concludo questa analisi dicendo che sarebbe opportuno che se il Ministero volesse limitare ai cittadini il numero cartucce in deposito senza licenza del Prefetto a 200, sarebbe bene che portasse questa sua volontà in Parlamento e lasciasse decidere liberamente a Onorevoli e Senatori regolarmente eletti.
Non è tollerabile che si cerchi ancora una volta di cambiare le regole e di giocare al legislatore in assenza di mutamenti dalla Legge attraverso interpretazioni fantasiose e fuorvianti, contrarie agli obblighi internazionali, comunitari e contrarie alla stessa e inequivocabile volontà del legislatore nazionale.
Soprattutto quando queste interpretazioni fantasiose possono indurre degli onesti cittadini che si fidano del Ministero a detenere munizioni per arma lunga oltre i limiti per i quali non è richiesta licenza del Prefetto, esponendo il cittadino a gravi danni economici e a sanzioni penali.
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22 Long Rifle…
Se detenessi 1500 munizioni per arma lunga, e diciamo 100 di 22LR, commetto reato ?
Probabilmente per la Questura no, in quanto erroneamente pongono il .22LR tra le munizioni per arma corta, ma un eventuale giudice, cosa direbbe ?
È esattamente questo il problema purtroppo. Se per la Questura siamo in regola perché erroneamente considerano le 22 LR come cartucce per pistola o rivoltella, un giudice che si informa sulla vera natura del calibro in questione (magari attraverso un competente perito balistico esperto nella classificazione dei calibri) certamente ci condannerà perche sono tenute in deposito più di 1500 cartucce per arma lunga senza la licenza del Prefetto…
Il Ministero dovrebbe mettere da parte i suoi pregiudizi e favorire un’ interpretazione e applicazione univoca della normativa. Invece non si preoccupa della sorte del cittadino, come quando con delle circolari dice che alcune pratiche sono consentite mentre la legge (scritta male) le proibisce. Ma tanto è il cittadino a essere condannato.
L’art.97 del Regolamento Attuativo del T.U.L.P.S. dice chiaramente 1500 cartucce per arma lunga DA CACCIA, non solo per arma lunga.