Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018
E’ con l’articolo 12-sexiesdecies della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che è formalizzata l’attività di riconoscimento da parte del Banco Nazionale, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alla categoria di cui alla normativa europea. Questo nuovo metodo di riconoscimento quale arma comune, subentra a seguito dell’abolizione del Catalogo Nazionale per le Armi Comuni. Si premette che in base alla normativa Europea, sono elementi distintivi per la classificazione di un’arma:
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Tag: Art. 12-sexiesdecies Legge 135/2012
Articolo 12-sexiesdecies Legge 7 agosto 2012, n. 135 A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.