Presentare una denuncia di detenzione armi, pur essendo un piccolo atto amministrativo che molti appassionati fanno e continueranno a fare, spesso non è presentato nel modo o nella forma corretta, vuoi per una mancanza d’informazioni, o per una cattiva abitudine.
In quest’articolo vogliamo fornire alcune indicazioni, sopportate da articoli di legge, affinché chiunque possa poi eventualmente ponderare i modi che più gli sia addicano per poter fare le cose nel modo corretto.
I riferimenti normativi sono in calce a questo articolo.
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Articolo 697 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)
Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene (1) armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità (2), quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a trecentosettantuno euro.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a duecentocinquantotto euro.
(1) Rileva il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dall’animus detinendi.
(2) Viene considerato presupposto del reato in esame l’obbligo di denuncia alla P.S. di ogni armata ex art. 38 del T.u.l.p.s., il quale tuttavia considera da questo esenti i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche e le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.