Negli ultimi giorni ci stanno arrivando molte domande da parte dei nostri lettori circa il non obbligo di denuncia delle armi antiche.
Ricordiamo che la denuncia delle armi è regolamentata dall’art. 38 del T.U.L.P.S. Leggi tutto “Le armi antiche vanno denunciate”
Tag: Art. 7 D.M. 14/04/1982
DECRETO MINISTERIALE 14/04/1982 – Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica.
7. Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere: 1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi; 3) l’epoca alla quale sono attribuite; 4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.