Ultimo aggiornamento : martedì 25 settembre 2018
Per poter importare o trasferire da un Paese comunitario armi comuni da sparo, è necessario ottenere la licenza del questore prevista all’art. 31 del T.U.L.P.S..
In questo articolo ci dedicheremo al trasferimento comunitario.
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Tag: Art. 7 – Dlgs 527/1992
Art. 7 – Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorità nazionali italiane per l’autorizzazione, da parte delle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, all’acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all’acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.