Ultimo aggiornamento : mercoledì 10 ottobre 2018
A seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 per effetto della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), in modo forsennato, si è corsi all’acquisto, e talvolta uso, di serbatoi per armi semiautomatiche di capienza superiore a quelle fino ad allora ammessa.
A tutt’oggi molti appassionati, e non, sono all’oscuro o preferiscono ignorare quelle che sono le attuali disposizioni in termini di legge. Leggi tutto “Caricatori per Armi, Come Muoversi Oggi”
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Art. 1 – Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Chiunque senza licenza dell’autorita’ fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.((5))
———— AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) che “all’articolo 1, primo comma, le parole: “la multa da euro 413 a euro 2.065” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 10.000 euro a 50.000 euro””.