Ultimo aggiornamento : mercoledì 10 ottobre 2018
A seguito dell’abrogazione dell’art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 per effetto della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), in modo forsennato, si è corsi all’acquisto, e talvolta uso, di serbatoi per armi semiautomatiche di capienza superiore a quelle fino ad allora ammessa.
A tutt’oggi molti appassionati, e non, sono all’oscuro o preferiscono ignorare quelle che sono le attuali disposizioni in termini di legge. Leggi tutto “Caricatori per Armi, Come Muoversi Oggi”
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Art. 2. – Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.((5))
———— AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) che “all’articolo 2, primo comma, le parole: “la multa da euro 206 a euro 1549” sono sostituite dalle seguenti: “la multa da 3.000 euro a 20.000 euro””.