Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018
All’indomani dell’abolizione del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (abolito dall’art. 14, comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 con vigenza dal 1 gennaio 2012, come sancito dall’art. 23, comma 12 sexiesdecies, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, e dall’art. 2 della Legge 25 marzo 1986 n. 85, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2013) la qualifica di “arma sportiva” ad un’arma comune da sparo viene riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco Nazionale di Prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.
Ante 2012 tale qualifica veniva richiesta dall’importatore o dal fabbricante contestualmente alla richiesta di Catalogazione. All’entrata in vigore della Legge 25 marzo 1986 n.85 , venne, in via eccezionale, consentito di richiedere il riconoscimento della qualifica di arma sportiva anche per armi già in Catalogo in quel momento, mentre per armi catalogate successivamente all’entrata in vigore della legge non è più stato possibile variare la loro qualifica; ciò per tutelare i diritti acquisiti degli eventuali possessori di quell’arma. Leggi tutto “I Pasticci delle Armi Sportive”
Mi piace:
Mi piace Caricamento...