In Italia la vendita per corrispondenza di armi è vietata dal 6 maggio 1975, ovvero dall’entrata in vigore dell’articolo 17 della Legge 18 aprile 1975 il quale recita:
Art. 17. Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza
Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita’ industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede.
Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.
N.B. Articolo obsoleto. In vigore dal 6.5.1975 al 13.9.2018. Modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
È stato lasciato per lasciare intatto il senso all’articolo.
L’Europa, su questo divieto ci è arrivata 40 anni dopo…
E’ infatti con la Direttiva UE2017/853 che viene indicato il divieto di vendita per corrispondenza a patto che l’identità dell’acquirente non sia verificata prima del momento della consegna o da un’armaiolo o da un ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Leggi tutto “La vendita on-line di armi tra demagogia e realtà”
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