Ultimo aggiornamento : sabato 15 settembre 2018
Non ci è voluto molto tempo, affinché il Banco di Prova (o il Ministero dell’Interno) si rendesse conto che, per come viene interpretata le Legge 18 aprile 1975, n. 110, sono comuni le armi idonee all’uso di munizionamento militare solo se specificatamente da caccia o sportive.
Infatti da ora, a seguito della Legge 17 aprile 2015, n. 43 (decretaccio antiterrorismo) , tutte le armi rientranti nell’articolo 13 comma 2 della Legge 157, camerate in un calibro militare, dovranno tutte essere dichiarate sportive o, in caso contrario, saranno armi tipo-guerra, tesi confermata anche dalle sentenze del TAR di Brescia in data 23 giugno 2014.
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Le Armi – Definizioni
Ultimo aggiornamento : venerdì 12 maggio 2023
In questo breve articolo si vogliono elencare quali, quante e in che forma sono detenibili armi da un privato cittadino.
Si rammenta che, per la sola detenzione (di cui è presente un articolo specifico), non è necessaria una licenza di porto d’armi in quanto queste possono essere acquistate tramite nulla osta (N.O.) o ricevute in successione o magari semplicemente acquistate con un porto d’arma ma poi questo non è più stato rinnovato.
Per quanto riguarda i soli possessori, senza titolo di porto, il Decreto Legislativo 204 / 2010 ha imposto un controllo medico, qui questo ne abbiamo già parlato nell’articolo “Obbligo Certificato Medico per Detentori di Armi Senza Porto d’Armi“.
La Detenzione delle Armi
Questo articolo è suddiviso in tre brevi punti