Ultimo aggiornamento : venerdì 8 febbraio 2019
A definire le munizioni idonee all’attività venatoria è l’Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale, nel passaggio che interessa, riporta quanto segue:
“… o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.”
Negli anni questo comma è stato oggetto di svariate diatribe da parte della Questura di Trento e del Ministero dell’Interno. Leggi tutto “7,62 × 39 mm: Munizione Venatoria”